La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It
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CAPITOLO IX 687<br />
a) «sono dovute» (Nota II-bis, comma 4, all’articolo 1, TP1):<br />
a.1) «le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria»;<br />
a.2) «una soprattassa (110) pari al 30 per cento delle stesse imposte» (111) ;<br />
b) «se si tratta di cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, l’ufficio<br />
dell’Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve»:<br />
b.1) «recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l’imposta<br />
calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e<br />
quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata»;<br />
b.2) «irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza<br />
medesima»;<br />
c) «sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell’articolo 55 del<br />
presente testo unico» (112) .<br />
Pertanto, data in euro 100.000 la base imponibile di una compravendita<br />
soggetta a imposta di registro, cui sia stata applicata l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’,<br />
e dato pertanto in euro 3.000 (113) þ 168 (114) þ 168 (115) ¼ 3.336 l’importo totale<br />
della tassazione applicata in sede principale, ove vi fosse la revoca dall’agevolazione<br />
si dovrebbero pagare, oltre agli interessi:<br />
a) euro (10.000 3.336 ¼) 6.664 quale differenza tra la tassazione ordinaria<br />
e quella agevolata;<br />
b) euro (6.664 30% ¼) 1.999,20 quale sanzione.<br />
Quanto al soggetto tenuto al pagamento della differenza tra l’importo dell’imposta<br />
ordinariamente applicabile e quello dell’imposta agevolata e della<br />
sanzione del 30 per cento di detta differenza, esso è solamente il soggetto cui<br />
è imputabile l’intervenuta revoca dell’agevolazione, senza dunque che, in caso di<br />
per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici <strong>prima</strong> del decorso del termine di<br />
cinque anni dalla data del loro acquisto, provvede, nel termine decadenziale di tre anni dal verificarsi<br />
dell’evento che comporta la revoca dei benefici medesimi, a recuperare nei confronti del mutuatario la<br />
differenza tra l’imposta sostitutiva di cui al terzo comma dell’articolo 18 e quella di cui al primo comma<br />
dello stesso articolo, nonché a irrogare la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento della<br />
differenza medesima».<br />
(110)<br />
Il riferimento alle pene pecuniarie e alle soprattasse è stato sostituito, con effetto dal<br />
18 aprile 1998, con la sanzione pecuniaria dall’articolo 26, d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.<br />
(111)<br />
Cfr. BUSANI, In caso di revoca la sanzione arriva al 30 per cento,inIl Sole 24 Ore,13<br />
agosto 2005.<br />
(112)<br />
(113)<br />
Sugli interessi di mora si veda oltre il paragrafo 9.7.2.2.<br />
Per imposta di registro, calcolata con l’aliquota del 3 per cento ai sensi dell’articolo 1,<br />
quinto periodo, TP1.<br />
(114)<br />
Per imposta ipotecaria, dovuta in misura fissa ai sensi della Nota all’articolo 1, Tariffa<br />
allegata al d. lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.<br />
(115)<br />
Per imposta catastale, dovuta in misura fissa, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, d.<br />
lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.