La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It
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662 L’AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DELLA ‘‘PRIMA CASA’’<br />
dell’acquisto a titolo gratuito ai fini di impedire la revoca dell’agevolazione,<br />
pare inevitabile limitare l’ambito degli acquisti a titolo gratuito a quelli<br />
di natura ‘‘volontaria’’ (quali, appunto, la donazione), escludendo cioè gli<br />
acquisti ‘‘incidentali’’ (quale l’acquisto che si abbia a seguito dell’apertura<br />
di una successione) per il motivo che la legge palesemente si riferisce a<br />
una alienazione finalizzata al compimento di un atto d’acquisto, e non<br />
all’acquisto che derivi da un fatto (quale il decesso di un soggetto oppure,<br />
come nel caso dell’usucapione, il possesso e il decorso di un certo periodo<br />
di tempo);<br />
c) potendo il ‘‘riacquisto’’ avvenire a qualsiasi titolo, esso può dirsi effettuato<br />
anche all’atto della formazione del verbale di assegnazione di un alloggio al<br />
socio di una cooperativa edilizia (63) ;<br />
d) ancora, il termine «acquisto», stante detta sua genericità, può concernere<br />
sia il diritto di piena o di nuda proprietà (64) (per intero o pro-quota) sia<br />
anche i diritti reali di godimento (anche qui, per intero o pro-quota) (65) ;in<br />
da reinvestire, ma anche a titolo gratuito. Argomento ulteriore, invece, a favore del riacquisto anche<br />
a titolo gratuito potrebbe trarsi dall’art. 7 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, che riconosce il<br />
credito di imposta recitando testualmente: ‘‘Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi<br />
titolo, entro un anno dall’alienazione dell’immobile per il quale si è fruito della aliquota<br />
agevolata...un’altra casa di abitazione non di lusso ...’’; non si ignora, però, che anche su questo<br />
punto, nonostante la inequivocabile lettera della legge, l’Amministrazione finanziaria interpreta la<br />
norma nel solo senso di acquisto a titolo oneroso».<br />
(63)<br />
Cfr. Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 87/E dell’11 luglio 2005 (sulla quale cfr.<br />
BUSANI, Con il preliminare salvo il bonus-casa per il riacquisto, inIl Sole 24 Ore, 12 luglio 2005;<br />
CASCARDO, Il credito d’imposta e l’assegnazione provvisoria di unità immobiliari, inCooperative e<br />
consorzi, 10/2005, p. 587; COMMITTERI, L’assegnazione dell’immobile da parte della cooperativa<br />
equivale all’acquisto ‘‘<strong>prima</strong> casa’’, inCorr. Trib., 32/2005, p. 2569) ove è sancito che entro l’anno<br />
va registrato il verbale di assegnazione e che i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge<br />
per l’ottenimento dell’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ debbono sussistere sia al momento in cui viene<br />
formato il verbale di assegnazione (per effetto del quale il socio acquisisce la disponibilità del<br />
bene), sia al momento in cui viene stipulato il rogito notarile di assegnazione definitiva (che segna<br />
il momento di passaggio della proprietà). Dato che il credito d’imposta presuppone che per il<br />
‘‘riacquisto’’ sia ottenuta l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’, è necessario che il verbale riporti le dichiarazioni<br />
che la legge richiede all’acquirente quale presupposto per l’ottenimento dell’agevolazione<br />
stessa.<br />
Cfr. pure Comm. Trib. Reg. Campania, 5 febbraio 2007, n. 2, secondo cui «non opera la<br />
decadenza del beneficio ex legge 549/95 qualora il contribuente entro un anno dal’alienazione<br />
dell’immobile acquistato con i benefici <strong>prima</strong> casa proceda all’acquisto di altro immobile da<br />
adibire ad abitazione principale anche quando tale acquisto si sostanzi nella adesione a cooperativa<br />
edilizia e nella successiva assegnazione di unità abitativa. Tali comportamenti, infatti, costituiscono<br />
acquisto a tutti gli effetti di un altro immobile potendo essere considerati compravendita<br />
di cosa futura senza previsione di altra successiva manifestazione di volontà».<br />
(64)<br />
L’acquisto della nuda proprietà non è incompatibile con il fatto che l’acquirente debba<br />
destinare l’abitazione oggetto di ‘‘riacquisto’’ a propria ‘‘abitazione principale’’: Comm. Trib. Reg.<br />
<strong>La</strong>zio, 19 marzo 2008, n. 15.<br />
(65)<br />
Cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E del 18 marzo 2001, paragrafo 2.2.11,