La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It
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636 L’AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DELLA ‘‘PRIMA CASA’’<br />
presupposti necessari per l’ottenimento dell’agevolazione, nel cui ambito - è<br />
bene ricordarlo - è ricompresa l’assenza «nell’atto di acquisto» delle prescritte<br />
dichiarazioni), le conseguenze non sono dettate dalla legge ma evidentemente<br />
si verifica la perdita dell’agevolazione da parte del contribuente,<br />
il che genera il recupero, da parte dell’Amministrazione, della differenza<br />
tra l’importo dell’imposta calcolata con l’applicazione dell’agevolazione e<br />
quello calcolato con le regole ordinarie, con l’aggiunta degli interessi su<br />
detta differenza; va precisato che in questa ipotesi non si rende dunque<br />
irrogabile alcuna sanzione, per il semplice fatto che la legge non contempla<br />
queste fattispecie quali presupposti per l’applicazione di una sanzione;<br />
b) nel caso di cui sopra alla lettera b) (quello della mancanza sopravvenuta di<br />
uno dei presupposti necessari per l’ottenimento dell’agevolazione, e cioè il<br />
non avvenuto trasferimento della residenza), le conseguenze dovrebbero<br />
essere identiche a quelle illustrate al punto precedente; in particolare,<br />
occorre sottolineare che il non mantenimento della ‘‘promessa’’ di trasferimento<br />
della residenza non dovrebbe condurre a qualificare quella promessa<br />
in termini di ‘‘dichiarazione mendace’’ (9) (e, ancor meno, a collocarla nell’improbabile<br />
dimensione del ‘‘mendacio sopravvenuto’’), in quanto la mendacità<br />
consiste, per sua natura, in una falsa rappresentazione di una realtà<br />
effettuale preesistente e quindi in un comportamento posteriore rispetto a<br />
una situazione già in atto; quando invece si parla di non mantenimento degli<br />
impegni assunti, si verte nell’ambito dell’inadempimento o dell’inattuazione,<br />
e non certo quindi in quello della falsità; pertanto, non si può ipotizzare<br />
che in questa fattispecie sia irrogabile la sanzione che la legge prevede per<br />
le dichiarazioni mendaci (10) , in quanto il mendacio è ontologicamente configurabile<br />
solo per le dichiarazioni dell’acquirente di cui alla lettera b) e alla<br />
(9)<br />
Cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 69/E del 14 agosto 2002, ove si legge che «nel<br />
caso in cui l’intento dichiarato in atto sia reso inattuabile solo in un momento successivo alla<br />
compravendita, [...] non si ravvisa, in detta ipotesi, l’elemento della falsità della dichiarazione,<br />
essenziale per la sanzionabilità della fattispecie».<br />
(10)<br />
Invero, nella frequente prassi di molti Uffici, in questa fattispecie viene comminata la<br />
sanzione del trenta per cento della differenza tra l’importo dell’imposta ordinariamente applicabile<br />
e quello pagato in misura agevolata, in quanto si qualifica questa fattispecie come ‘‘mendacio<br />
sopravvenuto’’ e pertanto la si tratta nello stesso modo in cui si considera il cosiddetto ‘‘mendacio<br />
originario’’. Come detto nel testo, questa categoria del ‘‘mendacio sopravvenuto’’ è abbastanza<br />
implausibile: quando infatti si utilizza il concetto di ‘‘mendacio’’, si allude a una affermazione<br />
non veritiera e quindi necessariamente a una falsa dichiarazione ‘‘di scienza’’ (in quanto l’affermazione<br />
falsa è necessariamente una rappresentazione ‘‘a posteriori’’ con riferimento alla realtà<br />
sostanziale falsamente rappresentata, che è dunque un dato ‘‘a priori’’ rispetto alla dichiarazione<br />
mendace); quindi, il concetto di ‘‘mendacio’’ non si attaglia per nulla al caso di una dichiarazione<br />
riferita a un evento che deve ancora verificarsi e che deve essere la conseguenza di un comportamento<br />
posto in essere dal dichiarante in persona, in quanto quest’ultima dichiarazione, quale<br />
dichiarazione rilasciata anteriormente rispetto a una realtà (‘‘a posteriori’’) che deve ancora verificarsi,<br />
non è più una dichiarazione ‘‘di scienza’’ ma è una dichiarazione ‘‘di volontà’’ la cui<br />
mancata attuazione non può di certo essere qualificata in termini di ‘‘mendacio’’, dovendo invero<br />
essere qualificata piuttosto in termini di ‘‘inadempimento’’ o di ‘‘inattuazione’’.