La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It
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654 L’AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DELLA ‘‘PRIMA CASA’’<br />
cioè occorre andare ad ‘‘annullare’’ (e applicare la sanzione, parametrandola alla<br />
differenza d’imposta da versare) la parte di tassazione agevolata proporzionalmente<br />
riferibile al diritto alienato; cosicché, nel primo esempio di cui sopra, la<br />
tassazione permane agevolata per il cinquanta per cento mentre per l’altro<br />
cinquanta per cento vi è il recupero della differenza tra la tassazione agevolata<br />
e la tassazione ordinaria e l’applicazione di interessi e sanzione; mentre, nel<br />
secondo esempio, ipotizzando che la nuda proprietà alienata abbia un valore del<br />
quaranta per cento rispetto all’intera piena proprietà (41) , la tassazione agevolata<br />
ottenuta in sede di acquisto rimane confermata per il sessanta per cento mentre<br />
per il restante quaranta per cento vi deve essere anche qui il recupero della<br />
differenza tra la tassazione agevolata e la tassazione ordinaria e l’applicazione di<br />
interessi e sanzione (42) .<br />
Alla stessa conclusione ovviamente si giunge per il caso della alienazione<br />
effettuata da uno solo dei comproprietari (o da uno solo dei titolari dei diritti<br />
concorrenti sul medesimo bene): ad esempio, nel caso di vendita effettuata da<br />
uno solo dei due fratelli che comprarono l’abitazione per la quota di comproprietà<br />
in ragione di metà per ciascuno con l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ (43) ; oppure<br />
nel caso della alienazione, effettuata dal figlio, del diritto di nuda proprietà<br />
catastale dell’intero, C è la rendita catastale della pertinenza e X è la quota di prezzo imputabile<br />
alla pertinenza ceduta.<br />
È ovvio che se per la pertinenza al momento dell’acquisto agevolato è stato convenuto<br />
espressamente un prezzo o se essa è stata acquistata con atto separato, sarà tale prezzo o il valore<br />
definito che viene preso in considerazione per il calcolo delle somme dovute a seguito della<br />
decadenza. Un po’ più complicato è il caso della cessione della pertinenza che faccia parte<br />
catastalmente dell’abitazione o quello della cessione di porzione di abitazione. Ma, partendo dal<br />
dato certo ed ufficiale del reddito catastale attribuito o attribuibile, con riferimento alle unità<br />
catastali, ai vani o ai metri quadrati, ed alle relative categorie e classi, si può ugualmente determinare,<br />
facendo l’operazione di cui sopra, la parte di prezzo su cui calcolare la somma dovuta per<br />
la decadenza. In questa ipotesi, la soluzione proposta della decadenza da applicare solo per la<br />
parte ceduta su porzione di prezzo e non per l’intero prezzo convenuto nell’atto di acquisto, fa salve<br />
insieme le ragioni del Fisco e le esigenze sopravvenute del contribuente, senza violare il dettato<br />
normativo».<br />
(41)<br />
Per il calcolo del valore dell’usufrutto si vedano i paragrafi 3.2.2.1. e seguenti di questo<br />
volume.<br />
(42)<br />
Per quanto possa occorrerne qui il richiamo, l’articolo 6 della legge 5 ottobre 1960, n.<br />
1154, in tema di agevolazioni per la piccola proprietà contadina sancisce che «nel caso di<br />
alienazione parziale del fondo o del fabbricato acquistati usufruendo delle agevolazioni per la<br />
piccola proprietà contadina, la decadenza di cui all’art. 7 della legge 6 agosto 1954, n. 604, e<br />
all’art. 6 della legge 18 febbraio 1956, n. 53, opera limitatamente al valore della parte rivenduta,<br />
calcolato proporzionalmente a quello accertato per l’intero fondo al momento dell’acquisto».<br />
(43)<br />
Cfr. Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 31/E del 16 febbraio 2006, secondo cui «così<br />
come il regime di favore trova applicazione anche con riferimento all’acquisto di una quota di<br />
abitazione (cfr. circolare n. 19 dell’1 marzo 2001, paragrafo 2.2.3), allo stesso modo deve ritenersi<br />
che la vendita di una quota o di una parte di essa determini la decadenza per la quota o porzione di<br />
immobile ceduta».