La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It
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CAPITOLO IX 673<br />
9.4.7.3. Il ‘‘riacquisto’’ mediante costruzione o ristrutturazione<br />
Come già detto, la revoca dell’agevolazione si evita se l’acquirente della<br />
‘‘<strong>prima</strong> casa’’, «entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i<br />
benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da<br />
adibire a propria abitazione principale».<br />
L’Amministrazione Finanziaria (83) consente di ricomprendere, nel concetto<br />
di «acquisto» che evita la revoca dell’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’, pure l’ipotesi<br />
della costruzione di una ‘‘abitazione principale’’ su area di proprietà del soggetto<br />
che abbia alienato nel quinquennio la casa acquistata con detta agevolazione.<br />
Questa interpretazione, oltremodo estensiva, si giustifica per l’intento di non<br />
voler creare disparità di trattamento tra il caso di chi effettua il reinvestimento<br />
del ricavato dalla vendita di una abitazione acquistando la titolarità di una nuova<br />
‘‘abitazione principale’’ mediante un’attività negoziale e il caso di chi invece vi<br />
provvede direttamente mediante un’attività ‘‘materiale’’, e cioè costruendo la<br />
casa su terreno di sua proprietà.<br />
Dato dunque che il ‘‘riacquisto’’ con effetto esimente dalla revoca dell’agevolazione<br />
non deve necessariamente beneficiare dell’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’<br />
(esso infatti deve essere caratterizzato ‘‘solo’’ dal fatto di avere a oggetto una casa<br />
da destinare ad ‘‘abitazione principale’’), è plausibile ritenere che, quando il<br />
‘‘riacquisto’’ è concretato non da un’attività negoziale ma da un’attività ‘‘materiale’’<br />
(e cioè l’esecuzione di lavori edili), esso possa consistere in uno qualsiasi<br />
dei seguenti eventi:<br />
a) nell’affidamento in appalto dei lavori;<br />
dell’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’. Ciò posto, si deve escludere la conferma del beneficio nell’ipotesi<br />
prospettata dall’interpellante, che riguarda il riacquisto di un box da destinare a pertinenza della<br />
casa di abitazione. <strong>La</strong> decadenza dal beneficio ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ comporta il mancato riconoscimento<br />
del credito d’imposta di cui all’art. 7 della legge n. 448 del 1998 (v. circolare n. 38 del 2005), in<br />
quanto requisiti essenziali per fruire del credito in parola è che agli atti di acquisto degli immobili<br />
(quello acquistato e rivenduto e quello acquistato successivamente), competa il regime agevolato di<br />
cui all’art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al TUR».<br />
(83)<br />
Cfr. Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 44/E del 16 marzo 2004, secondo cui<br />
«occorre precisare che all’acquisto di terreni non si applica, in ogni caso, il regime di favore<br />
previsto per la ‘‘<strong>prima</strong> casa’’, in quanto l’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, del Testo unico,<br />
espressamente stabilisce l’applicazione dell’aliquota del 3% ‘‘se il trasferimento ha per oggetto<br />
case di abitazione non di lusso’’. Tuttavia è da ritenere confermata l’agevolazione fruita al momento<br />
dell’acquisto del fabbricato ceduto, nel caso in cui sul terreno acquistato venga realizzato, entro un<br />
anno dalla vendita, un fabbricato utilizzabile come abitazione principale. In altri termini, si ritiene<br />
che per non incorrere nella decadenza dal beneficio c.d. ‘‘<strong>prima</strong> casa’’, non è di per sé sufficiente<br />
l’acquisto entro un anno del terreno, richiedendosi a tal fine che - entro l’anno dall’alienazione -<br />
venga ad esistenza il fabbricato destinato ad abitazione principale. Non è necessario che il<br />
fabbricato sia ultimato: è sufficiente che lo stesso entro l’anno venga ad esistenza, cioè acquisti<br />
rilevanza dal punto di vista urbanistico; deve quindi esistere almeno un rustico comprensivo delle<br />
mura perimetrali delle singole unità e deve essere stata completata la copertura (articolo 2645-bis,<br />
comma 6, c.c.)».