La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It
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668 L’AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DELLA ‘‘PRIMA CASA’’<br />
30 per cento delle stesse imposte. [...] Le predette disposizioni non si applicano<br />
nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile<br />
acquistato con i benefici richiamati nella presente nota, proceda all’acquisto<br />
di altro immobile da adibire a propria abitazione principale» (tra l’altro, che<br />
la presenza in questa norma dell’espressione «abitazione principale» abbia<br />
un carattere del tutto precario è altresì dimostrato dal fatto che si tratta di un<br />
concetto che la legge, come appena oltre si vedrà, non si è mai fatta carico<br />
di definire).<br />
Nonostante che, dunque, la previsione della destinazione ad ‘‘abitazione<br />
principale’’ della casa oggetto di ‘‘riacquisto’’ sia evidente frutto di un errore<br />
di coordinamento normativo, la prescrizione dell’odierna legislazione, di subordinare<br />
il mantenimento dell’agevolazione (ottenuta per l’acquisto dell’immobile<br />
ceduto <strong>prima</strong> del quinquennio) al fatto di riacquistare, entro un anno, un’altra<br />
casa da adibire ad ‘‘abitazione principale’’, potrebbe anche avere un senso (o<br />
meglio, ad essa si potrebbe anche dare un senso a posteriori, essendo comunque<br />
il frutto di un errore del legislatore). Questo senso potrebbe essere il seguente:<br />
già s’è detto (74) che la legge non prescrive come presupposto per l’ottenimento<br />
dell’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ il fatto che l’acquirente vada ad abitare nell’immobile<br />
acquistato (ad esempio, è sufficiente che l’acquirente risieda o lavori nel<br />
medesimo Comune ove è ubicata la casa oggetto dell’acquisto agevolato); ebbene,<br />
se la casa acquistata con l’agevolazione sia alienata <strong>prima</strong> del quinquennio,<br />
evidentemente la legge non reputa l’acquirente degno di mantenere l’agevolazione<br />
(ottenuta in sede di acquisto della casa poi alienata) in quanto essa è stata<br />
pensata per favorire l’acquisto ‘‘stabile’’ di una abitazione e quindi non un<br />
acquisto ‘‘temporaneo’’ né tanto meno un acquisto ‘‘speculativo’’; ora, se dunque<br />
l’abitazione acquistata con l’agevolazione sia alienata entro il quinquennio, la<br />
dimostrazione che la vendita è stata preordinata a un nuovo ‘‘stabile’’ acquisto<br />
potrebbe essere desunta proprio dal fatto che il nuovo acquisto sia destinato<br />
appunto non a una qualsiasi ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ ma a una effettiva «abitazione principale»<br />
dell’acquirente (requisito dunque invero non richiesto per l’ottenimento<br />
dell’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ in sede di acquisto, ma invece richiesto per<br />
evitare di perdere l’agevolazione ottenuta in occasione del precedente acquisto<br />
della casa poi alienata <strong>prima</strong> del decorso del quinquennio) (75) .<br />
(74)<br />
(75)<br />
Si veda più ampiamente su questo punto il paragrafo 5.5.1. di questo volume.<br />
Si può in tal senso trarre spunto anche da Cass., 21 dicembre 1998, n. 12737, in Riv.<br />
giur. trib., 1999, p. 752 (peraltro riferita alla previgente normativa, di cui all’articolo 1, comma 6,<br />
legge 22 aprile 1982, n. 168, per la quale l’acquirente doveva dichiarare, con riferimento alla casa<br />
oggetto di acquisto «di adibirla a propria abitazione»), secondo cui «la lettera della legge, in altri<br />
termini, indica che il legislatore non ha inteso agevolare meri progetti di future (ed eventuali)<br />
sistemazioni abitative, ma attuali e concrete utilizzazioni degli immobili acquistati come abitazione<br />
da parte di acquirenti» cosicché «l’agevolazione prevista dalla norma di cui si tratta può essere<br />
mantenuta solo se l’acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione dell’immobile<br />
acquistato ad abitazione propria».<br />
Cfr. anche Corte Cost., 13 febbraio 2009, n. 46, in Boll. trib., 2009, p. 663, secondo cui è