La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It
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652 L’AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DELLA ‘‘PRIMA CASA’’<br />
Si pone qui il problema di valutare cosa accade se il trasferimento interconiugale<br />
a seguito di separazione personale o di divorzio avvenga entro il quinquennio<br />
dalla data dell’atto di acquisto della casa per il quale si beneficiò<br />
dell’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’. Ebbene, non dovrebbe essere difficile giungere<br />
alla conclusione che l’alienazione infraquinquennale necessitata nel provvedimento<br />
che dispone la separazione personale o il divorzio non provoca la revoca<br />
dell’agevolazione ottenuta in sede di acquisto del bene poi fatto oggetto di<br />
alienazione infraquinquennale, stante appunto il generale ambito di esenzione<br />
dall’applicazione di qualsiasi tributo che permea «tutti gli atti, i documenti ed i<br />
provvedimenti relativi» alla separazione coniugale e al divorzio (36) .<br />
9.4.3. L’alienazione qualitativamente o quantitativamente parziale<br />
Come già sopra osservato, la Nota II bis, comma 4, all’articolo 1 della<br />
Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 131/1986, commina la revoca dell’agevolazione<br />
per il caso del «trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli<br />
immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo <strong>prima</strong> del decorso del<br />
termine di cinque anni dalla data del loro acquisto».<br />
L’utilizzo del termine «trasferimento» lascia inespressa la regolamentazione<br />
del caso di un trasferimento ‘‘parziale’’, quantitativamente (cioè per quote) o<br />
qualitativamente (e cioè per diritti minori rispetto a quello di titolarità dell’alienante):<br />
ad esempio, Tizio, che ha comprato l’intera piena proprietà di una casa<br />
avvalendosi dell’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’, ne vende una quota del cinquanta<br />
per cento, oppure ne dona la nuda proprietà (37) riservandosi l’usufrutto (oppure<br />
(36)<br />
In senso conforme, cfr. Comm. Trib. Prov. di Treviso, 4 dicembre 2007, n. 98, in Banca<br />
Dati BIG, IPSOA. In senso difforme invece cfr. Comm. Trib. Reg. <strong>La</strong>zio, 10 marzo 2008, n. 12, in<br />
Banca Dati BIG, IPSOA, secondo la quale «decade dall’agevolazione per l’acquisto della c.d. <strong>prima</strong><br />
casa il contribuente che, separatosi dal coniuge con il quale abbia illo tempore posto in essere<br />
l’acquisto ed al quale abbia ceduto la propria quota del cespite nell’ambito della separazione<br />
medesima, non abbia provveduto ad un ulteriore acquisto entro un anno da tale ultima cessione».<br />
Non ha invece rilevanza, ai fini del discorso in esame, la mera assegnazione della casa<br />
coniugale in diritto di abitazione a uno dei coniugi, a seguito di separazione coniugale o di divorzio<br />
(articolo 155-quater, codice civile), trattandosi non di un diritto reale ma di un diritto personale di<br />
godimento (cfr. Cass., 8 aprile 2003, n. 5455, in Vita not., 2003, p. 884, secondo cui «il diritto<br />
riconosciuto al coniuge, non titolare di un diritto di proprietà o di godimento, sulla casa coniugale,<br />
con il provvedimento giudiziale di assegnazione di detta casa in sede di separazione o divorzio, ha<br />
natura di diritto personale di godimento e non di diritto reale»; Cass., 3 marzo 2006, n. 4719, in<br />
Rep. Foro it., 2006, voce Separazione di coniugi, n. 153, secondo cui «il diritto riconosciuto al<br />
coniuge, non titolare di un diritto di proprietà o di godimento, sulla casa coniugale, con il<br />
provvedimento giudiziale di assegnazione di detta casa in sede di separazione o divorzio, ha natura<br />
di diritto personale di godimento e non di diritto reale»).<br />
(37)<br />
Cfr. Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 231/E dell’8 agosto 2007 (sulla quale si veda<br />
BUSANI, <strong>La</strong> vendita ‘‘parziale’’ non salva le agevolazioni, inIl Sole 24 Ore, 10 agosto 2007),<br />
secondo la quale vi è una perdita parziale dell’agevolazione ottenuta in sede acquisto della piena<br />
proprietà di un appartamento in caso di successiva alienazione, entro cinque anni dall’acquisto,<br />
della nuda proprietà dell’appartamento stesso (con riserva dell’usufrutto in capo al cedente).