La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It
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656 L’AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DELLA ‘‘PRIMA CASA’’<br />
acquistata con l’agevolazione in un manufatto di natura non abitativa: se invero<br />
sia comprata una casa con l’agevolazione e poi essa sia trasformata in un ufficio,<br />
il risultato pratico è che il contribuente ha acquistato un ufficio con una tassazione<br />
d’acquisto impropria.<br />
In mancanza di una previsione legislativa specifica sul punto, appare però<br />
impervio il tentativo di applicare la norma sulla revoca dell’agevolazione per<br />
alienazione infraquinquennale anche al caso del mutamento d’uso del manufatto<br />
comprato come abitazione: invero, non c’è bisogno di dilungarsi sul punto che le<br />
norme sanzionatorie sono, per loro natura, di applicazione strettamente riservata<br />
alle fattispecie in esse descritte. Cosicché, appare inevitabile concludere (anche<br />
se la stonatura di una tale soluzione è assai evidente) che il mutamento d’uso cui<br />
sia sottoposta una abitazione acquistata con l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ non<br />
pare poter provocare la revoca dell’agevolazione.<br />
9.4.5. L’alienazione effettuata dall’erede<br />
Quando la legge parla di «trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito<br />
degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo <strong>prima</strong> del<br />
decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto» (Nota II bis,<br />
comma 4, all’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 131/1986),<br />
evidentemente essa fa riferimento all’alienazione effettuata dal soggetto che ha<br />
beneficiato dell’agevolazione in sede di acquisto.<br />
Se costui però decede, si pone il problema dell’alienazione (del bene acquistato<br />
dal defunto con l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’) effettuata dal suo successore<br />
universale, il quale, come erede, subentra nella totalità delle posizioni giuridiche<br />
del defunto: ebbene, se l’alienazione infraquinquennale effettuata dall’erede<br />
provoca probabilmente la revoca del trattamento agevolato avuto dal defunto<br />
in sede di suo acquisto, è da ritenere che questa alienazione effettuata dall’erede,<br />
se dunque determini il recupero della differenza tra tassazione ordinaria e<br />
tassazione agevolata (con riferimento all’atto di acquisto compiuto dal defunto),<br />
non dovrebbe comportare tuttavia l’applicazione della sanzione (46) , in quanto<br />
pare eccessivo ritenere che si trasmetta all’erede l’obbligo di effettuare un acquisto<br />
‘‘stabile’’ (che è il presupposto della sanzione per il caso di alienazione<br />
infraquinquennale) contratto dal defunto nel momento in cui questi ha applicato<br />
l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ al suo acquisto.<br />
Qualora poi l’erede compia un ‘‘riacquisto’’ infrannuale è da ritenere che<br />
egli (sempre in forza della sua posizione di successore universale in tutte le<br />
(46)<br />
Cfr. in senso parzialmente diverso CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO,<br />
Commissione Studi Tributari, Studio n. 30/2005/T del 18 marzo 2005, paragrafo 3.4, secondo il<br />
quale «considerata la natura soggettiva e sanzionatoria della decadenza, si giunge alla conclusione<br />
che, qualora gli eredi conseguano nel patrimonio un’abitazione acquistata dal de cuius con le c.d.<br />
agevolazioni ‘‘<strong>prima</strong> casa’’, potranno liberamente vendere l’immobile nel quinquennio senza incorrere<br />
nella decadenza».