La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It
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680 L’AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DELLA ‘‘PRIMA CASA’’<br />
lato e quindi non viene meno il presupposto per la formazione del credito<br />
d’imposta.<br />
9.4.7.7. Le formalità da espletare per conseguire l’effetto esimente<br />
dalla revoca dell’agevolazione<br />
Come già detto, la Nota II bis, comma 4, all’articolo 1 della Tariffa, Parte<br />
Prima, allegata al d.P.R. 131/1986, commina la revoca dell’agevolazione per il<br />
caso del «trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati<br />
con i benefici di cui al presente articolo <strong>prima</strong> del decorso del termine di<br />
cinque anni dalla data del loro acquisto» a meno che «il contribuente, entro un<br />
anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente<br />
articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione<br />
principale».<br />
<strong>La</strong> norma in esame pertanto non subordina l’originazione dell’effetto esimente<br />
dalla revoca dell’agevolazione al compimento di particolari formalità:<br />
detto effetto esimente dunque si verifica per il solo fatto del venire in essere<br />
un atto di acquisto in presenza dei presupposti soggettivi, oggettivi e temporali<br />
stabiliti da detta norma, senza che sia necessario, in particolare, il rilascio di<br />
determinate dichiarazioni da parte dell’acquirente in sede di ‘‘riacquisto’’ oppure<br />
la presenza nell’atto di ‘‘riacquisto’’ di particolari espressioni. Pertanto, ha senz’altro<br />
effetto esimente anche l’atto di ‘‘riacquisto’’ che sia completamente silente<br />
sul punto che esso ha l’effetto di impedire la revoca dell’agevolazione di cui il<br />
contribuente beneficiò in sede di acquisto dell’abitazione poi alienata <strong>prima</strong> del<br />
quinquennio.<br />
9.5. Obbligo di denuncia in caso di verificazione dei presupposti per la<br />
decadenza dall’agevolazione o per la sua revoca ?<br />
Nel caso di inadempimento dell’impegno di trasferimento della residenza<br />
nel Comune ove è situata la casa oggetto di acquisto entro diciotto mesi dalla<br />
data del contratto e nel caso di alienazione infraquinquennale non seguita da un<br />
‘‘riacquisto’’ entro un anno, si è in presenza di due fattispecie nelle quali si<br />
verifica in effetti un evento che dà luogo a una «ulteriore liquidazione di imposta».<br />
Ci si deve porre quindi il problema di capire se questo evento sia da<br />
annoverare tra quelli che, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, TUR, impongono<br />
al contribuente l’obbligo di denuncia all’Ufficio (97) , il cui inadempimento com-<br />
(97)<br />
Va ricordato che, con Circolare Agenzia delle Entrate n. 69/E del 14 agosto 2002,<br />
l’Amministrazione sostenne il dovere di denuncia, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, TUR, della<br />
mancata destinazione dell’immobile acquistato ad abitazione dell’acquirente, in dispregio alla<br />
dichiarazione, dal medesimo effettuata nel contratto di acquisto, di volere adibire l’immobile<br />
acquistato ‘‘a propria abitazione’’ (dichiarazione richiesta dalla legislazione in materia preceden-