La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It
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664 L’AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DELLA ‘‘PRIMA CASA’’<br />
Tizio, nel frattempo appunto coniugatosi, effettua l’acquisto, in comunione<br />
legale, di una casa che i coniugi destinano a propria abitazione principale):<br />
invero, così come l’acquisto agevolato effettuato da un coniuge, profitta anche<br />
all’altro coniuge e impedisce a quest’ultimo di effettuare un nuovo acquisto<br />
agevolato (67) ,cosìcorrispondentemente di detto nuovo acquisto l’altro coniuge<br />
può beneficiare come evento che impedisce il verificarsi in capo a lui della<br />
revoca dell’agevolazione per alienazione infraquinquennale (68) ;<br />
f) il termine «acquisto» evoca un effetto traslativo già verificato e non in attesa<br />
di verificazione, come ad esempio accade nel caso di stipula del contratto<br />
preliminare (69) : per evitare la decadenza occorre pertanto la stipula di un<br />
contratto definitivo e non sarebbe sufficiente l’assunzione di un obbligo a<br />
contrarre (70) ;néassume rilevanza il fatto che l’acquirente abbia pagato per<br />
(67)<br />
(68)<br />
Su questa materia si veda il paragrafo 5.11. di questo volume.<br />
Cfr. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Commissione Studi Tributari,<br />
Studio n. 30/2005/T del 18 marzo 2005, paragrafo 3.8, secondo il quale «il coniuge acquirente<br />
della ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ come bene personale che rivenda l’immobile entro il quinquennio e riacquisti<br />
entro l’anno un’abitazione in regime di comunione legale, non decade dall’agevolazione poiché per<br />
l’immobile riacquistato ‘‘in comunione legale con il coniuge’’ può legittimamente dichiarare di<br />
‘‘procedere all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale’’. E questo per<br />
una duplice serie di argomentazioni che si traggono dalla lettera della norma c.d. ‘‘agevolativa’’. <strong>La</strong><br />
<strong>prima</strong>, dalla lettera b) del comma 1, della nota II-bis, secondo la quale è preclusivo all’agevolazione<br />
la titolarità esclusiva o in comunione con il coniuge (e solo con questi e non con altri) dei<br />
diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune<br />
in cui è situato l’immobile da acquistare. <strong>La</strong> seconda, che appare ancora più pregnante, è rappresentata<br />
dalla preclusione di cui alla lettera c) della nota, laddove l’acquisto anche di quote,<br />
anche in regime di comunione legale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione e nuda<br />
proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni<br />
è preclusivo alla richiesta di agevolazioni. <strong>La</strong>ddove il riferimento all’acquisto del coniuge<br />
considera evidentemente l’ipotesi dell’acquisto effettuato da uno solo dei coniugi che cade in<br />
comunione legale. D’altra parte la circolare 19/E già citata, al paragrafo 2.2.11. afferma che:<br />
‘‘Qualora due coniugi in regime di separazione abbiano acquistato, ciascuno per proprio conto,<br />
due immobili fruendo entrambi dell’agevolazione c.d. ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ ed entro il quinquennio li<br />
rivendano e acquistino congiuntamente per quote, entro un anno dalla precedente vendita, un<br />
immobile da adibire a propria abitazione principale, godono della agevolazioni c.d. ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ in<br />
quanto la norma (comma 4 della citata nota II-bis) non esclude la possibilità di riacquistare un<br />
immobile anche per quote’’».<br />
(69)<br />
Cfr. PETRELLI, Contratto preliminare per il riacquisto della <strong>prima</strong> casa, decadenza<br />
dalle agevolazioni e credito d’imposta, inNotariato, 4/2004, p. 421; CASALINI - CHIZZINI, Il<br />
contratto preliminare di vendita non evita la decadenza del beneficio ‘‘<strong>prima</strong> casa’’, inCorr. Trib.,<br />
24/2004, p. 1930; e CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Commissione studi tributari,<br />
Studio n. 389/2 del 30 dicembre 1995, paragrafo G, secondo cui «relativamente al limite temporale<br />
di un anno per l’acquisto si può aggiungere che entro tale termine deve essere stipulato o autenticato<br />
l’atto notarile di acquisto o presentata per la registrazione la scrittura privata non autenticata<br />
[...]. Non è sufficiente la sottoscrizione di un preliminare, anche se registrato entro l’anno».<br />
(70)<br />
Cfr. Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 66/E del 3 maggio 2004, secondo cui «il<br />
contratto preliminare di vendita di un immobile non produce l’effetto reale del trasferimento del<br />
bene, ma soltanto quello obbligatorio di concludere il contratto definitivo; soltanto alla stipula di<br />
quest’ultimo si produce l’effetto traslativo del bene. Nel caso in esame non risulta di conseguenza