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La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

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CAPITOLO IX 669<br />

Comunque, a parte queste considerazioni in tema di ratio legis, visto che la<br />

legge richiede la destinazione ad «abitazione principale» della casa oggetto di<br />

‘‘riacquisto’’, affinché detto ‘‘riacquisto’’ abbia effetto esimente dalla revoca dell’agevolazione<br />

che altrimenti deriverebbe dall’alienazione infraquinquennale,<br />

occorre definire anzitutto il concetto di «abitazione principale», che, non essendo<br />

definito nella normativa in esame ed essendo pure sconosciuto alla legislazione<br />

sulle imposte indirette, è inevitabile desumere dalla disciplina di altre imposte,<br />

vale a dire, ad esempio (76) :<br />

a) dall’articolo 10, comma 3-bis, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (il testo<br />

unico delle imposte sui redditi), secondo il quale «per abitazione principale<br />

si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di<br />

proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non<br />

si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero<br />

permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità<br />

immobiliare non risulti locata»;<br />

b) dall’articolo 15, comma 1, lett. b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (il<br />

predetto testo unico delle imposte sui redditi), secondo il quale «per abitazione<br />

principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari<br />

dimorano abitualmente»;<br />

c) dall’articolo 8, comma 2, d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (la legge istitutiva<br />

dell’Ici), per il quale si intende per «unità immobiliare adibita ad<br />

abitazione principale del soggetto passivo [...], salvo prova contraria, quella<br />

di residenza anagrafica» precisandosi comunque che «per abitazione principale<br />

si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di<br />

proprietà usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente».<br />

Occorre peraltro notare che, nella normativa appena riportata, si equipara il<br />

caso della dimora del contribuente a quello della dimora dei suoi famigliari<br />

(salvo sottolineare che, nei primi due casi, il soggetto ‘‘contribuente’’ e i soggetti<br />

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzione della norma in esame, nella parte<br />

in cui prevede l’obbligo di adibire a propria abitazione principale l’altro immobile acquistato in<br />

piena proprietà, in quanto non è irragionevole «la non omogeneità delle condizioni di accesso alle<br />

agevolazioni ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ rispetto ai presupposti per i quali opera la deroga alla decadenza per<br />

violazione del divieto di alienazione infraquinquennale» in quanto il legislatore tributario ha voluto<br />

«adottare una scelta che implichi maggiori restrizioni dal punto di vista degli adempimenti ed oneri<br />

del contribuente al fine di conservare l’efficacia delle misure fiscali di favore».<br />

(76)<br />

Inoltre, senza definire però il concetto, di «abitazione principale del cedente o dei suoi<br />

familiari» si parla nell’articolo 67, comma 1, lett. b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (in tema di<br />

plusvalenza per alienazione infraquinquennale di beni immobili); di «abitazione principale dell’acquirente<br />

o di suoi parenti e affini entro il terzo grado» si parla nell’articolo 67, comma 3, lett. c),<br />

r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (in tema di azione revocatoria fallimentare); di «immobili da costruire,<br />

nei quali l’acquirente si impegni a stabilire, entro dodici mesi dalla data di acquisto o di ultimazione<br />

degli stessi, la residenza propria o di suoi parenti o affini entro il terzo grado» si parla nell’articolo<br />

10, comma 1, d. lgs. 20 giugno 2005, n. 122 (sempre in tema di azione revocatoria fallimentare).

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