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La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

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CAPITOLO IX 651<br />

l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’, non provoca di certo la revoca dell’agevolazione<br />

‘‘<strong>prima</strong> casa’’ a causa di alienazione infraquinquennale della casa acquistata con<br />

la predetta agevolazione, e ciò in quanto la normativa in questione, riferendosi<br />

all’alienazione infraquinquennale, presuppone con evidenza un caso di trasferimento<br />

volontario inter vivos.<br />

<strong>La</strong> revoca dell’agevolazione (con conseguente recupero della differenza tra<br />

l’imposta ordinaria e l’imposta agevolata, ma probabilmente senza applicazione<br />

di sanzione) dovrebbe invece verificarsi nel caso in cui, deceduto l’acquirente<br />

che avesse comprato con l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’, gli eredi provvedano<br />

all’alienazione della casa acquistata dal defunto con l’agevolazione entro il<br />

quinquennio dall’acquisto da parte del defunto (32) .<br />

Se infine nella revoca dell’agevolazione sia incorso un soggetto poi defunto<br />

(il quale abbia effettuato una alienazione infraquinquennale di una casa acquistata<br />

con l’agevolazione), i suoi eredi sono ovviamente tenuti a pagare solo la<br />

differenza tra l’imposta agevolata e l’imposta ordinaria, ma non certo le somme<br />

qualificabili in termini di ‘‘sanzione’’ (articolo 8, d. lgs. 18 dicembre 1997, n.<br />

472) (33) ; ciò che è evitabile qualora gli eredi procedano a un ‘‘riacquisto’’ entro<br />

un anno decorrente (non dalla morte del de cuius originario acquirente, ma) dalla<br />

data in cui il defunto effettuò l’alienazione infraquinquennale (32) .<br />

9.4.2. Il trasferimento in sede di separazione coniugale o di divorzio<br />

Si è sopra detto (34) che i trasferimenti interconiugali a seguito di separazione<br />

personale o di divorzio sono beneficiati da un regime di esenzione «dall’imposta<br />

di bollo, di registro e da ogni altra tassa» disposto dall’articolo 19, legge 6 marzo<br />

1987, n. 74, originariamente dettato per «tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti<br />

relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione<br />

degli effetti civili del matrimonio» e poi reso applicabile anche a tutti gli atti, i<br />

documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale<br />

dei coniugi per effetto della sentenza 10 maggio 1999, n. 154 della Corte<br />

Costituzionale (35) , con la quale venne dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo<br />

19, legge 6 marzo 1987, n. 74, nella parte in cui appunto non estendeva<br />

l’esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti<br />

relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi.<br />

(32)<br />

(33)<br />

Si veda su questo punto il paragrafo 7.5. del presente volume.<br />

Cfr. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Commissione Studi Tributari,<br />

Studio n. 30/2005/T del 18 marzo 2005, paragrafo 3.6, secondo cui «nel caso di avviso di<br />

accertamento per alienazione e mancato riacquisto nel quinquennio da parte del de cuius, che<br />

sia stato notificato agli eredi, gli stessi saranno tenuti a versare la differenza di imposta e gli<br />

interessi, ma non la sanzione, in forza dell’art. 8 del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per il quale<br />

‘‘l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi’’».<br />

(34)<br />

(35)<br />

Si veda il paragrafo 3.2.12. del presente volume.<br />

Corte Cost., 10 maggio 1999, n. 154, in Dir. Prat. Trib., 2000, II, p. 331.

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