28.10.2014 Views

La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

CAPITOLO IX 663<br />

altri termini, non è prescritto nulla dalla legge in ordine al punto se l’effetto<br />

esimente del ‘‘riacquisto’’ sia condizionato alla ‘‘qualità’’ e alla ‘‘quantità’’<br />

dei diritti ceduti e acquistati e quindi deve ritenersi che la revoca dell’agevolazione<br />

sia impedita:<br />

– qualsiasi sia stato l’oggetto dell’atto di ‘‘acquisto precedente’’ (e quindi<br />

è indifferente che si trattasse di proprietà, piena o nuda, o di altri diritti<br />

reali o che si trattasse di quote dei predetti diritti);<br />

– qualsiasi sia stato l’oggetto dell’atto di alienazione (e quindi anche qui<br />

è indifferente che si trattasse di proprietà, piena o nuda, o di altri diritti<br />

reali o che si trattasse di quote dei predetti diritti); e:<br />

– qualsiasi sia pure l’oggetto dell’atto di ‘‘acquisto successivo’’ (e quindi<br />

è di nuovo indifferente che si tratti di proprietà, piena o nuda, o di altri<br />

diritti reali o che si tratti di quote dei predetti diritti);<br />

né occorre che vi sia omogeneità di oggetto nei due acquisti (cioè la revoca<br />

dell’agevolazione ad esempio si argina se si compra l’usufrutto di un’abitazione<br />

dopo aver venduto la nuda proprietà di un’abitazione, acquistata con<br />

l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ e poi venduta; ancora, non vi è revoca dell’agevolazione<br />

se un dato soggetto, una volta venduta un’abitazione <strong>prima</strong> del<br />

matrimonio, comperi poi una nuova abitazione in comunione con il proprio<br />

coniuge; eccetera) (66) ;<br />

e) si matura una fattispecie di ‘‘riacquisto’’ con effetto esimente dalla revoca<br />

dell’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ se l’alienazione della casa acquistata con<br />

l’agevolazione sia effettuata da un soggetto il quale poi benefici di un acquisto<br />

effettuato dal suo coniuge in regime di comunione legale dei beni (ad esempio:<br />

Tizio ha comprato con l’agevolazione una casa <strong>prima</strong> di sposarsi, che<br />

aliena entro il quinquennio; entro un anno dalla alienazione, il coniuge di<br />

secondo cui «qualora due coniugi in regime di separazione abbiano acquistato, ciascuno per<br />

proprio conto, due immobili fruendo entrambi dell’agevolazione c.d. ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ ed entro il<br />

quinquennio li rivendano ed acquistino congiuntamente per quote, entro un anno dalla precedente<br />

vendita, un immobile da adibire a propria abitazione principale, godono dell’agevolazione c.d.<br />

‘‘<strong>prima</strong> casa’’ in quanto la norma (comma 4 della citata nota II-bis) non esclude la possibilità di<br />

riacquistare un immobile anche per quote»; e CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO,<br />

Commissione Studi Tributari, Studio n. 30/2005/T del 18 marzo 2005, paragrafo 3.3, secondo il<br />

quale «il riacquisto può riguardare diritto diverso da quello precedente, quindi, indifferentemente<br />

piena proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione e proprietà superficiaria, per un prezzo<br />

anche minore di quello riscosso in occasione della precedente cessione, se effettuata a titolo<br />

oneroso. Si ritiene che il riacquisto possa riguardare anche quota di abitazione, purché il contribuente,<br />

in questo caso, come nel caso di acquisto di nuda proprietà, sia in condizione di provare<br />

che adibisce l’immobile a propria abitazione principale».<br />

(66)<br />

Non vi è pertanto ragione di dubitare della legittimità costituzionale della norma che<br />

non prevede che l’effetto esimente dalla revoca dell’agevolazione possa dipendere anche dal<br />

‘‘riacquisto’’ di un diritto reale parziario, come invece è stato prospettato nell’ordinanza di rimessione<br />

che ha dato luogo alla ordinanza di inammissibilità (per irrilevanza nel giudizio a quo) di<br />

Corte Cost., 13 febbraio 2009, n. 46, in Boll. trib., 2009, p. 663.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!