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La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

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682 L’AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DELLA ‘‘PRIMA CASA’’<br />

bile che a un’unica fattispecie sia applicabile una pluralità di sanzioni, vale a<br />

dire la sanzione ‘‘propria’’ della data fattispecie e la sanzione per l’omessa<br />

denuncia) (103) .<br />

Per chiarire meglio quest’ultima osservazione, e prendendo spunto proprio<br />

dagli eventi che possono concretamente verificarsi con riguardo all’agevolazione<br />

‘‘<strong>prima</strong> casa’’, va osservato che:<br />

a) nel caso dell’inadempimento della promessa di cambiamento di residenza,<br />

l’Ufficio evidentemente non può da sé sapere se detto cambiamento sia<br />

avvenuto o meno; la dichiarazione di voler trasferire la residenza entro<br />

diciotto mesi non può però essere qualificata ‘‘mendace’’ nel caso in cui<br />

la residenza non venga poi trasferita (come già visto, la si deve qualificare<br />

invece ‘‘non adempiuta’’, piuttosto che ‘‘mendace’’) e quindi questa fattispecie<br />

non rientra nel novero delle dichiarazioni la cui mendacità provoca<br />

la sanzione di cui alla Nota II-bis, comma 4, all’articolo 1, TP1;<br />

b) nel caso della alienazione infraquinquennale della casa acquistata con<br />

l’agevolazione (che è espressamente sanzionata dalla Nota II-bis, comma<br />

(103)<br />

Nel senso che non vi sia obbligo di denuncia ove si verifichi una fattispecie in cui sia<br />

applicabile una sanzione, cfr. Cass., 5 settembre 2003, n. 12988, in il fisco, 2003, p. 6474 (nella<br />

specie si trattava della mancata utilizzazione dell’immobile quale casa dell’acquirente, in epoca in<br />

cui tale utilizzo era prescritto dalla legge come condizione per il mantenimento dell’agevolazione),<br />

secondo la quale «in tema di decadenza dalle agevolazioni ‘‘<strong>prima</strong> casa’’, di cui all’articolo 1, 68<br />

comma, legge 22 aprile 1982 n. 168 [...], per fatti sopravvenuti, non trovano applicazione gli<br />

articoli 18 d.p.r. n. 634 del 1972 e 19 d.p.r. n. 131 del 1986 che stabiliscono l’obbligo, per i<br />

contraenti o per i loro aventi causa, di denunciare all’ufficio (entro venti giorni) il verificarsi di<br />

eventi che danno luogo ad ulteriore liquidazione d’imposta; ne consegue che anche in caso di<br />

mancata utilizzazione del bene, inizialmente utilizzabile, il contribuente non ha l’obbligo di denunciare<br />

i fatti causativi della sopravvenuta sua decadenza dai benefici fiscali e la decadenza<br />

triennale dell’azione della finanza non decorre dalla tempestiva presentazione di tale denuncia (o,<br />

addirittura, nell’ipotesi dell’omessa o della tardiva presentazione della denuncia, nel termine di<br />

cinque anni, dalla data in cui la stessa si sarebbe dovuta presentare), ma dal giorno in cui il<br />

proposito del contribuente sia rimasto ineseguito o sia divenuto ineseguibile».<br />

Cfr. anche MESSINA, Decadenza dai benefici fiscali per l’acquisto della ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ -<br />

Evento soggetto a registrazione in termine fisso?, inil fisco n. 35/2002, p. 5581, il quale scrive:<br />

«si tratta sempre del verificarsi di eventi che rientrano nella fisiologia applicativa del tributo, tant’è<br />

vero che la legge non prevede l’applicazione di alcuna sanzione legata al verificarsi dell’evento<br />

(altro discorso è ovviamente che lo stesso non venga dichiarato o venga comunicato in ritardo). Nel<br />

caso della perdita di un beneficio fiscale, concesso all’atto della registrazione ma subordinato alla<br />

tenuta di determinati comportamenti futuri da parte del contribuente, si entra invece nel campo<br />

della <strong>patologia</strong> (vedi previsione di un’espressa sanzione) e l’art. 19 non può trovare applicazione»;<br />

e pure CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Commissione Studi Tributari, Studio n. 99/<br />

2000/T del 24 novembre 2000, secondo cui «la considerazione che la violazione in esame è<br />

specificamente punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento della<br />

maggiore imposta dovuta: in un regime - come quello instauratosi a seguito dell’emanazione del<br />

D. Lgs. 472/1997 - informato alla rigorosa tipicità e tassatività delle sanzioni amministrative,<br />

appare irragionevole che la violazione di un’unica disposizione legislativa dia luogo, oltre all’applicazione<br />

della sanzione per essa specificamente prevista, alla comminatoria di una ulteriore,<br />

pesante sanzione, ricavata peraltro solo in via interpretativa».

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