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La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

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654 L’AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DELLA ‘‘PRIMA CASA’’<br />

cioè occorre andare ad ‘‘annullare’’ (e applicare la sanzione, parametrandola alla<br />

differenza d’imposta da versare) la parte di tassazione agevolata proporzionalmente<br />

riferibile al diritto alienato; cosicché, nel primo esempio di cui sopra, la<br />

tassazione permane agevolata per il cinquanta per cento mentre per l’altro<br />

cinquanta per cento vi è il recupero della differenza tra la tassazione agevolata<br />

e la tassazione ordinaria e l’applicazione di interessi e sanzione; mentre, nel<br />

secondo esempio, ipotizzando che la nuda proprietà alienata abbia un valore del<br />

quaranta per cento rispetto all’intera piena proprietà (41) , la tassazione agevolata<br />

ottenuta in sede di acquisto rimane confermata per il sessanta per cento mentre<br />

per il restante quaranta per cento vi deve essere anche qui il recupero della<br />

differenza tra la tassazione agevolata e la tassazione ordinaria e l’applicazione di<br />

interessi e sanzione (42) .<br />

Alla stessa conclusione ovviamente si giunge per il caso della alienazione<br />

effettuata da uno solo dei comproprietari (o da uno solo dei titolari dei diritti<br />

concorrenti sul medesimo bene): ad esempio, nel caso di vendita effettuata da<br />

uno solo dei due fratelli che comprarono l’abitazione per la quota di comproprietà<br />

in ragione di metà per ciascuno con l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ (43) ; oppure<br />

nel caso della alienazione, effettuata dal figlio, del diritto di nuda proprietà<br />

catastale dell’intero, C è la rendita catastale della pertinenza e X è la quota di prezzo imputabile<br />

alla pertinenza ceduta.<br />

È ovvio che se per la pertinenza al momento dell’acquisto agevolato è stato convenuto<br />

espressamente un prezzo o se essa è stata acquistata con atto separato, sarà tale prezzo o il valore<br />

definito che viene preso in considerazione per il calcolo delle somme dovute a seguito della<br />

decadenza. Un po’ più complicato è il caso della cessione della pertinenza che faccia parte<br />

catastalmente dell’abitazione o quello della cessione di porzione di abitazione. Ma, partendo dal<br />

dato certo ed ufficiale del reddito catastale attribuito o attribuibile, con riferimento alle unità<br />

catastali, ai vani o ai metri quadrati, ed alle relative categorie e classi, si può ugualmente determinare,<br />

facendo l’operazione di cui sopra, la parte di prezzo su cui calcolare la somma dovuta per<br />

la decadenza. In questa ipotesi, la soluzione proposta della decadenza da applicare solo per la<br />

parte ceduta su porzione di prezzo e non per l’intero prezzo convenuto nell’atto di acquisto, fa salve<br />

insieme le ragioni del Fisco e le esigenze sopravvenute del contribuente, senza violare il dettato<br />

normativo».<br />

(41)<br />

Per il calcolo del valore dell’usufrutto si vedano i paragrafi 3.2.2.1. e seguenti di questo<br />

volume.<br />

(42)<br />

Per quanto possa occorrerne qui il richiamo, l’articolo 6 della legge 5 ottobre 1960, n.<br />

1154, in tema di agevolazioni per la piccola proprietà contadina sancisce che «nel caso di<br />

alienazione parziale del fondo o del fabbricato acquistati usufruendo delle agevolazioni per la<br />

piccola proprietà contadina, la decadenza di cui all’art. 7 della legge 6 agosto 1954, n. 604, e<br />

all’art. 6 della legge 18 febbraio 1956, n. 53, opera limitatamente al valore della parte rivenduta,<br />

calcolato proporzionalmente a quello accertato per l’intero fondo al momento dell’acquisto».<br />

(43)<br />

Cfr. Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 31/E del 16 febbraio 2006, secondo cui «così<br />

come il regime di favore trova applicazione anche con riferimento all’acquisto di una quota di<br />

abitazione (cfr. circolare n. 19 dell’1 marzo 2001, paragrafo 2.2.3), allo stesso modo deve ritenersi<br />

che la vendita di una quota o di una parte di essa determini la decadenza per la quota o porzione di<br />

immobile ceduta».

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