La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It
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684 L’AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DELLA ‘‘PRIMA CASA’’<br />
conoscenza e ove la legge non detta sanzione, l’obbligo di denuncia ai sensi<br />
dell’articolo 19, comma 1, TUR, dovrebbe essere inevitabile se appunto non<br />
esistesse la predetta norma di cui all’articolo 43, comma 1, d.P.R. 28 dicembre<br />
2000, n. 445 (con l’ulteriore conseguenza che l’inadempimento di quest’obbligo<br />
di denuncia genererebbe l’applicazione della sanzione per mancata denuncia di<br />
cui all’articolo 69, comma 1, TUR, ben più gravosa di quella di cui alla Nota IIbis,<br />
comma 4, all’articolo 1, TP1).<br />
Invece, come detto, l’articolo 43 comma 1, d.P.R. 28 dicembre 2000, n.<br />
445, impone che sia l’Ufficio a doversi attivare, ricercando da sé se il trasferimento<br />
di residenza sia avvenuto o meno; cosicché, nel caso in cui il trasferimento<br />
di residenza non sia avvenuto, l’Ufficio deve solo recuperare, con l’aggiunta<br />
degli interessi, la differenza tra l’imposta liquidata in modo ordinario e<br />
quella pagata in sede di registrazione ma, si ripete, non può applicare alcuna<br />
sanzione.<br />
9.6. <strong>La</strong> rinuncia volontaria all’agevolazione<br />
<strong>La</strong> questione qui da affrontare è se il contribuente possa rinunciare all’agevolazione<br />
di cui ha già beneficiato, chiedendo di pagare la differenza di<br />
imposta tra quella ordinaria e quella agevolata, unitamente agli interessi.<br />
Il caso può, ad esempio, prospettarsi concretamente nell’ipotesi in cui un<br />
soggetto, avendo già acquistato un’abitazione con l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’,<br />
intenda acquistare un’altra abitazione con l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’, ove ne<br />
ricorrano i presupposti (ad esempio, in un diverso Comune), per un valore<br />
imponibile superiore a quello del primo acquisto: a detto contribuente, potrebbe<br />
in effetti convenire di pagare, per il nuovo atto, l’imposta agevolata e versare la<br />
differenza di imposta ordinaria con i relativi interessi per il precedente atto. Un<br />
altro caso potrebbe essere quello di colui che si sia obbligato a trasferire entro<br />
diciotto mesi la propria residenza nel Comune ove è ubicata la casa oggetto<br />
nell’evoluzione normativa verificatasi successivamente all’emanazione del testo unico sull’imposta<br />
di registro, ed in particolare nei nuovi principi sul procedimento amministrativo: in tal guisa, deve<br />
ritenersi che l’art. 19 succitato faccia obbligo al contribuente di comunicare all’Amministrazione<br />
finanziaria ogni e qualsiasi evento successivo alla registrazione che dia luogo a ‘‘ulteriore’’ (non<br />
diversa) liquidazione di imposta, purché si tratti di elementi di cui l’Amministrazione non è<br />
comunque in possesso o che non ha l’obbligo di procurarsi autonomamente. L’unica spiegazione<br />
della normativa in oggetto che non confligga con le norme costituzionali ed i principi generali del<br />
diritto amministrativo è quindi quella che preclude l’applicazione dell’art. 19 T.U. (e delle conseguenti<br />
sanzioni), oltre che nelle ipotesi in cui l’Amministrazione sia già in possesso dei dati ed<br />
elementi necessari per la tassazione o abbia l’obbligo di procurarseli, in tutti quei casi che non<br />
rappresentano propriamente un’ipotesi di tassazione ‘‘in sospeso’’, ma piuttosto una fattispecie di<br />
‘‘decadenza’’ da benefici tributari o di ‘‘mutamento’’ del regime impositivo, specificamente disciplinata<br />
ed autonomamente sanzionata. Il che avviene, propriamente, nel caso in esame, in cui la<br />
legge prevede un preciso onere di riacquisto in caso di rivendita infraquinquennale dell’abitazione<br />
acquistata con i benefici fiscali, e l’applicazione di una precisa sanzione per la violazione di tale<br />
obbligo».