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La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

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692 L’AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DELLA ‘‘PRIMA CASA’’<br />

della sanzione, si sanciva il recupero delle «imposte [...] nella misura ordinaria»)<br />

e quelli imponibili a Iva (ove veniva qualificata come «penalità» (123) sia la<br />

«differenza fra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di<br />

agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata» sia<br />

l’aumento del 30 per cento di detta differenza (si pensi solo al differente utilizzo<br />

che, nei due casi, si sarebbe verificato in ordine all’applicazione delle norme<br />

premiali in tema di affievolimento della sanzione).<br />

Vi è pertanto oggi una completa equiparazione, sotto il profilo delle conseguenze<br />

della revoca dell’agevolazione, tra gli atti imponibili a Iva e quelli<br />

soggetti a imposta di registro: in entrambi i casi vi è un recupero della differenza<br />

tra l’importo dell’imposta ordinaria e quello dell’imposta agevolata e sempre in<br />

entrambi i casi vi è l’applicazione della sanzione pari al 30 per cento di detta<br />

differenza (124) .<br />

Nel caso del recupero dell’imposta sul valore aggiunto, esso viene dunque<br />

effettuato direttamente dall’Ufficio finanziario (e non quindi, come di regola<br />

accade, per il tramite del soggetto passivo Iva, che ne riceve provvista dal<br />

proprio committente), con la conseguenza che non vi sono obblighi contabili o<br />

di fatturazione in capo al soggetto cedente: in altri termini la fattura non viene<br />

rettificata e rimane sempre con l’aliquota del 4 per cento (e il soggetto cedente<br />

non deve integrare il versamento di Iva effettuato in dipendenza dell’emissione<br />

di tale fattura).<br />

cazione dell’aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento’’. Solo apparentemente il meccanismo è<br />

identico a quello stabilito per le imposte di registro ed ipotecarie e catastali. In realtà, vièuna<br />

differenza sostanziale: infatti, nel primo caso è definito sanzione (soprattassa), solo il 30 per cento<br />

della differenza tra l’imposta pagata e quella dovuta, laddove invece nel caso di atto soggetto ad Iva<br />

l’intera somma dovuta è qualificata come sanzione. Ciò risponde, d’altra parte, alla particolare<br />

modalità applicativa di una sanzione irrogata, successivamente all’atto, dallo stesso Ufficio del<br />

Registro che proprio per tale modalità si sottraeva al meccanismo tipico dell’Iva (imposta applicata<br />

dal cedente per rivalsa sull’acquirente)». Cfr. anche MESSINA, Decadenza dalle agevolazioni Iva<br />

sulla <strong>prima</strong> casa: quali sanzioni ?, inBoll. trib., 9/2005, p. 680.<br />

(123)<br />

Cfr. C.M. n. 1/E del 2 marzo 1994, n. 1/E, secondo cui «è di chiara evidenza che nella<br />

nozione di penalità è da ricomprendere sia la differenza d’imposta [...] sia la maggiorazione del<br />

30% applicata sulla differenza medesima»; nel medesimo senso cfr. anche la Circolare della<br />

Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E-60661 del 14 luglio<br />

2000, in Boll. trib., n. 7/2001, p. 547. Cfr. pure CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO,<br />

Commissione Studi Tributari, Studio n. 211 bis dell’11 marzo 1994, secondo il quale «nel caso di<br />

decadenza dalle agevolazioni la differenza tra l’imposta con l’aliquota ordinaria e quella risultante<br />

dall’applicazione dell’aliquota agevolata è riscossa dall’Ufficio del registro presso il quale è stato<br />

registrato l’atto di acquisto e rientra nella nozione di penalità unitamente alla maggiorazione del 30<br />

per cento. Pertanto, l’Ufficio iva non può procedere a rettifica. Lo farà nei riguardi del cedente, su<br />

segnalazione dell’Ufficio del registro, solo se risulta applicata l’aliquota del 4 per cento e dall’atto<br />

di acquisto si rilevi l’assenza di talune condizioni richieste per l’agevolazione».<br />

(124)<br />

Cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E del 27 marzo 2008, sulla quale si veda<br />

BUSANI, Prima casa, la penalità è ‘‘solo’’ del 30 per cento, inIl Sole 24 Ore, 22 giugno 2004.

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