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La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

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662 L’AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DELLA ‘‘PRIMA CASA’’<br />

dell’acquisto a titolo gratuito ai fini di impedire la revoca dell’agevolazione,<br />

pare inevitabile limitare l’ambito degli acquisti a titolo gratuito a quelli<br />

di natura ‘‘volontaria’’ (quali, appunto, la donazione), escludendo cioè gli<br />

acquisti ‘‘incidentali’’ (quale l’acquisto che si abbia a seguito dell’apertura<br />

di una successione) per il motivo che la legge palesemente si riferisce a<br />

una alienazione finalizzata al compimento di un atto d’acquisto, e non<br />

all’acquisto che derivi da un fatto (quale il decesso di un soggetto oppure,<br />

come nel caso dell’usucapione, il possesso e il decorso di un certo periodo<br />

di tempo);<br />

c) potendo il ‘‘riacquisto’’ avvenire a qualsiasi titolo, esso può dirsi effettuato<br />

anche all’atto della formazione del verbale di assegnazione di un alloggio al<br />

socio di una cooperativa edilizia (63) ;<br />

d) ancora, il termine «acquisto», stante detta sua genericità, può concernere<br />

sia il diritto di piena o di nuda proprietà (64) (per intero o pro-quota) sia<br />

anche i diritti reali di godimento (anche qui, per intero o pro-quota) (65) ;in<br />

da reinvestire, ma anche a titolo gratuito. Argomento ulteriore, invece, a favore del riacquisto anche<br />

a titolo gratuito potrebbe trarsi dall’art. 7 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, che riconosce il<br />

credito di imposta recitando testualmente: ‘‘Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi<br />

titolo, entro un anno dall’alienazione dell’immobile per il quale si è fruito della aliquota<br />

agevolata...un’altra casa di abitazione non di lusso ...’’; non si ignora, però, che anche su questo<br />

punto, nonostante la inequivocabile lettera della legge, l’Amministrazione finanziaria interpreta la<br />

norma nel solo senso di acquisto a titolo oneroso».<br />

(63)<br />

Cfr. Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 87/E dell’11 luglio 2005 (sulla quale cfr.<br />

BUSANI, Con il preliminare salvo il bonus-casa per il riacquisto, inIl Sole 24 Ore, 12 luglio 2005;<br />

CASCARDO, Il credito d’imposta e l’assegnazione provvisoria di unità immobiliari, inCooperative e<br />

consorzi, 10/2005, p. 587; COMMITTERI, L’assegnazione dell’immobile da parte della cooperativa<br />

equivale all’acquisto ‘‘<strong>prima</strong> casa’’, inCorr. Trib., 32/2005, p. 2569) ove è sancito che entro l’anno<br />

va registrato il verbale di assegnazione e che i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge<br />

per l’ottenimento dell’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ debbono sussistere sia al momento in cui viene<br />

formato il verbale di assegnazione (per effetto del quale il socio acquisisce la disponibilità del<br />

bene), sia al momento in cui viene stipulato il rogito notarile di assegnazione definitiva (che segna<br />

il momento di passaggio della proprietà). Dato che il credito d’imposta presuppone che per il<br />

‘‘riacquisto’’ sia ottenuta l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’, è necessario che il verbale riporti le dichiarazioni<br />

che la legge richiede all’acquirente quale presupposto per l’ottenimento dell’agevolazione<br />

stessa.<br />

Cfr. pure Comm. Trib. Reg. Campania, 5 febbraio 2007, n. 2, secondo cui «non opera la<br />

decadenza del beneficio ex legge 549/95 qualora il contribuente entro un anno dal’alienazione<br />

dell’immobile acquistato con i benefici <strong>prima</strong> casa proceda all’acquisto di altro immobile da<br />

adibire ad abitazione principale anche quando tale acquisto si sostanzi nella adesione a cooperativa<br />

edilizia e nella successiva assegnazione di unità abitativa. Tali comportamenti, infatti, costituiscono<br />

acquisto a tutti gli effetti di un altro immobile potendo essere considerati compravendita<br />

di cosa futura senza previsione di altra successiva manifestazione di volontà».<br />

(64)<br />

L’acquisto della nuda proprietà non è incompatibile con il fatto che l’acquirente debba<br />

destinare l’abitazione oggetto di ‘‘riacquisto’’ a propria ‘‘abitazione principale’’: Comm. Trib. Reg.<br />

<strong>La</strong>zio, 19 marzo 2008, n. 15.<br />

(65)<br />

Cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E del 18 marzo 2001, paragrafo 2.2.11,

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