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La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

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638 L’AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DELLA ‘‘PRIMA CASA’’<br />

sto», «deve essere resa [...] dall’acquirente nell’atto di acquisto» appunto «a<br />

pena di decadenza»;<br />

– nell’articolo 69, comma 4, legge 21 novembre 2000, n. 342, ove è sancito<br />

che «nel caso di decadenza dal beneficio o di dichiarazione mendace, si<br />

applicano le sanzioni previste dal» sopra riportato «comma 4 della citata<br />

nota II bis dell’articolo 1 della tariffa, parte <strong>prima</strong>, allegata al testo unico<br />

delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del<br />

Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131» e quindi evocando che<br />

nella mente del legislatore il «caso di decadenza dal beneficio» sarebbe altra<br />

cosa rispetto al caso della «dichiarazione mendace» (14) .<br />

Probabilmente, l’utilizzo del concetto di ‘‘decadenza’’ non è appropriato né<br />

per le fattispecie disciplinate nella Nota II-bis, comma 4, all’articolo 1, TP1 (e<br />

cioè sia per il caso di mendacità delle dichiarazioni di ‘‘impossidenza’’ (15) sia per<br />

il caso dell’alienazione infraquinquennale), né nell’ipotesi disciplinata nella<br />

Nota II-bis, comma 1, lettera a), all’articolo 1, TP1 (e cioè in caso di mancanza,<br />

nell’atto di acquisto, della dichiarazione di impegno dell’acquirente al trasferimento<br />

della residenza entro diciotto mesi, seppure richiesta dal legislatore, come<br />

detto «a pena di decadenza»).<br />

Invero, per ‘‘decadenza’’ di solito si intende la situazione di un soggetto che,<br />

a causa della propria inerzia, non può beneficiare del vantaggio che egli avrebbe<br />

avuto se invece non fosse stato inerte (16) , mentre nelle fattispecie di cui alla Nota<br />

II-bis, comma 4, all’articolo 1, TP1 (e cioè in caso di mendacità delle dichiarazioni<br />

di ‘‘impossidenza’’ e in caso di alienazione infraquinquennale), non si ha a<br />

che fare con l’infruttuoso decorso di alcun termine senza che sia tenuto un<br />

comportamento prescritto.<br />

(14)<br />

(15)<br />

Se ne veda il commento al paragrafo 7.5. di questo volume.<br />

E cioè la dichiarazione (di cui alla lettera b) del comma 1 della Nota II-bis all’articolo<br />

1, TP1) «di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà,<br />

usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato<br />

l’immobile da acquistare»; e la dichiarazione (di cui alla lettera c) del comma 1 della Nota II-bis<br />

all’articolo 1, TP1) di «non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale<br />

su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su<br />

altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni» tempo<br />

per tempo vigenti dalla legge 22 aprile 1982, n. 168 in avanti.<br />

(16)<br />

Un’espressione legislativa appropriata circa la decadenza da agevolazioni è rinvenibile<br />

articolo 50, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in tema di benefici fiscali in caso di<br />

abusivismo edilizio: è infatti disposto che, qualora il procedimento di sanatoria sia ancora in corso,<br />

e cioè non vi sia ancora l’esito del rilascio di un provvedimento di sanatoria, le agevolazioni<br />

tributarie vengono concesse «in via provvisoria» a condizione che sia «prodotta, al momento della<br />

registrazione dell’atto, copia della domanda di permesso in sanatoria presentata al Comune, con la<br />

relativa ricevuta rilasciata dal Comune stesso». Occorre che poi l’interessato, appunto «a pena di<br />

decadenza dai benefici», presenti «al competente ufficio dell’amministrazione finanziaria copia del<br />

provvedimento definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel caso che questo non sia<br />

intervenuto, a richiesta dell’ufficio, dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha<br />

ancora ottenuto definizione».

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