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La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

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CAPITOLO IX 635<br />

che «in caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso<br />

o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo <strong>prima</strong><br />

del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le<br />

imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una<br />

soprattassa (8) pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni<br />

soggette all’imposta sul valore aggiunto, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate presso<br />

cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti<br />

la differenza fra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di<br />

agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, nonché<br />

irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima.<br />

Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell’articolo 55 del<br />

presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il<br />

contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici<br />

di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a<br />

propria abitazione principale».<br />

<strong>La</strong> norma appena riportata si occupa dunque solamente:<br />

a) del «caso di dichiarazione mendace» (senza peraltro indicare esplicitamente<br />

di quali dichiarazioni si tratti tra quelle che la legge richiede all’acquirente<br />

e che sono, come appena visto, la dichiarazione di voler trasferire la propria<br />

residenza nel Comune e la dichiarazione di non essere titolare di determinati<br />

diritti);<br />

b) del caso del «trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili<br />

acquistati con i benefici di cui al presente articolo <strong>prima</strong> del decorso del<br />

termine di cinque anni dalla data del loro acquisto»;<br />

disponendo per tali casi le seguenti conseguenze (tralasciando per ora il<br />

caso dell’atto imponibile a Iva che, per ragioni di semplicità di discorso, verrà<br />

ripreso più oltre in apposito paragrafo), usualmente definite (sia nel linguaggio<br />

professionale che nel gergo dei non addetti ai lavori) come le conseguenze della<br />

‘‘decadenza’’ dall’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’:<br />

– «sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria»<br />

(sottraendo ovviamente dal dovuto l’importo già versato e calcolato<br />

applicando l’agevolazione);<br />

– è dovuta «una soprattassa (8) pari al 30 per cento delle [...] imposte» predette<br />

(si intende: della differenza tra le imposte ordinariamente applicabili e<br />

quelle determinate con le norme agevolatrici);<br />

– «sono dovuti gli interessi di mora».<br />

Tornando daccapo, da questa panoramica si desume che:<br />

a) nel caso di cui sopra alla lettera a) (quello della mancanza originaria dei<br />

(8)<br />

Il riferimento alle pene pecuniarie e alle soprattasse è stato sostituito, con effetto dal 18<br />

aprile 1998, con la sanzione pecuniaria dall’articolo 26, d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

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