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La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

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672 L’AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DELLA ‘‘PRIMA CASA’’<br />

«abitazione principale» del suo acquirente, detto effetto esimente non è, in<br />

particolare, condizionato dalla circostanza che l’atto di acquisto contenga determinate<br />

espressioni o determinate dichiarazioni da parte dell’acquirente stesso;<br />

cosicché, l’effetto esimente si consegue anche se l’atto di ‘‘riacquisto’’ sia completamente<br />

silente sul punto che esso vale quale presupposto per la venuta in<br />

essere della fattispecie a formazione progressiva (composta dall’atto di acquisto e<br />

dalla destinazione dell’oggetto di tale atto ad «abitazione principale» dell’acquirente)<br />

utile ad evitare la revoca dell’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ ottenuta dal<br />

contribuente in sede di originario acquisto della casa poi alienata <strong>prima</strong> del<br />

decorso di un quinquennio.<br />

9.4.7.2. L’alienazione e il ‘‘riacquisto’’ di pertinenze<br />

Come visto sopra, il ‘‘riacquisto’’ assume efficacia esimente rispetto alla<br />

revoca dell’agevolazione che conseguirebbe all’alienazione infraquinquennale<br />

dei beni acquistati con l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ qualora si tratti dell’«acquisto<br />

di altro immobile da adibire a propria abitazione principale».<br />

Appare pertanto da escludere che la revoca dell’agevolazione sia evitata nel<br />

caso di vendita di una casa acquistata con l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ e ‘‘riacquisto’’<br />

(agevolato o meno) di una unità immobiliare da destinare a pertinenza<br />

dell’abitazione principale del contribuente (per immaginare questo caso occorre<br />

pensare a una situazione simile alla seguente: nel gennaio 2005 Tizio compra<br />

con l’agevolazione una casa con un garage; nel marzo 2006 Tizio compra un’altra<br />

casa, senza agevolazione, destinandola a propria abitazione principale; nel giugno<br />

2007 Tizio aliena la casa e l’autorimessa comprate nel 2005; nel gennaio<br />

2008 Tizio compra un’autorimessa da destinare a pertinenza della sua abitazione<br />

principale, comprata nel 2006).<br />

Un altro caso da valutare è quello della alienazione infraquinquennale di<br />

una pertinenza di un edificio abitativo acquistata con l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong><br />

casa’’: qui la revoca dell’agevolazione dovrebbe essere evitata nel caso di ‘‘riacquisto’’<br />

entro un anno di altro bene da destinare a pertinenza dell’abitazione<br />

principale dell’acquirente (per la considerazione che le pertinenze seguono il<br />

medesimo regime giuridico del bene principale a cui servizio od ornamento esse<br />

sono destinate). L’Amministrazione ha invece ritenuto che il credito d’imposta<br />

non sorge nel caso di alienazione di una pertinenza, acquistata con l’agevolazione<br />

‘‘<strong>prima</strong> casa’’, e di successivo ‘‘riacquisto’’ agevolato di un’altra pertinenza,<br />

e ciò in quanto requisito essenziale per l’originazione del credito d’imposta<br />

sarebbe che oggetto di ‘‘riacquisto’’ deve necessariamente essere un fabbricato<br />

abitativo (82) .<br />

(82)<br />

Secondo Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 30/E del 18 febbraio 2008 (sulla quale<br />

cfr. BUSANI, Sconto <strong>prima</strong> casa per il nuovo box, inIl Sole 24 Ore, 5 febbraio 2008), «nell’ipotesi<br />

di vendita nel quinquennio dell’immobile agevolato, l’acquisto di un bene diverso dalla casa da<br />

destinare ad abitazione principale non soddisfa le condizioni poste dalla norma per la conferma

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