La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It
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670 L’AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DELLA ‘‘PRIMA CASA’’<br />
‘‘familiari del contribuente’’ sono disgiunti da una «o» mentre nel terzo caso sono<br />
collegati da una «e», ciò che non può non avere rilevanza) e che invece nella<br />
Nota II bis, comma 4, all’articolo 1, TP1, si parla dell’acquisto, da parte del<br />
contribuente, di altro immobile «da adibire a propria abitazione principale»;<br />
espressione dalla quale è problematico derivare la conclusione (a causa dell’aggettivo<br />
«propria») che la revoca dell’agevolazione avuta sull’acquisto precedente<br />
sia evitata dalla destinazione della casa oggetto di nuovo acquisto ad abitazione<br />
principale (non del contribuente alienante ma solo) dei «familiari» del contribuente<br />
stesso (quanto al concetto di «familiari», pare opportuno riferirsi all’articolo<br />
5, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui «si intendono<br />
per familiari [...] il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il<br />
secondo grado» seppur si tratti di espressione legislativa espressamente dettata<br />
«ai fini delle imposte sui redditi»).<br />
Si pone inoltre il problema di stabilire quanto tempo abbia il contribuente<br />
per dar luogo concretamente alla destinazione ad ‘‘abitazione principale’’ della<br />
casa oggetto di ‘‘riacquisto’’ (si pensi al caso dell’acquisto di una abitazione<br />
locata a terzi, nella quale, finché permane questa occupazione, non è evidentemente<br />
possibile per l’acquirente posizionarvi la propria ‘‘abitazione principale’’)<br />
(77) e per quanto tempo detta destinazione debba permanere.<br />
Sul primo punto, va notato che, da un lato, la Cassazione ha sancito che<br />
«l’acquirente non deve dilazionare l’attuabilità oltre l’indicato limite di ragionevolezza<br />
ad esempio la presenza di diritti di godimento di terzi con scadenza non<br />
determinata o comunque eccedente da una logica aspettativa di prossimità» (78) e<br />
che, dall’altro, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto «che quanto meno entro<br />
il termine triennale di decadenza del potere di accertamento dell’ufficio, il<br />
contribuente se voleva beneficiare delle agevolazioni fiscali - meglio, se voleva<br />
conservare le agevolazioni - doveva avere realizzato la finalità dichiarata ‘‘di<br />
destinare ad abitazione l’immobile acquistato’’» e ciò in quanto «la lettera della<br />
legge [...] indica che il legislatore non ha inteso agevolare meri progetti di future<br />
(ed eventuali) sistemazioni abitative, ma attuali e concrete utilizzazioni degli<br />
immobili acquistati come abitazione» (79) .<br />
Sul secondo punto, dalla legge non è dato desumere alcunché (ad ulteriore<br />
(77)<br />
Si pone poi anche qui il problema di stabilire se si possa dare ingresso - come pare -<br />
all’esimente per ‘‘forza maggiore’’, concetto sul quale si veda il paragrafo 5.5.3. del presente<br />
volume.<br />
(78)<br />
Cass., Sez. Unite, 21 novembre 2000, n. 1196, in Foro it., 2000, I, p. 3446, con nota di<br />
ANNECCHINO.<br />
(79)<br />
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 192/E del 6 ottobre 2003, sulla quale cfr. BU-<br />
SANI, Prima casa, il fisco fa ordine, inIl Sole 24 Ore, 7 ottobre 2003. Cfr. anche CONSIGLIO<br />
NAZIONALE DEL NOTARIATO, Commissione Studi Tributari, Studio n. 30/2005/T del 18 marzo<br />
2005, paragrafo 3.9; BLEVE, Agevolazioni ‘‘<strong>prima</strong> casa’’: termine triennale per destinare l’immobile<br />
ad abitazione in Dir. Prat. Trib., 5/2001, II, p. 842. Cfr. anche, seppur non esattamente in termini,<br />
Cass., 11 giugno 2008, n. 15411, in Banca Dati BIG, IPSOA.