La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It
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CAPITOLO IX 689<br />
Ancora, se sia incorso nella revoca dell’agevolazione un soggetto poi defunto,<br />
i suoi eredi sono tenuti a pagare solo la differenza tra l’imposta agevolata e<br />
l’imposta ordinaria, ma non certo le somme qualificabili in termini di ‘‘sanzione’’<br />
(articolo 8, d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472) (119) .<br />
essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nell’articolo 11 della tariffa, parte<br />
<strong>prima</strong>» e quindi a 168 euro, importo stabilito per remunerare forfettariamente (cfr. in tal<br />
senso C.M. n. 88/240858 del 14 ottobre 1983) il costo del servizio di registrazione<br />
(pertanto, l’imposta complementare e quella suppletiva può essere liquidata anche in<br />
misura inferiore a 168 euro: cfr, Riunione degli Ispettori Compartimentali delle Tasse del<br />
20-21 aprile 1983, nel cui verbale si legge che «per le annualità locatizie successive alla<br />
<strong>prima</strong>, l’imposta richiesta deve ritenersi complementare e, pertanto, [...] l’imposta stessa<br />
può essere assolta anche in misura inferiore a quella fissa»);<br />
b) sotto il profilo dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di registro, l’articolo 57,<br />
TUR, stabilisce:<br />
b.1) al comma 2, che «la responsabilità dei pubblici ufficiali (i quali invero sono responsabili<br />
del pagamento dell’imposta principale: articolo 51, comma 1, TUR) non<br />
si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive»;<br />
b.2) al comma 4, che «l’imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto<br />
ad una delle parti contraenti è a carico esclusivamente di questa»;<br />
c) sotto il profilo della riscossione dell’imposta successivamente alla registrazione, l’articolo<br />
55, comma 1, TUR dispone che «il pagamento dell’imposta complementare, dovuta in<br />
base all’accertamento del valore imponibile o alla presentazione di una delle denunce<br />
previste dall’articolo 19, deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è<br />
avvenuta la notifica della relativa liquidazione» (comma 1);<br />
d) sotto il profilo della riscossione in pendenza di giudizio, l’articolo 56, comma 1, TUR,<br />
dispone che il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si tratti<br />
di «imposta complementare per il maggior valore accertato» (pertanto, il ricorso sospende<br />
la riscossione dell’imposta complementare dovuta per ogni altra ragione diversa dall’accertamento<br />
di maggior valore, e quindi, ad esempio, l’imposta complementare dovuta per<br />
decadenza da agevolazioni o a seguito di denuncia ai sensi dell’articolo 19, comma 1,<br />
TUR).<br />
Cfr. pure CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Commissione Studi Tributari,<br />
Studio n. 61/2001/T del 13 luglio 2001, secondo il quale «nessuna solidarietà è prevista dalla<br />
legge tra il soggetto (già acquirente) che aliena nei cinque anni la <strong>prima</strong> casa senza riacquistarne<br />
un’altra entro l’anno successivo, ed il soggetto che acquista dallo stesso nei cinque anni. Più in<br />
generale, nessuna solidarietà è prevista dalla legge a carico del subacquirente in alcuna delle<br />
ipotesi di decadenza dalle agevolazioni. Quanto sopra - pacificamente riconosciuto da dottrina,<br />
giurisprudenza e prassi amministrativa, che hanno analizzato la questione soprattutto in relazione<br />
alle problematiche scaturenti dai privilegi previsti in materia di Invim ed imposta sulle successioni<br />
-èalla base anche di una recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha effettuato una<br />
penetrante indagine relativa alla posizione del terzo acquirente di immobile, gravato da privilegio<br />
a favore dell’Amministrazione finanziaria».<br />
(119)<br />
Cfr. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Commissione Studi Tributari,<br />
Studio n. 30/2005/T del 18 marzo 2005, paragrafo 3.6, secondo cui «nel caso di avviso di<br />
accertamento per alienazione e mancato riacquisto nel quinquennio da parte del de cuius, che<br />
sia stato notificato agli eredi, gli stessi saranno tenuti a versare la differenza di imposta e gli<br />
interessi, ma non la sanzione, in forza dell’art. 8 del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per il quale<br />
‘‘l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi’’».