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La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

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636 L’AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DELLA ‘‘PRIMA CASA’’<br />

presupposti necessari per l’ottenimento dell’agevolazione, nel cui ambito - è<br />

bene ricordarlo - è ricompresa l’assenza «nell’atto di acquisto» delle prescritte<br />

dichiarazioni), le conseguenze non sono dettate dalla legge ma evidentemente<br />

si verifica la perdita dell’agevolazione da parte del contribuente,<br />

il che genera il recupero, da parte dell’Amministrazione, della differenza<br />

tra l’importo dell’imposta calcolata con l’applicazione dell’agevolazione e<br />

quello calcolato con le regole ordinarie, con l’aggiunta degli interessi su<br />

detta differenza; va precisato che in questa ipotesi non si rende dunque<br />

irrogabile alcuna sanzione, per il semplice fatto che la legge non contempla<br />

queste fattispecie quali presupposti per l’applicazione di una sanzione;<br />

b) nel caso di cui sopra alla lettera b) (quello della mancanza sopravvenuta di<br />

uno dei presupposti necessari per l’ottenimento dell’agevolazione, e cioè il<br />

non avvenuto trasferimento della residenza), le conseguenze dovrebbero<br />

essere identiche a quelle illustrate al punto precedente; in particolare,<br />

occorre sottolineare che il non mantenimento della ‘‘promessa’’ di trasferimento<br />

della residenza non dovrebbe condurre a qualificare quella promessa<br />

in termini di ‘‘dichiarazione mendace’’ (9) (e, ancor meno, a collocarla nell’improbabile<br />

dimensione del ‘‘mendacio sopravvenuto’’), in quanto la mendacità<br />

consiste, per sua natura, in una falsa rappresentazione di una realtà<br />

effettuale preesistente e quindi in un comportamento posteriore rispetto a<br />

una situazione già in atto; quando invece si parla di non mantenimento degli<br />

impegni assunti, si verte nell’ambito dell’inadempimento o dell’inattuazione,<br />

e non certo quindi in quello della falsità; pertanto, non si può ipotizzare<br />

che in questa fattispecie sia irrogabile la sanzione che la legge prevede per<br />

le dichiarazioni mendaci (10) , in quanto il mendacio è ontologicamente configurabile<br />

solo per le dichiarazioni dell’acquirente di cui alla lettera b) e alla<br />

(9)<br />

Cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 69/E del 14 agosto 2002, ove si legge che «nel<br />

caso in cui l’intento dichiarato in atto sia reso inattuabile solo in un momento successivo alla<br />

compravendita, [...] non si ravvisa, in detta ipotesi, l’elemento della falsità della dichiarazione,<br />

essenziale per la sanzionabilità della fattispecie».<br />

(10)<br />

Invero, nella frequente prassi di molti Uffici, in questa fattispecie viene comminata la<br />

sanzione del trenta per cento della differenza tra l’importo dell’imposta ordinariamente applicabile<br />

e quello pagato in misura agevolata, in quanto si qualifica questa fattispecie come ‘‘mendacio<br />

sopravvenuto’’ e pertanto la si tratta nello stesso modo in cui si considera il cosiddetto ‘‘mendacio<br />

originario’’. Come detto nel testo, questa categoria del ‘‘mendacio sopravvenuto’’ è abbastanza<br />

implausibile: quando infatti si utilizza il concetto di ‘‘mendacio’’, si allude a una affermazione<br />

non veritiera e quindi necessariamente a una falsa dichiarazione ‘‘di scienza’’ (in quanto l’affermazione<br />

falsa è necessariamente una rappresentazione ‘‘a posteriori’’ con riferimento alla realtà<br />

sostanziale falsamente rappresentata, che è dunque un dato ‘‘a priori’’ rispetto alla dichiarazione<br />

mendace); quindi, il concetto di ‘‘mendacio’’ non si attaglia per nulla al caso di una dichiarazione<br />

riferita a un evento che deve ancora verificarsi e che deve essere la conseguenza di un comportamento<br />

posto in essere dal dichiarante in persona, in quanto quest’ultima dichiarazione, quale<br />

dichiarazione rilasciata anteriormente rispetto a una realtà (‘‘a posteriori’’) che deve ancora verificarsi,<br />

non è più una dichiarazione ‘‘di scienza’’ ma è una dichiarazione ‘‘di volontà’’ la cui<br />

mancata attuazione non può di certo essere qualificata in termini di ‘‘mendacio’’, dovendo invero<br />

essere qualificata piuttosto in termini di ‘‘inadempimento’’ o di ‘‘inattuazione’’.

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