La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It
La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It
La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
660 L’AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DELLA ‘‘PRIMA CASA’’<br />
articolo, proceda all’acquisto (58) di altro immobile da adibire a propria abitazione<br />
principale» (59) .<br />
<strong>La</strong> ragione della norma è evidente: come già detto sopra, il legislatore<br />
intende dedicare l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ agli acquisti ‘‘stabili’’ e quindi<br />
non a quelli ‘‘temporanei’’ o ‘‘transitori’’ e, tanto meno, a quelli ‘‘speculativi’’;<br />
con ciò tuttavia il legislatore si fa carico del problema che sorge in capo a chi,<br />
per le più svariate ragioni, si trova a cambiare casa <strong>prima</strong> del decorso del<br />
quinquennio dal precedente acquisto. Ebbene, chi dimostri (riacquistando entro<br />
l’anno) che l’alienazione della casa acquistata da meno di cinque anni è stata<br />
preordinata all’acquisto di un’altra casa destinata ad «abitazione principale»,<br />
costui (oltre a potersi avvalere dell’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ in sede di nuovo<br />
acquisto, ove ne abbia diritto) può dunque evitare la revoca dell’agevolazione<br />
che deriverebbe dall’alienazione infraquinquennale della casa precedentemente<br />
acquistata con il beneficio ‘‘<strong>prima</strong> casa’’.<br />
Ora, focalizzando l’attenzione sull’atto di ‘‘riacquisto’’, la legge afferma che<br />
deve trattarsi di un «acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione<br />
principale». Occorre a questo riguardo sottolineare diverse tematiche:<br />
a) dovendosi trattare di un «acquisto» da effettuare «entro un anno dall’alienazione<br />
dell’immobile acquistato con i benefici», la sequenza da cui deriva<br />
l’effetto esimente del riacquisto è quella formata da ‘‘alienazione + acquisto’’,<br />
e quindi non avrebbe carattere esimente un nuovo acquisto anteriore alla<br />
alienazione (in altri termini, non si avrebbe, in tal caso, un ‘‘riacquisto’’),<br />
anche se la alienazione intervenisse entro un anno dal nuovo acquisto (60) ;<br />
b) la legge non qualifica ulteriormente il termine «acquisto», e quindi (anche<br />
(58)<br />
Cfr. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Commissione studi tributari, Studio<br />
n. 389/2 del 30 dicembre 1995, paragrafo G, secondo cui «relativamente al limite temporale di<br />
un anno per l’acquisto si può aggiungere che entro tale termine deve essere stipulato o autenticato<br />
l’atto notarile di acquisto o presentata per la registrazione la scrittura privata non autenticata; o, in<br />
caso di atto giudiziario esso deve essere pubblicato o emanato entro l’anno. Non è sufficiente la<br />
sottoscrizione di un preliminare, anche se registrato entro l’anno; né è possibile che l’atto di<br />
acquisto sia anteriore a quello di vendita».<br />
(59)<br />
Occorre notare che il comma 4 della Nota II-bis all’articolo 1, TP1, si compone di<br />
quattro periodi, il quarto dei quali sancisce che «le predette disposizioni non si applicano nel caso in<br />
cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al<br />
presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale».<br />
L’espressione «le predette disposizioni non si applicano» deve essere evidentemente riferita alle sole<br />
norme dettate per sanzionare, in senso lato, la revoca dell’agevolazione (e cioè a quelle su recupero<br />
dell’imposta, interessi e sanzione pecuniaria) ma non certo, ovviamente, a ritenere che la revoca<br />
dell’agevolazione provocata dalla mendacità delle dichiarazioni di ‘‘impossidenza’’ sia rimediabile<br />
mediante la vendita infraquinquennale della casa acquistata con l’agevolazione ottenuta con le<br />
dichiarazioni mendaci e acquisto infrannuale di un’altra casa da destinare ad abitazione principale<br />
del contribuente.<br />
(60)<br />
Cfr. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Commissione studi tributari, Studio<br />
n. 389/2 del 30 dicembre 1995, paragrafo G, secondo cui non «è possibile che l’atto di acquisto<br />
sia anteriore a quello di vendita».