La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It
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686 L’AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DELLA ‘‘PRIMA CASA’’<br />
(da cui deriva la pretesa erariale del pagamento della differenza tra l’imposta<br />
ordinaria e quella agevolata, dei relativi interessi e della sanzione), bensì un<br />
caso di perdita dall’agevolazione, da cui consegue il mero recupero, da parte<br />
dell’Ufficio, della differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata e dei<br />
relativi interessi ma senza applicazione della sanzione; con la conseguenza<br />
che, ove si verifichi questa decadenza, non vi è evidentemente spazio per<br />
pensare a una rinuncia all’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ di cui si è beneficiato in<br />
sede di acquisto.<br />
9.7. Le conseguenze della revoca dell’agevolazione<br />
In caso di revoca dell’agevolazione a seguito di alienazione infraquinquennale<br />
della casa acquistata con l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ (senza effettuare un<br />
nuovo acquisto di una ‘‘abitazione principale’’ entro un anno da detta alienazione)<br />
e in caso di mendacità delle dichiarazioni richieste dalla legge all’acquirente<br />
quale presupposto per l’ottenimento del beneficio fiscale (107) , la legge commina<br />
le seguenti conseguenze (oltre ovviamente alla considerazione che, come si è<br />
visto sopra al paragrafo 8.2., viene impedita l’originazione del credito di imposta<br />
(108) di cui all’articolo 7, comma 1, legge 448/1998 in caso di ‘‘riacquisto’’, il<br />
cui sorgere è appunto condizionato dal fatto che, tra l’altro, sia stata alienata una<br />
casa acquistata con l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ e che quindi questa agevolazione<br />
non sia stata oggetto di revoca) (109) :<br />
(107)<br />
Vale a dire: la dichiarazione, di cui alla lettera b) del comma 1 della Nota II-bis<br />
all’articolo 1, TP1, «di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di<br />
proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è<br />
situato l’immobile da acquistare»; e la dichiarazione, di cui alla lettera c) del comma 1 della Nota<br />
II-bis all’articolo 1, TP1, di «non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione<br />
legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda<br />
proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni»<br />
tempo per tempo vigenti dalla legge 22 aprile 1982, n. 168 in avanti.<br />
(108)<br />
Cfr. la Circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E del 18 marzo 2001, capitolo 1.7,<br />
secondo cui «in via preliminare occorre considerare che in tanto compete il credito d’imposta in<br />
quanto compete il beneficio c.d. ‘‘<strong>prima</strong> casa’’; la decadenza da tale agevolazione comporta,<br />
pertanto, sia il recupero delle imposte ordinarie sugli atti di trasferimento che il recupero del<br />
credito eventualmente utilizzato».<br />
(109)<br />
Qualora il contribuente perda l’agevolazione per mendacità o per alienazione infraquinquennale,<br />
e l’acquisto sia stato finanziato con un mutuo cui è stata applicata l’imposta sostitutiva dello<br />
0,25 per cento, la revoca dell’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ comporta anche il recupero della differenza tra<br />
l’importo dell’imposta sostitutiva calcolata con l’aliquota del 2 per cento e quella versata alla stipula del<br />
mutuo con l’aliquota dello 0,25 per cento, oltre a una sanzione pari al 30 per cento di detta differenza:<br />
cfr. l’articolo 20, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (introdotto dall’articolo 1, comma 160,<br />
legge 24 dicembre 2007, n. 244) secondo il quale «l’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente a<br />
recuperare le maggiori imposte sull’atto di compravendita della casa di abitazione, acquistata con i<br />
benefici di cui all’articolo 1, quinto periodo, della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni<br />
concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e<br />
successive modificazioni, in caso di decadenza dai benefici stessi per dichiarazione mendace o trasferimento