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La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

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CAPITOLO IX 681<br />

porta l’applicabilità della sanzione (ma non quella del trenta per cento sulla<br />

differenza tra l’imposta ordinaria e l’imposta agevolata, di cui alla Nota II-bis,<br />

comma 4, all’articolo 1, TP1, bensì quella) per mancata denuncia, di cui all’articolo<br />

69, comma 1, TUR, di importo compreso tra il centoventi e il duecentoquaranta<br />

per cento dell’imposta dovuta (98) .<br />

<strong>La</strong> risposta (se non esistesse le norma di cui all’articolo 43, comma 1, d.P.R.<br />

28 dicembre 2000, n. 445, secondo la quale «le amministrazioni pubbliche [...]<br />

non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti<br />

che risultino elencati all’articolo 46, che siano attestati in documenti già in loro<br />

possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o<br />

certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d’ufficio<br />

le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, dell’amministrazione<br />

competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle<br />

informazioni o dei dati richiesti [...]») sarebbe probabilmente affermativa (99) ,in<br />

quanto l’obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 19, comma 1, TUR, dovrebbe<br />

originarsi (100) ogni qualvolta si verifichi un evento, noto al contribuente, ma non<br />

noto all’Ufficio (101) , dal quale appunto derivi un credito dell’erario, fatta eccezione<br />

(102) per i casi in cui, al verificarsi di questo evento, la legge connetta<br />

l’applicazione di una sanzione (poiché evidentemente non può di certo essere<br />

richiesto al contribuente di autodenunciarsi e pure poiché non è di certo pensatemente<br />

all’entrata in vigore dell’articolo 16, d.l. 22 maggio 1993, n. 155, convertito in legge 19<br />

luglio 1993, n. 243, che la abolì).<br />

(98)<br />

Va altresì ricordato che, in caso di mancata denuncia, il termine di decadenza per il<br />

recupero dell’imposta dovuta è di cinque anni (articolo 76, comma 1, TUR) in luogo dell’ordinario<br />

periodo triennale di cui all’articolo 76, comma 2, TUR.<br />

(99)<br />

Cfr. invece Circolare Agenzia delle Entrate n. 69/E del 14 agosto 2002, secondo la<br />

quale (sul tema, oggi non più attuale, della mancata destinazione dell’immobile acquistato quale<br />

abitazione principale) il «verificarsi di un evento successivo che renda impossibile il progetto<br />

abitativo - rientra indubbiamente nella citata previsione dell’articolo 19 del testo unico. Infatti, nel<br />

caso prospettato, si verifica un evento che fa venir meno il diritto alle agevolazioni ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ e<br />

dà luogo alla liquidazione della differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata. Ne consegue<br />

l’obbligo, per la parte, di comunicare all’ufficio la circostanza che rende inattuabile il proposito<br />

abitativo entro venti giorni dal suo avverarsi. In tal caso» tuttavia «non deve essere irrogata<br />

sanzione, in quanto - come in tutte le ipotesi previste dal comma 1 dell’articolo 19 citato - l’obbligo<br />

al pagamento dell’ulteriore imposta sorge nel momento dell’accadimento citato, non ravvisandosi,<br />

pertanto, evasione di imposta da assoggettare a penalità».<br />

(100)<br />

Cfr. BUSANI, L’imposta di registro, Milano, 2009, p. 193.<br />

(101)<br />

Se l’evento fosse noto all’Ufficio (ad esempio poiché enunciato in un atto presentato<br />

alla registrazione) evidentemente non vi sarebbe alcun obbligo di denuncia, stante il fatto che<br />

l’Ufficio già conosce l’evento.<br />

(102)<br />

Cfr. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Commissione Studi Tributari,<br />

Studio n. 30/2005/T del 18 marzo 2005, paragrafo 4, secondo cui «contrariamente a quanto<br />

sostenuto dall’Amministrazione, si ritiene che l’art. 19 vada applicato in fattispecie diverse e<br />

non certo in quelle di perdita di un beneficio fiscale per le quali si fa ricorso alla normativa<br />

specifica che non prevede tale istituto».

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