28.10.2014 Views

La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

686 L’AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DELLA ‘‘PRIMA CASA’’<br />

(da cui deriva la pretesa erariale del pagamento della differenza tra l’imposta<br />

ordinaria e quella agevolata, dei relativi interessi e della sanzione), bensì un<br />

caso di perdita dall’agevolazione, da cui consegue il mero recupero, da parte<br />

dell’Ufficio, della differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata e dei<br />

relativi interessi ma senza applicazione della sanzione; con la conseguenza<br />

che, ove si verifichi questa decadenza, non vi è evidentemente spazio per<br />

pensare a una rinuncia all’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ di cui si è beneficiato in<br />

sede di acquisto.<br />

9.7. Le conseguenze della revoca dell’agevolazione<br />

In caso di revoca dell’agevolazione a seguito di alienazione infraquinquennale<br />

della casa acquistata con l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ (senza effettuare un<br />

nuovo acquisto di una ‘‘abitazione principale’’ entro un anno da detta alienazione)<br />

e in caso di mendacità delle dichiarazioni richieste dalla legge all’acquirente<br />

quale presupposto per l’ottenimento del beneficio fiscale (107) , la legge commina<br />

le seguenti conseguenze (oltre ovviamente alla considerazione che, come si è<br />

visto sopra al paragrafo 8.2., viene impedita l’originazione del credito di imposta<br />

(108) di cui all’articolo 7, comma 1, legge 448/1998 in caso di ‘‘riacquisto’’, il<br />

cui sorgere è appunto condizionato dal fatto che, tra l’altro, sia stata alienata una<br />

casa acquistata con l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ e che quindi questa agevolazione<br />

non sia stata oggetto di revoca) (109) :<br />

(107)<br />

Vale a dire: la dichiarazione, di cui alla lettera b) del comma 1 della Nota II-bis<br />

all’articolo 1, TP1, «di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di<br />

proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è<br />

situato l’immobile da acquistare»; e la dichiarazione, di cui alla lettera c) del comma 1 della Nota<br />

II-bis all’articolo 1, TP1, di «non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione<br />

legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda<br />

proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni»<br />

tempo per tempo vigenti dalla legge 22 aprile 1982, n. 168 in avanti.<br />

(108)<br />

Cfr. la Circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E del 18 marzo 2001, capitolo 1.7,<br />

secondo cui «in via preliminare occorre considerare che in tanto compete il credito d’imposta in<br />

quanto compete il beneficio c.d. ‘‘<strong>prima</strong> casa’’; la decadenza da tale agevolazione comporta,<br />

pertanto, sia il recupero delle imposte ordinarie sugli atti di trasferimento che il recupero del<br />

credito eventualmente utilizzato».<br />

(109)<br />

Qualora il contribuente perda l’agevolazione per mendacità o per alienazione infraquinquennale,<br />

e l’acquisto sia stato finanziato con un mutuo cui è stata applicata l’imposta sostitutiva dello<br />

0,25 per cento, la revoca dell’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ comporta anche il recupero della differenza tra<br />

l’importo dell’imposta sostitutiva calcolata con l’aliquota del 2 per cento e quella versata alla stipula del<br />

mutuo con l’aliquota dello 0,25 per cento, oltre a una sanzione pari al 30 per cento di detta differenza:<br />

cfr. l’articolo 20, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (introdotto dall’articolo 1, comma 160,<br />

legge 24 dicembre 2007, n. 244) secondo il quale «l’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente a<br />

recuperare le maggiori imposte sull’atto di compravendita della casa di abitazione, acquistata con i<br />

benefici di cui all’articolo 1, quinto periodo, della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni<br />

concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e<br />

successive modificazioni, in caso di decadenza dai benefici stessi per dichiarazione mendace o trasferimento

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!