La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It
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666 L’AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DELLA ‘‘PRIMA CASA’’<br />
g) la legge non richiede che al nuovo acquisto venga applicata la tassazione<br />
con l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ (71) né richiede che l’acquirente si trovi nelle<br />
condizioni per ottenere l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ (72) ;<br />
h) la legge non richiede che il nuovo acquisto abbia a oggetto una casa ‘‘non di<br />
lusso’’;<br />
i) la legge non dice nulla circa l’ubicazione della casa oggetto di nuovo<br />
acquisto, aprendosi pertanto l’eventualità che essa possa essere ubicata<br />
anche al di fuori del territorio nazionale (sempre che a una casa ubicata<br />
all’estero possa essere attribuita la qualifica di ‘‘abitazione principale’’);<br />
l) la legge richiede invece che si tratti dell’«acquisto» diun«immobile da<br />
adibire a propria abitazione principale», ciò di cui ci si occupa nel successivo<br />
paragrafo, cosicché occorre concludere che la fattispecie esimente dalla revoca<br />
dell’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’, ottenuta in sede di acquisto della casa<br />
poi alienata <strong>prima</strong> del decorso del quinquennio, sia una fattispecie a formazione<br />
progressiva che consta di un evento con rilevanza giuridica (l’atto di<br />
acquisto) e di un evento con rilevanza materiale (la destinazione della casa<br />
oggetto di ‘‘riacquisto’’ quale «abitazione principale» dell’acquirente).<br />
9.4.7.1. <strong>La</strong> destinazione ad ‘‘abitazione principale’’ della casa oggetto<br />
di ‘‘riacquisto’’<br />
Come già detto, la Nota II bis, comma 4, all’articolo 1 della Tariffa, Parte<br />
Prima, allegata al d.P.R. 131/1986, commina la revoca dell’agevolazione per il<br />
caso del trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili «acquistati<br />
con i benefici di cui al presente articolo» <strong>prima</strong> del decorso del termine di<br />
cinque anni dalla data del loro acquisto, a meno che il contribuente, entro un<br />
anno «dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente<br />
articolo» proceda all’acquisto di altro immobile «da adibire a propria abitazione<br />
principale» (73) .<br />
(71)<br />
Qualora, per il nuovo acquisto, non venga applicata l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’, esso<br />
vale dunque a impedire bensì la revoca dell’agevolazione ottenuta per il precedente acquisto, ma<br />
non a originare il credito d’imposta per ‘‘riacquisto’’ infrannuale, in quanto, presupposto per il<br />
credito d’imposta è che l’atto di ‘‘riacquisto’’ ottenga l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’. Cfr. su questo<br />
punto il paragrafo 8.2. di questo volume.<br />
(72)<br />
Cfr. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Commissione Studi Tributari,<br />
Studio n. 30/2005/T del 18 marzo 2005, paragrafo 3.3, secondo il quale «il riacquisto può<br />
riguardare un immobile per il quale non vengono richiesti i benefici; infatti, la norma non richiede<br />
un riacquisto agevolato».<br />
(73)<br />
Una eccezione rispetto all’onere di destinazione ad «abitazione principale» della casa il<br />
cui acquisto evita la revoca dell’agevolazione dovrebbe essere quello del ‘‘riacquisto’’ effettuato<br />
«dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad<br />
ordinamento militare, nonché da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile»<br />
(articolo 66, comma 1, legge 21 novembre 2000, n. 342): su questo punto si veda il paragrafo 5.12.<br />
di questo volume.