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La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

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656 L’AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DELLA ‘‘PRIMA CASA’’<br />

acquistata con l’agevolazione in un manufatto di natura non abitativa: se invero<br />

sia comprata una casa con l’agevolazione e poi essa sia trasformata in un ufficio,<br />

il risultato pratico è che il contribuente ha acquistato un ufficio con una tassazione<br />

d’acquisto impropria.<br />

In mancanza di una previsione legislativa specifica sul punto, appare però<br />

impervio il tentativo di applicare la norma sulla revoca dell’agevolazione per<br />

alienazione infraquinquennale anche al caso del mutamento d’uso del manufatto<br />

comprato come abitazione: invero, non c’è bisogno di dilungarsi sul punto che le<br />

norme sanzionatorie sono, per loro natura, di applicazione strettamente riservata<br />

alle fattispecie in esse descritte. Cosicché, appare inevitabile concludere (anche<br />

se la stonatura di una tale soluzione è assai evidente) che il mutamento d’uso cui<br />

sia sottoposta una abitazione acquistata con l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ non<br />

pare poter provocare la revoca dell’agevolazione.<br />

9.4.5. L’alienazione effettuata dall’erede<br />

Quando la legge parla di «trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito<br />

degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo <strong>prima</strong> del<br />

decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto» (Nota II bis,<br />

comma 4, all’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 131/1986),<br />

evidentemente essa fa riferimento all’alienazione effettuata dal soggetto che ha<br />

beneficiato dell’agevolazione in sede di acquisto.<br />

Se costui però decede, si pone il problema dell’alienazione (del bene acquistato<br />

dal defunto con l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’) effettuata dal suo successore<br />

universale, il quale, come erede, subentra nella totalità delle posizioni giuridiche<br />

del defunto: ebbene, se l’alienazione infraquinquennale effettuata dall’erede<br />

provoca probabilmente la revoca del trattamento agevolato avuto dal defunto<br />

in sede di suo acquisto, è da ritenere che questa alienazione effettuata dall’erede,<br />

se dunque determini il recupero della differenza tra tassazione ordinaria e<br />

tassazione agevolata (con riferimento all’atto di acquisto compiuto dal defunto),<br />

non dovrebbe comportare tuttavia l’applicazione della sanzione (46) , in quanto<br />

pare eccessivo ritenere che si trasmetta all’erede l’obbligo di effettuare un acquisto<br />

‘‘stabile’’ (che è il presupposto della sanzione per il caso di alienazione<br />

infraquinquennale) contratto dal defunto nel momento in cui questi ha applicato<br />

l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ al suo acquisto.<br />

Qualora poi l’erede compia un ‘‘riacquisto’’ infrannuale è da ritenere che<br />

egli (sempre in forza della sua posizione di successore universale in tutte le<br />

(46)<br />

Cfr. in senso parzialmente diverso CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO,<br />

Commissione Studi Tributari, Studio n. 30/2005/T del 18 marzo 2005, paragrafo 3.4, secondo il<br />

quale «considerata la natura soggettiva e sanzionatoria della decadenza, si giunge alla conclusione<br />

che, qualora gli eredi conseguano nel patrimonio un’abitazione acquistata dal de cuius con le c.d.<br />

agevolazioni ‘‘<strong>prima</strong> casa’’, potranno liberamente vendere l’immobile nel quinquennio senza incorrere<br />

nella decadenza».

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