La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It
La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It
La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
CAPITOLO IX 635<br />
che «in caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso<br />
o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo <strong>prima</strong><br />
del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le<br />
imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una<br />
soprattassa (8) pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni<br />
soggette all’imposta sul valore aggiunto, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate presso<br />
cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti<br />
la differenza fra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di<br />
agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, nonché<br />
irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima.<br />
Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell’articolo 55 del<br />
presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il<br />
contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici<br />
di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a<br />
propria abitazione principale».<br />
<strong>La</strong> norma appena riportata si occupa dunque solamente:<br />
a) del «caso di dichiarazione mendace» (senza peraltro indicare esplicitamente<br />
di quali dichiarazioni si tratti tra quelle che la legge richiede all’acquirente<br />
e che sono, come appena visto, la dichiarazione di voler trasferire la propria<br />
residenza nel Comune e la dichiarazione di non essere titolare di determinati<br />
diritti);<br />
b) del caso del «trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili<br />
acquistati con i benefici di cui al presente articolo <strong>prima</strong> del decorso del<br />
termine di cinque anni dalla data del loro acquisto»;<br />
disponendo per tali casi le seguenti conseguenze (tralasciando per ora il<br />
caso dell’atto imponibile a Iva che, per ragioni di semplicità di discorso, verrà<br />
ripreso più oltre in apposito paragrafo), usualmente definite (sia nel linguaggio<br />
professionale che nel gergo dei non addetti ai lavori) come le conseguenze della<br />
‘‘decadenza’’ dall’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’:<br />
– «sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria»<br />
(sottraendo ovviamente dal dovuto l’importo già versato e calcolato<br />
applicando l’agevolazione);<br />
– è dovuta «una soprattassa (8) pari al 30 per cento delle [...] imposte» predette<br />
(si intende: della differenza tra le imposte ordinariamente applicabili e<br />
quelle determinate con le norme agevolatrici);<br />
– «sono dovuti gli interessi di mora».<br />
Tornando daccapo, da questa panoramica si desume che:<br />
a) nel caso di cui sopra alla lettera a) (quello della mancanza originaria dei<br />
(8)<br />
Il riferimento alle pene pecuniarie e alle soprattasse è stato sostituito, con effetto dal 18<br />
aprile 1998, con la sanzione pecuniaria dall’articolo 26, d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.