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La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

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688 L’AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DELLA ‘‘PRIMA CASA’’<br />

alienazione infraquinquennale non seguita da ‘‘riacquisto’’, sia in solido coinvolgibile<br />

alcun altro soggetto (vale a dire né il soggetto che vendette la casa<br />

comprata con l’agevolazione e poi alienata dall’acquirente <strong>prima</strong> del decorso del<br />

quinquennio, né l’acquirente dell’immobile alienato <strong>prima</strong> del decorso di cinque<br />

anni dal suo acquisto) (116) : infatti, da un lato, la sanzione è ovviamente «riferibile»<br />

solo «alla persona fisica che ha commesso [...] la violazione» (articolo 2,<br />

comma 2, d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472) e, d’altro lato, la differenza d’imposta<br />

di registro è qualificabile in termini di ‘‘imposta complementare’’ (117) , per cui,<br />

ai sensi dell’articolo 57, comma 4, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, «l’imposta<br />

complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti<br />

è a carico esclusivamente di questa» (118) .<br />

(116)<br />

Quest’ultimo soggetto può trovarsi peraltro al cospetto del problema del privilegio<br />

speciale immobiliare, di cui al paragrafo 9.9. di questo volume.<br />

(117)<br />

Cfr., ad esempio, Cass., 22 settembre 1993, n. 9663, in Corr. Trib., 1993, n. 41, p.<br />

2767, secondo cui «qualora per la mancata costruzione di un opificio industriale, da parte dell’acquirente<br />

di un terreno, le agevolazioni concesse per l’industrializzazione, in sede di registrazione<br />

della compravendita del terreno, in base alla legge Regionale Sicilia 4 aprile 1969, n. 6,<br />

siano successivamente revocate, l’imposta dovuta ha natura di imposta complementare e, perciò,<br />

spetta alla sola parte acquirente cui il fatto è imputabile».<br />

Sulla qualificazione in termini di ‘‘imposta complementare’’ dell’imposta dovuta in caso di<br />

decadenza da agevolazioni, cfr. pure in giurisprudenza: Comm. Trib. Centr., 3 dicembre 1983, n.<br />

4401, in Corr. Trib., 1984, n. 18, p. 813; Comm. Trib. Centr., 5 maggio 1987, n. 3698, in il fisco,<br />

1987, p. 4169; Cass., 13 novembre 1991, n. 12127, in Corr. Trib., 1991, p. 3747; Cass., 21 maggio<br />

1999, n. 4944, in il fisco, 1999, p. 12566; Cass., 29 settembre 1999, n. 10796, in GT - Riv. giur.<br />

trib., 2000, p. 604; e, nella prassi amministrativa, R.M. n. 251475 del 31 marzo 1977, R.M. n.<br />

251347 del 18 giugno 1979, R.M. n. 310277 del 13 giugno 1983, R.M. n. 43/3153 dell’11 luglio<br />

1986, R.M. n. 310650 del 13 marzo 1989, R.M. n. 260211 del 20 dicembre 1990.<br />

Cfr. anche CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Commissione Studi Tributari, Studio<br />

n. 211 bis dell’11 marzo 1994; e pure CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Commissione<br />

Studi Tributari, Studio n. 61/2001/T del 13 luglio 2001, secondo il quale «la natura giuridica<br />

dell’imposta dovuta a seguito della decadenza dalle agevolazioni per la <strong>prima</strong> casa è certamente<br />

quella di imposta complementare. Il punto - pacifico sia in giurisprudenza che nella prassi amministrativa<br />

- non necessita di particolare illustrazione, solo che si tenga presente la portata dell’art. 42 del<br />

d.p.r. 131/1986, che definisce come ‘‘principale’’ l’imposta ‘‘applicata al momento della registrazione’’,<br />

e come suppletiva o complementare quella applicata in un momento successivo. Poiché la<br />

registrazione, a norma dell’art. 16 t.u., ‘‘consiste nell’annotazione in apposito registro dell’atto’’ (art.<br />

16 t.u.), l’imposta applicata successivamente - nella misura in cui non sia diretta a correggere errori<br />

od omissioni dell’ufficio - non può che assumere la natura di imposta complementare. Da tale<br />

circostanza derivano una serie di conseguenze: tra le principali occorre rammentare: l’inesistenza<br />

di una responsabilità notarile per l’imposta dovuta a seguito di decadenza, posto che il notaio è<br />

responsabile d’imposta unicamente riguardo all’imposta principale (art. 57, comma 2, t.u.); il diverso<br />

regime della riscossione, ex art. 55 t.u.; la diversa disciplina della decadenza, ex art. 76 t.u.;<br />

trattandosi di imposta complementare dovuta per fatto imputabile alla sola parte acquirente, l’esclusione<br />

da responsabilità della parte alienante (art. 57, comma 4, t.u.); l’inapplicabilità della disposizione<br />

di cui all’art. 41, comma 2, del t.u., relativamente all’importo minimo dell’imposta di registro».<br />

(118)<br />

Questa qualificazione in termini di imposta complementare ha una notevole ricaduta<br />

sotto il profilo applicativo. Ad esempio:<br />

a) secondo l’articolo 41, comma 1, TUR, «l’ammontare dell’imposta principale non può

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