La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It
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CAPITOLO IX 685<br />
dell’acquisto agevolato e che, sapendo di non poter adempiere l’obbligo assunto,<br />
cerchi di pagare la sola differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata, ma<br />
non la sanzione (ove questa fosse ritenuta applicabile per il caso del mancato<br />
trasferimento della residenza, ciò che, come detto sopra al paragrafo 9.2., non<br />
condividiamo).<br />
Nella <strong>prima</strong> ipotesi la risposta dovrebbe essere negativa: si tratta infatti di<br />
un rapporto tributario definito e che ha esaurito i propri effetti; se fosse ammessa<br />
questa ‘‘rinuncia’’, detto rapporto verrebbe ‘‘riaperto’’ per unilaterale volere di<br />
una delle parti del rapporto stesso, del che nella legge non c’è traccia: è per<br />
questo che, secondo i giudici di legittimità, la richiesta di agevolazioni ha<br />
carattere negoziale e «non è revocabile, per definizione, tanto meno in vista<br />
del successivo atto di acquisto» (106) .<br />
Nel secondo caso la risposta è altrettanto negativa, ma per un’altra ragione,<br />
diversa dalla precedente, e cioè per il fatto che, come visto sopra, il mancato<br />
trasferimento della residenza da parte dell’acquirente, differentemente da quanto<br />
dal medesimo promesso, non rappresenta un caso di ‘‘dichiarazione mendace’’<br />
(106)<br />
Cass., 21 luglio 2000, n. 9607, in GT - Riv. giur. trib., 2001, p. 509; cfr. nello stesso<br />
senso Cass., 28 giugno 2000, n. 8784, in Riv. giur. edil., 2000, I, p. 957 secondo cui «si rende del<br />
tutto irrilevante ed ininfluente il fatto che il contribuente, avendo già formulato una <strong>prima</strong> volta<br />
richiesta delle agevolazioni in questione, dichiari successivamente di rinunciare alle stesse, trattandosi<br />
di richiesta la quale, una volta avanzata, si rende di per se stessa come non revocabile»; e<br />
pure Cass., 10 gennaio 2003, n. 229, in Riv. giur. trib., 2003, p. 430, secondo la quale «non è<br />
possibile fruire dell’agevolazione prevista per l’acquisto della ‘‘<strong>prima</strong> casa’’, in attuazione del<br />
regime introdotto dalla l. n. 118/1985 - e successive proroghe - previa rinunzia ad un precedente<br />
analogo beneficio, conseguito in virtù della medesima disciplina, stante l’espresso divieto derivante<br />
dall’art. 2, 18 comma, cit. legge (di conversione del d.l. n. 12/1985) ed il carattere negoziale, non<br />
revocabile per definizione, della precedente dichiarazione di voler fruire del beneficio».<br />
Nel medesimo senso cfr. pure Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle<br />
Entrate, nota prot. m. 904-6879/2004 del 16 febbraio 2004; e Direzione Regionale del Piemonte<br />
dell’Agenzia delle Entrate, nota prot. n. 2005/45291 del 6 ottobre 2005, secondo la quale «nessuna<br />
disposizione normativa prevede la possibilità di rinunciare alle agevolazioni ‘‘<strong>prima</strong> casa’’<br />
richieste e conseguite. Del resto, la Corte di Cassazione sezione Tributaria ha confermato con<br />
orientamento univoco che tale agevolazione una volta domandata non è revocabile ed è del tutto<br />
ininfluente la dichiarazione di rinuncia formulata dal contribuente».<br />
Nel senso della rinunciabilità dell’agevolazione da parte del contribuente si veda invece<br />
Ispettorato Compartimentale Tasse Emilia Romagna, circolare prot. n. 6737/593/III, sulla quale<br />
cfr. BUSANI, L’agevolazione dichiarata nei rogiti salva la <strong>prima</strong> casa dalla sanzione, inIl Sole 24<br />
Ore, 12 giugno 1990.<br />
Cfr. anche Comm. Trib. Centr., 26 novembre 1994, n. 4097, in GT - Riv. Giur. Trib., 1995, p.<br />
1007, la quale, in una decisione che riguardava, in materia di Invim, il mancato reimpiego<br />
dell’intero ricavato nell’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione, ha stabilito<br />
che «il pagamento della soprattassa in parola, atteso il suo carattere sanzionatorio può essere<br />
legittimamente imposto solo a seguito dell’accertamento dell’omessa verificazione della condizione<br />
(reinvestimento, entro un anno, del corrispettivo dell’alienazione dell’acquisto di altro immobile)<br />
alla quale erano state subordinate le agevolazioni e, comunque, non <strong>prima</strong> della scadenza di detto<br />
termine, durante il quale il contribuente ha la facoltà di rinunciare alle agevolazioni pagando<br />
l’imposta dovuta».