La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It
La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It
La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
650 L’AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DELLA ‘‘PRIMA CASA’’<br />
dell’accadimento delineato dalla legge come evento risolutivo dell’agevolazione e<br />
come presupposto per l’applicazione di una sanzione.<br />
Quanto poi alla esatta delimitazione del concetto di «trasferimento per atto a<br />
titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente<br />
articolo», va notato che l’utilizzo del concetto di «trasferimento» e la specificazione<br />
«a titolo oneroso o gratuito» impongono di comprendere in tale concetto<br />
veramente qualsiasi tipologia di attività alienativa: compravendita, permuta,<br />
donazione, dazione in pagamento, conferimento in società, eccetera. Dovendosi<br />
trattandosi di un «trasferimento», viceversa fuoriescono da questo ambito, ad<br />
esempio: la divisione che abbia a oggetto una abitazione acquistata con l’agevolazione<br />
‘‘<strong>prima</strong> casa’’ da meno di cinque anni nonché l’istituzione di un vincolo<br />
di destinazione o di un trust ‘‘autodichiarato’’ sempre aventi a oggetto una<br />
abitazione acquistata con l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ da meno di cinque anni<br />
(rientra invece nel concetto di «trasferimento» l’atto istitutivo di un trust con<br />
devoluzione dal disponente al trustee della proprietà di una abitazione comprata<br />
dal disponente stesso da meno di cinque anni).<br />
Con riferimento, infine, al tema se se il contribuente abbia un obbligo di<br />
denuncia dell’alienazione infraquinquennale ai sensi dell’articolo 19, comma 1,<br />
TUR, la risposta è evidentemente negativa, per la ragione che l’Amministrazione<br />
già da sé conosce dell’avvenuta alienazione infraquinquennale nel momento in<br />
cui l’atto alienativo viene presentato per la registrazione (31) .<br />
9.4.1. <strong>La</strong> morte dell’acquirente della ‘‘<strong>prima</strong> casa’’<br />
Non merita particolari considerazioni, tant’è ovvio, il rilievo che la morte del<br />
soggetto acquirente, nel corso del quinquennio dall’acquisto cui è stata applicata<br />
(31)<br />
Cfr. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Commissione Studi Tributari,<br />
Studio n. 99/2000/T del 24 novembre 2000, secondo cui «va poi rilevato che il comma 4 della<br />
nota II-bis disciplina unitariamente due fattispecie distinte: quella della dichiarazione mendace,<br />
riferita alla sussistenza (nel presente) dei requisiti soggettivi per usufruire dei benefici, e quella<br />
della rivendita nel quinquennio dall’acquisto (e quindi in un momento necessariamente futuro, a<br />
cui è equiparabile l’altra della mancata ottemperanza all’onere di riacquisto entro l’anno). Non<br />
essendo, per ovvi motivi, possibile ritenere che alla <strong>prima</strong> ipotesi (dichiarazione mendace riferita<br />
ad una situazione presente) sia applicabile un obbligo di denuncia riferito ad ‘‘eventi successivi<br />
alla registrazione’’, sarebbe assolutamente irrazionale - ed in contrasto con i principi costituzionali<br />
di uguaglianza e capacità contributiva - un sistema che applicasse, nella <strong>prima</strong> ipotesi, la mera<br />
sanzione del 30 per cento della maggiore imposta, ed invece, nella seconda ipotesi, (anche) la<br />
sanzione dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’imposta dovuta. <strong>La</strong> violazione dei<br />
principi di uguaglianza e capacità contributiva - determinata dalla suddetta interpretazione -<br />
emerge in modo ancor più palese, raffrontando le diverse discipline previste per gli atti soggetti<br />
ad imposta di registro o ad imposta sul valore aggiunto: in questo secondo caso, come si è visto, il<br />
presunto ‘‘evento successivo alla registrazione’’ legittima non già la liquidazione di un’imposta,<br />
bensì l’applicazione di una sanzione, e quindi l’art. 19 sarebbe chiaramente inapplicabile. Non è<br />
chi non veda quale grave disparità di trattamento si creerebbe rispetto all’ipotesi di un atto soggetto<br />
ad imposta di registro».