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La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

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670 L’AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DELLA ‘‘PRIMA CASA’’<br />

‘‘familiari del contribuente’’ sono disgiunti da una «o» mentre nel terzo caso sono<br />

collegati da una «e», ciò che non può non avere rilevanza) e che invece nella<br />

Nota II bis, comma 4, all’articolo 1, TP1, si parla dell’acquisto, da parte del<br />

contribuente, di altro immobile «da adibire a propria abitazione principale»;<br />

espressione dalla quale è problematico derivare la conclusione (a causa dell’aggettivo<br />

«propria») che la revoca dell’agevolazione avuta sull’acquisto precedente<br />

sia evitata dalla destinazione della casa oggetto di nuovo acquisto ad abitazione<br />

principale (non del contribuente alienante ma solo) dei «familiari» del contribuente<br />

stesso (quanto al concetto di «familiari», pare opportuno riferirsi all’articolo<br />

5, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui «si intendono<br />

per familiari [...] il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il<br />

secondo grado» seppur si tratti di espressione legislativa espressamente dettata<br />

«ai fini delle imposte sui redditi»).<br />

Si pone inoltre il problema di stabilire quanto tempo abbia il contribuente<br />

per dar luogo concretamente alla destinazione ad ‘‘abitazione principale’’ della<br />

casa oggetto di ‘‘riacquisto’’ (si pensi al caso dell’acquisto di una abitazione<br />

locata a terzi, nella quale, finché permane questa occupazione, non è evidentemente<br />

possibile per l’acquirente posizionarvi la propria ‘‘abitazione principale’’)<br />

(77) e per quanto tempo detta destinazione debba permanere.<br />

Sul primo punto, va notato che, da un lato, la Cassazione ha sancito che<br />

«l’acquirente non deve dilazionare l’attuabilità oltre l’indicato limite di ragionevolezza<br />

ad esempio la presenza di diritti di godimento di terzi con scadenza non<br />

determinata o comunque eccedente da una logica aspettativa di prossimità» (78) e<br />

che, dall’altro, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto «che quanto meno entro<br />

il termine triennale di decadenza del potere di accertamento dell’ufficio, il<br />

contribuente se voleva beneficiare delle agevolazioni fiscali - meglio, se voleva<br />

conservare le agevolazioni - doveva avere realizzato la finalità dichiarata ‘‘di<br />

destinare ad abitazione l’immobile acquistato’’» e ciò in quanto «la lettera della<br />

legge [...] indica che il legislatore non ha inteso agevolare meri progetti di future<br />

(ed eventuali) sistemazioni abitative, ma attuali e concrete utilizzazioni degli<br />

immobili acquistati come abitazione» (79) .<br />

Sul secondo punto, dalla legge non è dato desumere alcunché (ad ulteriore<br />

(77)<br />

Si pone poi anche qui il problema di stabilire se si possa dare ingresso - come pare -<br />

all’esimente per ‘‘forza maggiore’’, concetto sul quale si veda il paragrafo 5.5.3. del presente<br />

volume.<br />

(78)<br />

Cass., Sez. Unite, 21 novembre 2000, n. 1196, in Foro it., 2000, I, p. 3446, con nota di<br />

ANNECCHINO.<br />

(79)<br />

Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 192/E del 6 ottobre 2003, sulla quale cfr. BU-<br />

SANI, Prima casa, il fisco fa ordine, inIl Sole 24 Ore, 7 ottobre 2003. Cfr. anche CONSIGLIO<br />

NAZIONALE DEL NOTARIATO, Commissione Studi Tributari, Studio n. 30/2005/T del 18 marzo<br />

2005, paragrafo 3.9; BLEVE, Agevolazioni ‘‘<strong>prima</strong> casa’’: termine triennale per destinare l’immobile<br />

ad abitazione in Dir. Prat. Trib., 5/2001, II, p. 842. Cfr. anche, seppur non esattamente in termini,<br />

Cass., 11 giugno 2008, n. 15411, in Banca Dati BIG, IPSOA.

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