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La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

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674 L’AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DELLA ‘‘PRIMA CASA’’<br />

b) nell’esecuzione dei lavori in economia (84) ;<br />

c) in lavori di nuova costruzione (85) o in lavori di ‘‘recupero’’ di un manufatto<br />

preesistente (86) .<br />

Quanto alla durata di tali lavori, visto che si deve comunque trattare di un<br />

‘‘riacquisto’’ «entro un anno» (87) , l’Amministrazione Finanziaria ritiene che entro<br />

(84)<br />

Nel caso di costruzione ‘‘in economia’’, l’acquisto dei beni sconta l’aliquota Iva del 4<br />

per cento ‘‘a regime’’, e non in dipendenza del fatto che si tratti della ‘‘<strong>prima</strong> casa’’: cfr. il numero<br />

24 della Tabella A, Parte II, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ove invero si parla di «beni,<br />

escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati<br />

di cui all’articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408».<br />

(85)<br />

In caso di lavori di nuova costruzione, il numero 39) della Tabella A, Parte II, allegata<br />

al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dispone l’applicazione dell’aliquota Iva del 4 per cento alle<br />

«prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui<br />

all’articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni effettuate nei confronti<br />

[...] di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21)»; detto numero 21)<br />

concerne a sua volta le «case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro<br />

dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969,<br />

ancorché non ultimate, purché permanga l’originaria destinazione, in presenza delle condizioni di<br />

cui alla nota II-bis) all’articolo 1 della tariffa, parte <strong>prima</strong>, allegata al testo unico delle disposizioni<br />

concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile<br />

1986, n. 131» (in altri termini, e semplificando, si applica l’Iva al 4 per cento all’appalto affidato<br />

dal committente per la costruzione della sua ‘‘<strong>prima</strong> casa’’).<br />

Non ricorrendo i predetti presupposti, si deve applicare l’aliquota Iva del 20 per cento, a<br />

meno che si tratti di prestazioni di servizi «dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione<br />

di case di abitazione di cui al n. 127-undecies)» (ove sono contemplati: le «case di abitazione<br />

non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, [...]<br />

ancorché non ultimate, purché permanga l’originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni<br />

richiamate nel n. 21) della parte seconda della presente tabella»; nonché i«fabbricati o<br />

porzioni di fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di cui all’art. 13 della legge 2 luglio<br />

1949, n. 408 e successive modificazioni ed integrazioni, ancorché non ultimati, purché permanga<br />

l’originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici»), caso nel quale l’aliquota Iva è del 10 per<br />

cento, fermo poi restando che sconta l’aliquota Iva del 4 per cento ‘‘a regime’’, e non in dipendenza<br />

del fatto che si tratti della ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ (ai sensi del numero 24 della Tabella A, Parte II, allegata<br />

al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), l’acquisto di «beni, escluse le materie prime e semilavorate,<br />

forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all’articolo 13 della legge 2 luglio<br />

1949, n. 408».<br />

(86)<br />

In caso di lavori di recupero (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione),<br />

l’aliquota Iva è del 10 per cento (ai sensi del numero 127-terdecies), per la cessione dei beni<br />

occorrenti per i lavori, e del numero 127-quaterdicies), per le prestazioni di servizi, della Tabella<br />

A, Parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).<br />

(87)<br />

Una equivoca espressione dell’Amministrazione (in Circolare Agenzia delle Entrate n.<br />

38/E del 12 agosto 2005, capitolo 5.2, secondo cui «la salvaguardia del diritto all’agevolazione, ad<br />

avviso della scrivente, trova applicazione anche nell’ipotesi in cui il soggetto alienante, entro un<br />

anno compri un terreno sul quale costruisca la propria abitazione principale») potrebbe anche<br />

sollecitare l’impressione che, per evitare la revoca dell’agevolazione, sia sufficiente l’acquisto di un<br />

terreno edificabile (cfr. D’ORSOGNA, Per il mantenimento dei benefici ‘‘<strong>prima</strong> casa’’, ai fini<br />

dell’imposta di registro, in caso di alienazione entro cinque anni, è sufficiente l’acquisto del terreno<br />

su cui si realizza il fabbricato. Rivoluzionaria risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 44/E del 16

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