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La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

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676 L’AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DELLA ‘‘PRIMA CASA’’<br />

rustico possa essere eseguita nel termine decadenziale concesso all’Amministrazione<br />

Finanziaria per effettuare i propri controlli.<br />

Va da sé, comunque, che se, in questa fattispecie di vendita della ‘‘<strong>prima</strong><br />

casa’’ e successiva costruzione di una nuova casa, il contribuente in questione<br />

acquisti pure l’area sulla quale realizzare la nuova costruzione, l’atto acquisitivo<br />

dell’area (avendo a oggetto un terreno e non un’abitazione) non può ovviamente<br />

beneficiare dell’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ e non determina il sorgere di alcun<br />

credito d’imposta (89) .<br />

9.4.7.4. Il ‘‘riacquisto’’ effettuato dall’erede<br />

Se, di regola, autore dell’originario acquisto agevolato, dell’alienazione infraquinquennale<br />

e del ‘‘riacquisto’’ infrannuale è ovviamente sempre il medesimo<br />

soggetto, è però possibile che si verifichi il caso che (avvenuta l’alienazione<br />

infraquinquennale ad opera dell’originario acquirente o del suo erede) (90) , l’erede<br />

dell’originario acquirente proceda a un ‘‘riacquisto’’ a meno di un anno da detta<br />

alienazione infraquinquennale.<br />

In tal caso, non dovrebbero esservi problemi a considerare detto ‘‘riacquisto’’<br />

con effetti esimenti della revoca dell’agevolazione di cui beneficiò l’acquisto<br />

originario del de cuius, in quanto l’erede, quale successore universale, subentra<br />

in tutte le posizioni di vantaggio contenute nella massa ereditaria, e quindi pure<br />

nel potere di evitare la revoca dell’agevolazione a causa di alienazione infraquinquennale<br />

in caso di ‘‘riacquisto’’ entro un anno (91) .<br />

9.4.7.5. Il mancato ‘‘riacquisto’’ a causa di ‘‘forza maggiore’’<br />

Può senz’altro accadere che l’intento di effettuare un ‘‘riacquisto’’ esimente<br />

dalla revoca dell’agevolazione sia frustrato da un evento oggettivo e non prevedibile<br />

e tale da non poter essere evitato (il quale quindi non sia ‘‘imputabile’’ al<br />

contribuente).<br />

In tal caso potrebbe riconoscersi il ricorrere di un caso di ‘‘forza maggiore’’<br />

che varrebbe a impedire comunque la revoca dell’agevolazione. Se così fosse,<br />

potrebbe dunque qui ripetersi, mutatis mutandis, quanto sopra detto, al paragrafo<br />

5.5.3., in tema di evento di forza maggiore impeditivo al trasferimento di<br />

residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile oggetto di acquisto agevolato.<br />

(89)<br />

Cfr. in tal senso CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Commissione Studi<br />

Tributari, Studio n. 30/2005/T del 18 marzo 2005, capitolo 3.7.<br />

(90)<br />

(91)<br />

Su questo tema di veda il paragrafo 7.5. di questo volume.<br />

Sul tema dell’originazione del credito d’imposta di cui all’articolo 7, comma 1, legge 23<br />

dicembre 1998, n. 448, in caso di acquisto effettuato dall’erede, si veda il paragrafo 7.6. di questo<br />

volume.

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