La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It
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CAPITOLO IX 679<br />
d’imposta, occorre, come detto, che nell’atto di ‘‘riacquisto’’ sia applicata l’agevolazione<br />
‘‘<strong>prima</strong> casa’’, per evitare la revoca dell’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ nel<br />
caso di alienazione infraquinquennale dell’abitazione acquistata con l’agevolazione,<br />
occorre invece (non che in sede di ‘‘riacquisto’’ venga richiesta l’agevolazione<br />
‘‘<strong>prima</strong> casa’’, ma) che «il contribuente [...] proceda all’acquisto di altro<br />
immobile da adibire a propria abitazione principale» (Nota II-bis, comma 4,<br />
all’articolo 1, TP1). Pertanto:<br />
a) nell’ipotesi di alienazione infraquinquennale della casa (‘‘casa 1’’) acquistata<br />
con l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ (‘‘acquisto 1’’) e poi alienata e successivo<br />
‘‘riacquisto’’ infrannuale:<br />
a.1) se venga effettuato un ‘‘riacquisto’’ senza l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’<br />
avente a oggetto una abitazione che venga destinata ad «abitazione<br />
principale» del contribuente, ciò vale bensì a impedire la revoca dell’agevolazione<br />
per alienazione infraquinquennale della ‘‘casa 1’’, ma<br />
non permette al credito d’imposta di sorgere;<br />
a.2) se venga effettuato un ‘‘riacquisto’’ con l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’<br />
avente a oggetto una abitazione che non venga destinata ad «abitazione<br />
principale» del contribuente, ciò determina la revoca dell’agevolazione<br />
‘‘<strong>prima</strong> casa’’ per alienazioneinfraquinquennale della casa oggetto dell’atto<br />
di ‘‘acquisto 1’’, cosicché viene meno il presupposto che l’atto di<br />
‘‘acquisto 1’’ sia un atto di acquisto agevolato e quindi viene meno il<br />
presupposto per la formazione del credito d’imposta (96) ;<br />
a.3) se venga effettuato un ‘‘riacquisto’’ con l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’<br />
avente a oggetto una abitazione che venga invece destinata ad «abitazione<br />
principale» del contribuente, ciò non solo vale a impedire la<br />
revoca dell’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ per alienazione infraquinquennale<br />
della ‘‘casa 1’’, ma vale pure a costituire il presupposto per la<br />
formazione del credito d’imposta;<br />
b) se l’alienazione della casa acquistata con l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ avvenga<br />
invece dopo il decorso di un quinquennio dalla data dell’atto di<br />
acquisto e venga effettuato un ‘‘riacquisto’’ infrannuale con l’agevolazione<br />
‘‘<strong>prima</strong> casa’’ avente a oggetto una abitazione che non venga destinata ad<br />
«abitazione principale» del contribuente, ciò non determina la revocabilità<br />
dall’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ dell’atto di ‘‘acquisto 1’’ (che non è soggetto<br />
a revoca, in quanto l’alienazione è ultraquinquennale), cosicché non viene<br />
meno il presupposto che l’originario atto di acquisto sia un acquisto agevo-<br />
(96)<br />
Cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E del 18 marzo 2001, capitolo 1.7, secondo<br />
cui «considerato, inoltre, che il riconoscimento del credito è subordinato alla presenza delle<br />
condizioni di cui alla succitata nota II-bis), consegue che nell’ipotesi di vendita entro i cinque<br />
anni dall’acquisto, per poter usufruire del credito il contribuente deve acquisire un altro immobile<br />
agevolato da adibire a propria abitazione principale in quanto, in caso contrario, decadrebbe dai<br />
benefici c.d. ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ e conseguentemente dal diritto al credito d’imposta».