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La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

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CAPITOLO IX 657<br />

situazioni giuridiche già facenti capo al de cuius) possa con ciò conseguire,<br />

ricorrendone i presupposti, sia l’esimente dalla revoca dell’agevolazione per<br />

intervenuta alienazione quinquennale (che sia stata indifferentemente effettuata<br />

o dal de cuius o dall’erede stesso) (47) sia il credito d’imposta di cui all’articolo 7,<br />

comma 1, legge 23 dicembre 1998, n. 448 (48) .<br />

Diverso da quanto fin qui detto è ovviamente il caso che nella revoca<br />

dell’agevolazione sia incorso un soggetto poi defunto (il quale abbia effettuato<br />

una alienazione infraquinquennale di una casa acquistata con l’agevolazione): i<br />

suoi eredi sono ovviamente tenuti a pagare solo la differenza tra l’imposta<br />

agevolata e l’imposta ordinaria, ma non certo le somme qualificabili in termini<br />

di ‘‘sanzione’’ (articolo 8, d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472) (49) ; ciò che è evitabile<br />

qualora gli eredi procedano a un ‘‘riacquisto’’ entro un anno decorrente (non<br />

dalla morte del de cuius originario acquirente, ma) dalla data in cui il defunto<br />

effettuò l’alienazione infraquinquennale (50) .<br />

9.4.6. Il calcolo del quinquennio<br />

<strong>La</strong> legge commina la revoca dell’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ nell’ipotesi di<br />

«trasferimento [...] degli immobili acquistati [...] <strong>prima</strong> del decorso del termine di<br />

cinque anni dalla data del loro acquisto» (Nota II bis, comma 4, all’articolo 1<br />

della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 131/1986).<br />

Posto dunque che la legge focalizza l’attenzione sul quinquennio che decorre<br />

«dalla data» di«acquisto» dell’immobile comprato con l’agevolazione<br />

‘‘<strong>prima</strong> casa’’ e poi rivenduto, occorre innanzitutto stabilire quale sia esattamente<br />

il dies a quo (e cioè il giorno dal quale il termine si fa decorrere) (51) e quale, di<br />

(47)<br />

Sul tema del ‘‘riacquisto’’ effettuato dall’erede con effetto esimente dalla revoca dell’agevolazione,<br />

si veda il paragrafo 7.5. di questo volume.<br />

(48)<br />

Sul tema del ‘‘riacquisto’’ effettuato dall’erede, da cui si originerebbe il credito d’imposta,<br />

si veda il paragrafo 7.6. di questo volume.<br />

(49)<br />

Cfr. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Commissione Studi Tributari,<br />

Studio n. 30/2005/T del 18 marzo 2005, paragrafo 3.6, secondo cui «nel caso di avviso di<br />

accertamento per alienazione e mancato riacquisto nel quinquennio da parte del de cuius, che<br />

sia stato notificato agli eredi, gli stessi saranno tenuti a versare la differenza di imposta e gli<br />

interessi, ma non la sanzione, in forza dell’art. 8 del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per il quale<br />

‘‘l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi’’».<br />

(50)<br />

Si veda su questo punto il paragrafo 7.5. del presente volume.<br />

(51)<br />

Nel caso di alienazione di alloggio acquistato con assegnazione da parte di cooperativa,<br />

il quinquennio decorre dall’atto notarile e non dal verbale di assegnazione (secondo Cass., 27<br />

febbraio 2007, n. 4626, in Rep. Foro it., 2007, voce Edilizia popolare, n. 37, il verbale di consegna<br />

non ha effetto traslativo); cfr. Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 67/E del 17 marzo 2009 (sulla<br />

quale cfr. BUSANI, Coop, per i cinque anni vale la data del rogito, inIl Sole 24 Ore, 18 marzo<br />

2009), secondo cui «fino all’assegnazione definitiva (i.e. trasferimento) al socio, la cooperativa<br />

rimane proprietaria dell’immobile e la legittimazione a possedere l’alloggio - successivamente al<br />

verbale di consegna - deriva da un diritto personale che l’assegnatario vanta nei confronti della<br />

cooperativa in dipendenza del rapporto sociale».

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