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La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

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CAPITOLO IX 673<br />

9.4.7.3. Il ‘‘riacquisto’’ mediante costruzione o ristrutturazione<br />

Come già detto, la revoca dell’agevolazione si evita se l’acquirente della<br />

‘‘<strong>prima</strong> casa’’, «entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i<br />

benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da<br />

adibire a propria abitazione principale».<br />

L’Amministrazione Finanziaria (83) consente di ricomprendere, nel concetto<br />

di «acquisto» che evita la revoca dell’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’, pure l’ipotesi<br />

della costruzione di una ‘‘abitazione principale’’ su area di proprietà del soggetto<br />

che abbia alienato nel quinquennio la casa acquistata con detta agevolazione.<br />

Questa interpretazione, oltremodo estensiva, si giustifica per l’intento di non<br />

voler creare disparità di trattamento tra il caso di chi effettua il reinvestimento<br />

del ricavato dalla vendita di una abitazione acquistando la titolarità di una nuova<br />

‘‘abitazione principale’’ mediante un’attività negoziale e il caso di chi invece vi<br />

provvede direttamente mediante un’attività ‘‘materiale’’, e cioè costruendo la<br />

casa su terreno di sua proprietà.<br />

Dato dunque che il ‘‘riacquisto’’ con effetto esimente dalla revoca dell’agevolazione<br />

non deve necessariamente beneficiare dell’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’<br />

(esso infatti deve essere caratterizzato ‘‘solo’’ dal fatto di avere a oggetto una casa<br />

da destinare ad ‘‘abitazione principale’’), è plausibile ritenere che, quando il<br />

‘‘riacquisto’’ è concretato non da un’attività negoziale ma da un’attività ‘‘materiale’’<br />

(e cioè l’esecuzione di lavori edili), esso possa consistere in uno qualsiasi<br />

dei seguenti eventi:<br />

a) nell’affidamento in appalto dei lavori;<br />

dell’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’. Ciò posto, si deve escludere la conferma del beneficio nell’ipotesi<br />

prospettata dall’interpellante, che riguarda il riacquisto di un box da destinare a pertinenza della<br />

casa di abitazione. <strong>La</strong> decadenza dal beneficio ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ comporta il mancato riconoscimento<br />

del credito d’imposta di cui all’art. 7 della legge n. 448 del 1998 (v. circolare n. 38 del 2005), in<br />

quanto requisiti essenziali per fruire del credito in parola è che agli atti di acquisto degli immobili<br />

(quello acquistato e rivenduto e quello acquistato successivamente), competa il regime agevolato di<br />

cui all’art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al TUR».<br />

(83)<br />

Cfr. Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 44/E del 16 marzo 2004, secondo cui<br />

«occorre precisare che all’acquisto di terreni non si applica, in ogni caso, il regime di favore<br />

previsto per la ‘‘<strong>prima</strong> casa’’, in quanto l’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, del Testo unico,<br />

espressamente stabilisce l’applicazione dell’aliquota del 3% ‘‘se il trasferimento ha per oggetto<br />

case di abitazione non di lusso’’. Tuttavia è da ritenere confermata l’agevolazione fruita al momento<br />

dell’acquisto del fabbricato ceduto, nel caso in cui sul terreno acquistato venga realizzato, entro un<br />

anno dalla vendita, un fabbricato utilizzabile come abitazione principale. In altri termini, si ritiene<br />

che per non incorrere nella decadenza dal beneficio c.d. ‘‘<strong>prima</strong> casa’’, non è di per sé sufficiente<br />

l’acquisto entro un anno del terreno, richiedendosi a tal fine che - entro l’anno dall’alienazione -<br />

venga ad esistenza il fabbricato destinato ad abitazione principale. Non è necessario che il<br />

fabbricato sia ultimato: è sufficiente che lo stesso entro l’anno venga ad esistenza, cioè acquisti<br />

rilevanza dal punto di vista urbanistico; deve quindi esistere almeno un rustico comprensivo delle<br />

mura perimetrali delle singole unità e deve essere stata completata la copertura (articolo 2645-bis,<br />

comma 6, c.c.)».

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