La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It
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CAPITOLO IX 667<br />
Va innanzitutto notato che questo riferimento alla «abitazione principale» è<br />
molto probabilmente il frutto di un errore di coordinamento normativo nell’ambito<br />
della congerie di provvedimenti legislativi emanati nel tempo nella materia<br />
della agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’. Infatti:<br />
a) il concetto di ‘‘abitazione principale’’ comparve nella legislazione sull’agevolazione<br />
‘‘<strong>prima</strong> casa’’ con il d.l. 23 gennaio 1993, n. 16 (convertito in<br />
legge 24 marzo 1993 n. 75), il cui articolo 1, comma 2, dispose infatti che<br />
l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ si sarebbe potuta applicare, tra l’altro, «a condizione<br />
che nell’atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza,<br />
di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato idoneo ad abitazione<br />
e di volerlo adibire a propria abitazione principale»;<br />
b) la medesima norma proseguiva poi affermando che «se gli immobili acquistati<br />
con i benefici previsti dal presente comma vengono ceduti a titolo<br />
oneroso o gratuito <strong>prima</strong> del decorso del termine di cinque anni dalla data<br />
dell’atto del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e<br />
catastale nella misura ordinaria, con una soprattassa del 30 per cento delle<br />
imposte stesse»; ma che detta conseguenza non si aveva «nel caso in cui il<br />
contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i<br />
benefici di cui al presente comma, proceda all’acquisto di altro immobile da<br />
adibire a propria abitazione principale»;<br />
c) ebbene, la dichiarazione di intenti sull’adibire ad «abitazione principale» la<br />
casa acquistata con l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ scomparve già nella legislazione<br />
immediatamente successiva (l’articolo 16 del d.l. 22 maggio 1993,<br />
n. 155, convertito, con modificazioni, in legge 19 luglio 1993 n. 243) nella<br />
quale invero venne richiesto solamente «che nell’atto di acquisto l’acquirente<br />
dichiari, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o<br />
porzione di fabbricato idoneo ad abitazione»;<br />
d) rimase peraltro (ecco qui il probabile errore di mancato coordinamento) la<br />
menzione dell’acquisto dell’abitazione principale quale evento esimente<br />
dalla revoca dell’agevolazione per cessione infraquinquennale della casa<br />
acquistata con l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’; più precisamente la legge prevedeva<br />
infatti che «in caso [...] di trasferimento a titolo oneroso o gratuito<br />
degli immobili acquistati con i benefici [...], <strong>prima</strong> del decorso del termine di<br />
cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro,<br />
ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una soprattassa pari al<br />
Un’altra eccezione potrebbe essere quella del ‘‘riacquisto’’ operato dal «cittadino italiano<br />
emigrato all’estero»: questi, come visto al paragrafo 5.8. di questo volume, può ottenere l’agevolazione<br />
per l’acquisto della ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ alla sola condizione «che l’immobile sia acquistato come<br />
<strong>prima</strong> casa sul territorio italiano» (Nota II-bis, comma 1, lett. a), all’articolo 1 della Tariffa, Parte<br />
Prima, allegata al d.P.R. 131/1986); cosicché, se egli beneficia di questo particolare vantaggio in<br />
sede di originario acquisto, non si vedrebbe perché, in caso di alienazione infraquinquennale, egli<br />
debba destinare il nuovo acquisto a propria ‘‘abitazione principale’’ per evitare la revoca dell’agevolazione<br />
ottenuta per l’originario acquisto.