La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It
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CAPITOLO IX 663<br />
altri termini, non è prescritto nulla dalla legge in ordine al punto se l’effetto<br />
esimente del ‘‘riacquisto’’ sia condizionato alla ‘‘qualità’’ e alla ‘‘quantità’’<br />
dei diritti ceduti e acquistati e quindi deve ritenersi che la revoca dell’agevolazione<br />
sia impedita:<br />
– qualsiasi sia stato l’oggetto dell’atto di ‘‘acquisto precedente’’ (e quindi<br />
è indifferente che si trattasse di proprietà, piena o nuda, o di altri diritti<br />
reali o che si trattasse di quote dei predetti diritti);<br />
– qualsiasi sia stato l’oggetto dell’atto di alienazione (e quindi anche qui<br />
è indifferente che si trattasse di proprietà, piena o nuda, o di altri diritti<br />
reali o che si trattasse di quote dei predetti diritti); e:<br />
– qualsiasi sia pure l’oggetto dell’atto di ‘‘acquisto successivo’’ (e quindi<br />
è di nuovo indifferente che si tratti di proprietà, piena o nuda, o di altri<br />
diritti reali o che si tratti di quote dei predetti diritti);<br />
né occorre che vi sia omogeneità di oggetto nei due acquisti (cioè la revoca<br />
dell’agevolazione ad esempio si argina se si compra l’usufrutto di un’abitazione<br />
dopo aver venduto la nuda proprietà di un’abitazione, acquistata con<br />
l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ e poi venduta; ancora, non vi è revoca dell’agevolazione<br />
se un dato soggetto, una volta venduta un’abitazione <strong>prima</strong> del<br />
matrimonio, comperi poi una nuova abitazione in comunione con il proprio<br />
coniuge; eccetera) (66) ;<br />
e) si matura una fattispecie di ‘‘riacquisto’’ con effetto esimente dalla revoca<br />
dell’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ se l’alienazione della casa acquistata con<br />
l’agevolazione sia effettuata da un soggetto il quale poi benefici di un acquisto<br />
effettuato dal suo coniuge in regime di comunione legale dei beni (ad esempio:<br />
Tizio ha comprato con l’agevolazione una casa <strong>prima</strong> di sposarsi, che<br />
aliena entro il quinquennio; entro un anno dalla alienazione, il coniuge di<br />
secondo cui «qualora due coniugi in regime di separazione abbiano acquistato, ciascuno per<br />
proprio conto, due immobili fruendo entrambi dell’agevolazione c.d. ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ ed entro il<br />
quinquennio li rivendano ed acquistino congiuntamente per quote, entro un anno dalla precedente<br />
vendita, un immobile da adibire a propria abitazione principale, godono dell’agevolazione c.d.<br />
‘‘<strong>prima</strong> casa’’ in quanto la norma (comma 4 della citata nota II-bis) non esclude la possibilità di<br />
riacquistare un immobile anche per quote»; e CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO,<br />
Commissione Studi Tributari, Studio n. 30/2005/T del 18 marzo 2005, paragrafo 3.3, secondo il<br />
quale «il riacquisto può riguardare diritto diverso da quello precedente, quindi, indifferentemente<br />
piena proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione e proprietà superficiaria, per un prezzo<br />
anche minore di quello riscosso in occasione della precedente cessione, se effettuata a titolo<br />
oneroso. Si ritiene che il riacquisto possa riguardare anche quota di abitazione, purché il contribuente,<br />
in questo caso, come nel caso di acquisto di nuda proprietà, sia in condizione di provare<br />
che adibisce l’immobile a propria abitazione principale».<br />
(66)<br />
Non vi è pertanto ragione di dubitare della legittimità costituzionale della norma che<br />
non prevede che l’effetto esimente dalla revoca dell’agevolazione possa dipendere anche dal<br />
‘‘riacquisto’’ di un diritto reale parziario, come invece è stato prospettato nell’ordinanza di rimessione<br />
che ha dato luogo alla ordinanza di inammissibilità (per irrilevanza nel giudizio a quo) di<br />
Corte Cost., 13 febbraio 2009, n. 46, in Boll. trib., 2009, p. 663.