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La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

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CAPITOLO IX 677<br />

9.4.7.6. Il ‘‘riacquisto’’ rilevante per evitare la revoca dell’agevolazione<br />

e il ‘‘riacquisto’’ rilevante per la formazione del credito<br />

d’imposta<br />

<strong>La</strong> materia del credito d’imposta (di cui all’articolo 7, comma 1, legge 23<br />

dicembre 1998, n. 448) e quella della revoca dell’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’<br />

sono fortemente interconnesse per il fatto che l’originazione del credito d’imposta<br />

dipende da un ‘‘riacquisto’’ infrannuale e che la revoca dell’agevolazione è<br />

impedita pure da un ‘‘riacquisto’’ infrannuale; è quindi opportuno operare a<br />

questo punto alcune non indifferenti precisazioni.<br />

Innanzitutto, occorre ricordare che, presupposto per il credito d’imposta, è<br />

che vi sia stata l’alienazione di una abitazione acquistata con l’agevolazione<br />

‘‘<strong>prima</strong> casa’’ di cui all’articolo 1, quinto periodo, TP1: la legge testualmente -<br />

anche se con scarsa proprietà di linguaggio - parla infatti di acquisto «per il<br />

quale si è fruito dell’aliquota agevolata prevista ai fini dell’imposta di registro e<br />

dell’imposta sul valore aggiunto per la <strong>prima</strong> casa», e quindi allude a un acquisto<br />

agevolato a titolo oneroso o a titolo originario.<br />

Ebbene, se per l’acquisto della casa poi alienata si verifichi la revoca dal<br />

beneficio della aliquota agevolata (ad esempio, per mendacità circa le dichiarazioni<br />

di ‘‘impossidenza’’ richieste all’acquirente) (92) , il credito d’imposta per<br />

‘‘riacquisto’’ non può sorgere a causa del fatto che l’acquisto originario non è<br />

(più) un acquisto agevolato (93) ; se il credito sia stato comunque utilizzato, il<br />

(92)<br />

E cioè la dichiarazione (di cui alla lettera b) del comma 1 della Nota II-bis all’articolo<br />

1, TP1) «di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà,<br />

usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato<br />

l’immobile da acquistare»; nonché la dichiarazione (di cui alla lettera c) del comma 1 della Nota IIbis<br />

all’articolo 1, TP1) di «non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione<br />

legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda<br />

proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni»<br />

tempo per tempo vigenti dalla legge 22 aprile 1982, n. 168 in avanti.<br />

(93)<br />

Cfr. la Circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E del 18 marzo 2001, paragrafo 1.1,<br />

secondo cui «da quanto suesposto consegue che il credito d’imposta non compete a coloro [...]<br />

nei cui confronti, per il precedente acquisto, non sia stata confermata, in sede di accertamento,<br />

l’agevolazione c.d. ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ sulla base della normativa vigente alla data dell’atto, ancorché sia<br />

pendente un procedimento contenzioso sulla specifica questione; il perfezionamento della fattispecie<br />

giuridica che consente il riconoscimento del credito non risulta in tale ipotesi completamente<br />

realizzato, intervenendo soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza che conclude il<br />

giudizio instaurato. In caso di giudicato favorevole, il contribuente avrà diritto al rimborso, entro i<br />

limiti del credito medesimo, qualora abbia chiesto di utilizzarlo per il pagamento della imposta di<br />

registro dovuta sul secondo acquisto oppure potrà utilizzarlo negli altri modi previsti dalla legge».<br />

Cfr. pure CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Commissione Studi Tributari, Studio n.<br />

31/2001/T del 16 marzo 2001, secondo il quale «è escluso il credito nel caso di precedente<br />

acquisto per il quale sono state richieste le agevolazioni, non confermate, poi, in sede di accertamento,<br />

ancorché vi sia contenzioso sul punto. In caso di giudicato favorevole, si avrà diritto al<br />

rimborso, entro i limiti del credito, sempreché sia stato richiesto l’utilizzo del credito per il<br />

pagamento dell’imposta di registro sul secondo acquisto, oppure il credito potrà essere utilizzato<br />

negli altri modi previsti».

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