La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It
La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It
La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
CAPITOLO IX 681<br />
porta l’applicabilità della sanzione (ma non quella del trenta per cento sulla<br />
differenza tra l’imposta ordinaria e l’imposta agevolata, di cui alla Nota II-bis,<br />
comma 4, all’articolo 1, TP1, bensì quella) per mancata denuncia, di cui all’articolo<br />
69, comma 1, TUR, di importo compreso tra il centoventi e il duecentoquaranta<br />
per cento dell’imposta dovuta (98) .<br />
<strong>La</strong> risposta (se non esistesse le norma di cui all’articolo 43, comma 1, d.P.R.<br />
28 dicembre 2000, n. 445, secondo la quale «le amministrazioni pubbliche [...]<br />
non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti<br />
che risultino elencati all’articolo 46, che siano attestati in documenti già in loro<br />
possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o<br />
certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d’ufficio<br />
le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, dell’amministrazione<br />
competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle<br />
informazioni o dei dati richiesti [...]») sarebbe probabilmente affermativa (99) ,in<br />
quanto l’obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 19, comma 1, TUR, dovrebbe<br />
originarsi (100) ogni qualvolta si verifichi un evento, noto al contribuente, ma non<br />
noto all’Ufficio (101) , dal quale appunto derivi un credito dell’erario, fatta eccezione<br />
(102) per i casi in cui, al verificarsi di questo evento, la legge connetta<br />
l’applicazione di una sanzione (poiché evidentemente non può di certo essere<br />
richiesto al contribuente di autodenunciarsi e pure poiché non è di certo pensatemente<br />
all’entrata in vigore dell’articolo 16, d.l. 22 maggio 1993, n. 155, convertito in legge 19<br />
luglio 1993, n. 243, che la abolì).<br />
(98)<br />
Va altresì ricordato che, in caso di mancata denuncia, il termine di decadenza per il<br />
recupero dell’imposta dovuta è di cinque anni (articolo 76, comma 1, TUR) in luogo dell’ordinario<br />
periodo triennale di cui all’articolo 76, comma 2, TUR.<br />
(99)<br />
Cfr. invece Circolare Agenzia delle Entrate n. 69/E del 14 agosto 2002, secondo la<br />
quale (sul tema, oggi non più attuale, della mancata destinazione dell’immobile acquistato quale<br />
abitazione principale) il «verificarsi di un evento successivo che renda impossibile il progetto<br />
abitativo - rientra indubbiamente nella citata previsione dell’articolo 19 del testo unico. Infatti, nel<br />
caso prospettato, si verifica un evento che fa venir meno il diritto alle agevolazioni ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ e<br />
dà luogo alla liquidazione della differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata. Ne consegue<br />
l’obbligo, per la parte, di comunicare all’ufficio la circostanza che rende inattuabile il proposito<br />
abitativo entro venti giorni dal suo avverarsi. In tal caso» tuttavia «non deve essere irrogata<br />
sanzione, in quanto - come in tutte le ipotesi previste dal comma 1 dell’articolo 19 citato - l’obbligo<br />
al pagamento dell’ulteriore imposta sorge nel momento dell’accadimento citato, non ravvisandosi,<br />
pertanto, evasione di imposta da assoggettare a penalità».<br />
(100)<br />
Cfr. BUSANI, L’imposta di registro, Milano, 2009, p. 193.<br />
(101)<br />
Se l’evento fosse noto all’Ufficio (ad esempio poiché enunciato in un atto presentato<br />
alla registrazione) evidentemente non vi sarebbe alcun obbligo di denuncia, stante il fatto che<br />
l’Ufficio già conosce l’evento.<br />
(102)<br />
Cfr. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Commissione Studi Tributari,<br />
Studio n. 30/2005/T del 18 marzo 2005, paragrafo 4, secondo cui «contrariamente a quanto<br />
sostenuto dall’Amministrazione, si ritiene che l’art. 19 vada applicato in fattispecie diverse e<br />
non certo in quelle di perdita di un beneficio fiscale per le quali si fa ricorso alla normativa<br />
specifica che non prevede tale istituto».