La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It
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CAPITOLO IX 637<br />
lettera c) della Nota II-bis all’articolo 1, TP1 (e quindi per le cosiddette<br />
dichiarazioni di ‘‘impossidenza’’) (11) , ma non anche per quella di cui alla<br />
lettera a) della Nota II-bis all’articolo 1, TP1 (12) (tra l’altro, non sarebbe<br />
concepibile che non vi sia sanzione per il caso di dichiarazione mendace in<br />
ordine all’attuale residenza del contribuente, che in ipotesi dichiari falsamente<br />
di già avere la propria residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile<br />
oggetto di acquisto, e vi sia invece sanzione per il mancato trasferimento<br />
di residenza in detto Comune in dispregio all’impegno in tal senso<br />
assunto dal medesimo);<br />
c) nel caso di cui sopra alla lettera c) (quello della mendacità delle dichiarazioni<br />
richieste dalla legge per l’ottenimento dell’agevolazione che, come<br />
appena visto, sono solo quelle cosiddette di ‘‘impossidenza’’, di cui alla<br />
lettera b) e alla lettera c) della Nota II-bis all’articolo 1, TP1), è la legge<br />
che provvede a stabilire le conseguenze, prescrivendo, come detto, che<br />
«sono dovute» la differenza tra le «imposte di registro, ipotecaria e catastale<br />
nella misura ordinaria» e quelle versate in misura agevolata, oltre agli<br />
«interessi di mora», e «una soprattassa (13) pari al 30 per cento» su detta<br />
differenza;<br />
d) nel caso di cui sopra alla lettera d) (quello della alienazione infraquinquennale,<br />
senza che ricorra l’esimente del ‘‘riacquisto’’ infrannuale), le conseguenze<br />
sono pure dettate dalla legge e sono identiche a quelle illustrate al<br />
punto precedente.<br />
Ora, va notato che, sia nel linguaggio professionale, sia nel gergo dei non<br />
addetti ai lavori (e specialmente in quelli di cui alle lettere c) e d), si suole<br />
definire tutti i predetti casi come ipotesi di ‘‘decadenza’’ dall’agevolazione; e che<br />
nel linguaggio legislativo il termine ‘‘decadenza’’ compare solamente nei seguenti<br />
casi:<br />
– nella Nota II-bis, comma 1, lettera a), all’articolo 1, TP1, quando è disposto<br />
che la dichiarazione dell’acquirente «di voler stabilire la residenza nel comune<br />
ove è ubicato l’immobile acquistato», «entro diciotto mesi dall’acqui-<br />
(11)<br />
E cioè la dichiarazione (di cui alla lettera b) del comma 1 della Nota II-bis all’articolo<br />
1, TP1) «di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà,<br />
usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato<br />
l’immobile da acquistare»; e la dichiarazione (di cui alla lettera c) del comma 1 della Nota II-bis<br />
all’articolo 1, TP1) di «non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale<br />
su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su<br />
altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni» tempo<br />
per tempo vigenti dalla legge 22 aprile 1982, n. 168 in avanti.<br />
(12)<br />
E cioè la dichiarazione (di cui alla lettera a) del comma 1 della Nota II-bis all’articolo<br />
1, TP1) di voler stabilire «entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza» nel Comune in cui<br />
è ubicato l’immobile acquistato.<br />
(13)<br />
Il riferimento alle pene pecuniarie e alle soprattasse è stato sostituito, con effetto dal 18<br />
aprile 1998, con la sanzione pecuniaria dall’articolo 26, d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.