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La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

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666 L’AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DELLA ‘‘PRIMA CASA’’<br />

g) la legge non richiede che al nuovo acquisto venga applicata la tassazione<br />

con l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ (71) né richiede che l’acquirente si trovi nelle<br />

condizioni per ottenere l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ (72) ;<br />

h) la legge non richiede che il nuovo acquisto abbia a oggetto una casa ‘‘non di<br />

lusso’’;<br />

i) la legge non dice nulla circa l’ubicazione della casa oggetto di nuovo<br />

acquisto, aprendosi pertanto l’eventualità che essa possa essere ubicata<br />

anche al di fuori del territorio nazionale (sempre che a una casa ubicata<br />

all’estero possa essere attribuita la qualifica di ‘‘abitazione principale’’);<br />

l) la legge richiede invece che si tratti dell’«acquisto» diun«immobile da<br />

adibire a propria abitazione principale», ciò di cui ci si occupa nel successivo<br />

paragrafo, cosicché occorre concludere che la fattispecie esimente dalla revoca<br />

dell’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’, ottenuta in sede di acquisto della casa<br />

poi alienata <strong>prima</strong> del decorso del quinquennio, sia una fattispecie a formazione<br />

progressiva che consta di un evento con rilevanza giuridica (l’atto di<br />

acquisto) e di un evento con rilevanza materiale (la destinazione della casa<br />

oggetto di ‘‘riacquisto’’ quale «abitazione principale» dell’acquirente).<br />

9.4.7.1. <strong>La</strong> destinazione ad ‘‘abitazione principale’’ della casa oggetto<br />

di ‘‘riacquisto’’<br />

Come già detto, la Nota II bis, comma 4, all’articolo 1 della Tariffa, Parte<br />

Prima, allegata al d.P.R. 131/1986, commina la revoca dell’agevolazione per il<br />

caso del trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili «acquistati<br />

con i benefici di cui al presente articolo» <strong>prima</strong> del decorso del termine di<br />

cinque anni dalla data del loro acquisto, a meno che il contribuente, entro un<br />

anno «dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente<br />

articolo» proceda all’acquisto di altro immobile «da adibire a propria abitazione<br />

principale» (73) .<br />

(71)<br />

Qualora, per il nuovo acquisto, non venga applicata l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’, esso<br />

vale dunque a impedire bensì la revoca dell’agevolazione ottenuta per il precedente acquisto, ma<br />

non a originare il credito d’imposta per ‘‘riacquisto’’ infrannuale, in quanto, presupposto per il<br />

credito d’imposta è che l’atto di ‘‘riacquisto’’ ottenga l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’. Cfr. su questo<br />

punto il paragrafo 8.2. di questo volume.<br />

(72)<br />

Cfr. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Commissione Studi Tributari,<br />

Studio n. 30/2005/T del 18 marzo 2005, paragrafo 3.3, secondo il quale «il riacquisto può<br />

riguardare un immobile per il quale non vengono richiesti i benefici; infatti, la norma non richiede<br />

un riacquisto agevolato».<br />

(73)<br />

Una eccezione rispetto all’onere di destinazione ad «abitazione principale» della casa il<br />

cui acquisto evita la revoca dell’agevolazione dovrebbe essere quello del ‘‘riacquisto’’ effettuato<br />

«dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad<br />

ordinamento militare, nonché da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile»<br />

(articolo 66, comma 1, legge 21 novembre 2000, n. 342): su questo punto si veda il paragrafo 5.12.<br />

di questo volume.

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