La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It
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682 L’AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DELLA ‘‘PRIMA CASA’’<br />
bile che a un’unica fattispecie sia applicabile una pluralità di sanzioni, vale a<br />
dire la sanzione ‘‘propria’’ della data fattispecie e la sanzione per l’omessa<br />
denuncia) (103) .<br />
Per chiarire meglio quest’ultima osservazione, e prendendo spunto proprio<br />
dagli eventi che possono concretamente verificarsi con riguardo all’agevolazione<br />
‘‘<strong>prima</strong> casa’’, va osservato che:<br />
a) nel caso dell’inadempimento della promessa di cambiamento di residenza,<br />
l’Ufficio evidentemente non può da sé sapere se detto cambiamento sia<br />
avvenuto o meno; la dichiarazione di voler trasferire la residenza entro<br />
diciotto mesi non può però essere qualificata ‘‘mendace’’ nel caso in cui<br />
la residenza non venga poi trasferita (come già visto, la si deve qualificare<br />
invece ‘‘non adempiuta’’, piuttosto che ‘‘mendace’’) e quindi questa fattispecie<br />
non rientra nel novero delle dichiarazioni la cui mendacità provoca<br />
la sanzione di cui alla Nota II-bis, comma 4, all’articolo 1, TP1;<br />
b) nel caso della alienazione infraquinquennale della casa acquistata con<br />
l’agevolazione (che è espressamente sanzionata dalla Nota II-bis, comma<br />
(103)<br />
Nel senso che non vi sia obbligo di denuncia ove si verifichi una fattispecie in cui sia<br />
applicabile una sanzione, cfr. Cass., 5 settembre 2003, n. 12988, in il fisco, 2003, p. 6474 (nella<br />
specie si trattava della mancata utilizzazione dell’immobile quale casa dell’acquirente, in epoca in<br />
cui tale utilizzo era prescritto dalla legge come condizione per il mantenimento dell’agevolazione),<br />
secondo la quale «in tema di decadenza dalle agevolazioni ‘‘<strong>prima</strong> casa’’, di cui all’articolo 1, 68<br />
comma, legge 22 aprile 1982 n. 168 [...], per fatti sopravvenuti, non trovano applicazione gli<br />
articoli 18 d.p.r. n. 634 del 1972 e 19 d.p.r. n. 131 del 1986 che stabiliscono l’obbligo, per i<br />
contraenti o per i loro aventi causa, di denunciare all’ufficio (entro venti giorni) il verificarsi di<br />
eventi che danno luogo ad ulteriore liquidazione d’imposta; ne consegue che anche in caso di<br />
mancata utilizzazione del bene, inizialmente utilizzabile, il contribuente non ha l’obbligo di denunciare<br />
i fatti causativi della sopravvenuta sua decadenza dai benefici fiscali e la decadenza<br />
triennale dell’azione della finanza non decorre dalla tempestiva presentazione di tale denuncia (o,<br />
addirittura, nell’ipotesi dell’omessa o della tardiva presentazione della denuncia, nel termine di<br />
cinque anni, dalla data in cui la stessa si sarebbe dovuta presentare), ma dal giorno in cui il<br />
proposito del contribuente sia rimasto ineseguito o sia divenuto ineseguibile».<br />
Cfr. anche MESSINA, Decadenza dai benefici fiscali per l’acquisto della ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ -<br />
Evento soggetto a registrazione in termine fisso?, inil fisco n. 35/2002, p. 5581, il quale scrive:<br />
«si tratta sempre del verificarsi di eventi che rientrano nella fisiologia applicativa del tributo, tant’è<br />
vero che la legge non prevede l’applicazione di alcuna sanzione legata al verificarsi dell’evento<br />
(altro discorso è ovviamente che lo stesso non venga dichiarato o venga comunicato in ritardo). Nel<br />
caso della perdita di un beneficio fiscale, concesso all’atto della registrazione ma subordinato alla<br />
tenuta di determinati comportamenti futuri da parte del contribuente, si entra invece nel campo<br />
della <strong>patologia</strong> (vedi previsione di un’espressa sanzione) e l’art. 19 non può trovare applicazione»;<br />
e pure CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Commissione Studi Tributari, Studio n. 99/<br />
2000/T del 24 novembre 2000, secondo cui «la considerazione che la violazione in esame è<br />
specificamente punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento della<br />
maggiore imposta dovuta: in un regime - come quello instauratosi a seguito dell’emanazione del<br />
D. Lgs. 472/1997 - informato alla rigorosa tipicità e tassatività delle sanzioni amministrative,<br />
appare irragionevole che la violazione di un’unica disposizione legislativa dia luogo, oltre all’applicazione<br />
della sanzione per essa specificamente prevista, alla comminatoria di una ulteriore,<br />
pesante sanzione, ricavata peraltro solo in via interpretativa».