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La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

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660 L’AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DELLA ‘‘PRIMA CASA’’<br />

articolo, proceda all’acquisto (58) di altro immobile da adibire a propria abitazione<br />

principale» (59) .<br />

<strong>La</strong> ragione della norma è evidente: come già detto sopra, il legislatore<br />

intende dedicare l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ agli acquisti ‘‘stabili’’ e quindi<br />

non a quelli ‘‘temporanei’’ o ‘‘transitori’’ e, tanto meno, a quelli ‘‘speculativi’’;<br />

con ciò tuttavia il legislatore si fa carico del problema che sorge in capo a chi,<br />

per le più svariate ragioni, si trova a cambiare casa <strong>prima</strong> del decorso del<br />

quinquennio dal precedente acquisto. Ebbene, chi dimostri (riacquistando entro<br />

l’anno) che l’alienazione della casa acquistata da meno di cinque anni è stata<br />

preordinata all’acquisto di un’altra casa destinata ad «abitazione principale»,<br />

costui (oltre a potersi avvalere dell’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ in sede di nuovo<br />

acquisto, ove ne abbia diritto) può dunque evitare la revoca dell’agevolazione<br />

che deriverebbe dall’alienazione infraquinquennale della casa precedentemente<br />

acquistata con il beneficio ‘‘<strong>prima</strong> casa’’.<br />

Ora, focalizzando l’attenzione sull’atto di ‘‘riacquisto’’, la legge afferma che<br />

deve trattarsi di un «acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione<br />

principale». Occorre a questo riguardo sottolineare diverse tematiche:<br />

a) dovendosi trattare di un «acquisto» da effettuare «entro un anno dall’alienazione<br />

dell’immobile acquistato con i benefici», la sequenza da cui deriva<br />

l’effetto esimente del riacquisto è quella formata da ‘‘alienazione + acquisto’’,<br />

e quindi non avrebbe carattere esimente un nuovo acquisto anteriore alla<br />

alienazione (in altri termini, non si avrebbe, in tal caso, un ‘‘riacquisto’’),<br />

anche se la alienazione intervenisse entro un anno dal nuovo acquisto (60) ;<br />

b) la legge non qualifica ulteriormente il termine «acquisto», e quindi (anche<br />

(58)<br />

Cfr. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Commissione studi tributari, Studio<br />

n. 389/2 del 30 dicembre 1995, paragrafo G, secondo cui «relativamente al limite temporale di<br />

un anno per l’acquisto si può aggiungere che entro tale termine deve essere stipulato o autenticato<br />

l’atto notarile di acquisto o presentata per la registrazione la scrittura privata non autenticata; o, in<br />

caso di atto giudiziario esso deve essere pubblicato o emanato entro l’anno. Non è sufficiente la<br />

sottoscrizione di un preliminare, anche se registrato entro l’anno; né è possibile che l’atto di<br />

acquisto sia anteriore a quello di vendita».<br />

(59)<br />

Occorre notare che il comma 4 della Nota II-bis all’articolo 1, TP1, si compone di<br />

quattro periodi, il quarto dei quali sancisce che «le predette disposizioni non si applicano nel caso in<br />

cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al<br />

presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale».<br />

L’espressione «le predette disposizioni non si applicano» deve essere evidentemente riferita alle sole<br />

norme dettate per sanzionare, in senso lato, la revoca dell’agevolazione (e cioè a quelle su recupero<br />

dell’imposta, interessi e sanzione pecuniaria) ma non certo, ovviamente, a ritenere che la revoca<br />

dell’agevolazione provocata dalla mendacità delle dichiarazioni di ‘‘impossidenza’’ sia rimediabile<br />

mediante la vendita infraquinquennale della casa acquistata con l’agevolazione ottenuta con le<br />

dichiarazioni mendaci e acquisto infrannuale di un’altra casa da destinare ad abitazione principale<br />

del contribuente.<br />

(60)<br />

Cfr. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Commissione studi tributari, Studio<br />

n. 389/2 del 30 dicembre 1995, paragrafo G, secondo cui non «è possibile che l’atto di acquisto<br />

sia anteriore a quello di vendita».

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