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La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

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634 L’AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DELLA ‘‘PRIMA CASA’’<br />

acquisto» le dichiarazioni (5) prescritte dalla legge quale condizione per<br />

l’ottenimento dell’agevolazione);<br />

b) il caso della mancanza sopravvenuta di uno dei presupposti necessari per<br />

l’ottenimento dell’agevolazione, che si verifica quanto l’acquirente non «stabilisca<br />

entro diciotto mesi (6) dall’acquisto la propria residenza» nel Comune<br />

ove è ubicata la casa oggetto di acquisto agevolato, con ciò rendendosi<br />

inadempiente rispetto alla propria dichiarazione (di cui alla lettera a) del<br />

comma 1 della Nota II-bis all’articolo 1, TP1), di voler stabilire «entro<br />

diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza» nel Comune in cui è ubicato<br />

l’immobile acquistato (dichiarazione che la legge medesima dispone dover<br />

essere resa «a pena di decadenza»);<br />

c) il caso della mendacità delle dichiarazioni richieste dalla legge per l’ottenimento<br />

dell’agevolazione;<br />

d) il caso della alienazione infraquinquennale dei beni acquistati con l’agevolazione<br />

‘‘<strong>prima</strong> casa’’ (ipotizzando che non ricorra l’esimente rappresentata<br />

dal successivo acquisto infrannuale di una casa destinata ad «abitazione<br />

principale» dell’acquirente) (7) .<br />

Occorre poi notare che la legge si occupa solo delle conseguenze che<br />

derivano nei casi sopra descritti ai punti c) e d) (e non offre invece regolamentazione<br />

esplicita nei casi a) e b) di cui sopra): infatti, nel comma 4 della Nota II<br />

bis, all’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 131/1986, si legge<br />

(5)<br />

Vale a dire:<br />

a) la dichiarazione (di cui alla lettera a) del comma 1 della Nota II-bis all’articolo 1, TP1) di<br />

voler stabilire «entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza» nel Comune in cui è<br />

ubicato l’immobile acquistato, qualora egli già non vi risieda;<br />

b) la dichiarazione (di cui alla lettera b) del comma 1 della Nota II-bis all’articolo 1, TP1)<br />

«di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà,<br />

usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è<br />

situato l’immobile da acquistare»;<br />

c) la dichiarazione (di cui alla lettera c) del comma 1 della Nota II-bis all’articolo 1, TP1) di<br />

«non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il<br />

territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su<br />

altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni»<br />

tempo per tempo vigenti dalla legge 22 aprile 1982, n. 168 in avanti.<br />

(6)<br />

Il previgente termine di dodici mesi (introdotto dal 18 gennaio 1996, ai sensi dell’articolo<br />

3, comma 244, legge 28 dicembre 1995, n. 549) venne aumentato a diciotto mesi dall’articolo<br />

33, comma 12, legge 23 dicembre 2000, n. 388, in vigore dal 18 gennaio 2001, ai sensi dell’articolo<br />

158, comma 3, legge 23 dicembre 2000, n. 388.<br />

(7)<br />

<strong>La</strong> Nota II bis, comma 4, all’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 131/<br />

1986, invero commina la revoca dell’agevolazione per il caso del «trasferimento per atto a titolo<br />

oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo <strong>prima</strong> del<br />

decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto» a meno che «il contribuente, entro<br />

un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda<br />

all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale».

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