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La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

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CAPITOLO IX 693<br />

9.7.2. Le procedure di recupero della maggiore imposta e di irrogazione<br />

della sanzione<br />

L’Ufficio pretende dal contribuente il versamento della differenza tra l’imposta<br />

ordinariamente dovuta e quella pagata con l’agevolazione, degli interessi e<br />

della sanzione mediante la notifica di un ‘‘avviso di liquidazione dell’imposta e<br />

di irrogazione delle sanzioni’’ («le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono<br />

possono essere irrogate, senza previa contestazione [...] con atto contestuale all’avviso<br />

di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità»: articolo 17,<br />

comma 1, d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472) (125) ; da detta notifica decorre il<br />

termine di 60 giorni (articolo 55, comma 1, TUR) per l’effettuazione del pagamento<br />

richiesto, da effettuarsi con utilizzo del modello ‘‘F23’’ presso il concessionario<br />

della riscossione oppure uno sportello bancario o postale (in caso di<br />

ritardo, l’articolo 13, comma 2, d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, commina la<br />

sanzione pari al 30 per cento dell’importo non versato; e le somme non versate<br />

vengono iscritte a ruolo).<br />

Argomentando dall’articolo 52, TUR, l’avviso (126) deve contenere «l’indicazione<br />

delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta»; inoltre, «la<br />

motivazione dell’atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che<br />

lo hanno determinato»; ancora, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, d. lgs. 18<br />

dicembre 1997, n. 472, l’avviso deve contenere la «indicazione [...] dei fatti<br />

attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei<br />

criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità<br />

nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni»; ai sensi<br />

del successivo comma 6, «l’atto di contestazione deve contenere l’invito al pagamento<br />

delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso».<br />

9.7.2.1. Il calcolo e la definizione agevolata della sanzione<br />

Quanto al calcolo della sanzione irrogabile («pari al 30 per cento della<br />

differenza» «fra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza<br />

di agevolazioni e quella risultante all’applicazione dell’aliquota agevolata»: Nota<br />

II-bis, comma 4, all’articolo 1, TP1) occorre tenere in considerazione che:<br />

a) trattandosi di una fattispecie in cui il contribuente «viola diverse disposizioni<br />

anche relative a tributi diversi», si deve applicare l’articolo 12, comma<br />

1, d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per il quale va comminata «la sanzione<br />

che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto<br />

al doppio»;<br />

(125)<br />

Per le misure cautelari applicabili, cfr. l’articolo 22, d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472,<br />

e l’articolo 27, comma 6, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2.<br />

(126)<br />

L’avviso è impugnabile innanzi alla Commissione Provinciale Tributaria nel termine<br />

di 60 giorni, tenendo conto della sospensione feriale dei termini (18 agosto - 15 settembre): articolo<br />

21, comma 1, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

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