28.10.2014 Views

La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

650 L’AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DELLA ‘‘PRIMA CASA’’<br />

dell’accadimento delineato dalla legge come evento risolutivo dell’agevolazione e<br />

come presupposto per l’applicazione di una sanzione.<br />

Quanto poi alla esatta delimitazione del concetto di «trasferimento per atto a<br />

titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente<br />

articolo», va notato che l’utilizzo del concetto di «trasferimento» e la specificazione<br />

«a titolo oneroso o gratuito» impongono di comprendere in tale concetto<br />

veramente qualsiasi tipologia di attività alienativa: compravendita, permuta,<br />

donazione, dazione in pagamento, conferimento in società, eccetera. Dovendosi<br />

trattandosi di un «trasferimento», viceversa fuoriescono da questo ambito, ad<br />

esempio: la divisione che abbia a oggetto una abitazione acquistata con l’agevolazione<br />

‘‘<strong>prima</strong> casa’’ da meno di cinque anni nonché l’istituzione di un vincolo<br />

di destinazione o di un trust ‘‘autodichiarato’’ sempre aventi a oggetto una<br />

abitazione acquistata con l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ da meno di cinque anni<br />

(rientra invece nel concetto di «trasferimento» l’atto istitutivo di un trust con<br />

devoluzione dal disponente al trustee della proprietà di una abitazione comprata<br />

dal disponente stesso da meno di cinque anni).<br />

Con riferimento, infine, al tema se se il contribuente abbia un obbligo di<br />

denuncia dell’alienazione infraquinquennale ai sensi dell’articolo 19, comma 1,<br />

TUR, la risposta è evidentemente negativa, per la ragione che l’Amministrazione<br />

già da sé conosce dell’avvenuta alienazione infraquinquennale nel momento in<br />

cui l’atto alienativo viene presentato per la registrazione (31) .<br />

9.4.1. <strong>La</strong> morte dell’acquirente della ‘‘<strong>prima</strong> casa’’<br />

Non merita particolari considerazioni, tant’è ovvio, il rilievo che la morte del<br />

soggetto acquirente, nel corso del quinquennio dall’acquisto cui è stata applicata<br />

(31)<br />

Cfr. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Commissione Studi Tributari,<br />

Studio n. 99/2000/T del 24 novembre 2000, secondo cui «va poi rilevato che il comma 4 della<br />

nota II-bis disciplina unitariamente due fattispecie distinte: quella della dichiarazione mendace,<br />

riferita alla sussistenza (nel presente) dei requisiti soggettivi per usufruire dei benefici, e quella<br />

della rivendita nel quinquennio dall’acquisto (e quindi in un momento necessariamente futuro, a<br />

cui è equiparabile l’altra della mancata ottemperanza all’onere di riacquisto entro l’anno). Non<br />

essendo, per ovvi motivi, possibile ritenere che alla <strong>prima</strong> ipotesi (dichiarazione mendace riferita<br />

ad una situazione presente) sia applicabile un obbligo di denuncia riferito ad ‘‘eventi successivi<br />

alla registrazione’’, sarebbe assolutamente irrazionale - ed in contrasto con i principi costituzionali<br />

di uguaglianza e capacità contributiva - un sistema che applicasse, nella <strong>prima</strong> ipotesi, la mera<br />

sanzione del 30 per cento della maggiore imposta, ed invece, nella seconda ipotesi, (anche) la<br />

sanzione dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’imposta dovuta. <strong>La</strong> violazione dei<br />

principi di uguaglianza e capacità contributiva - determinata dalla suddetta interpretazione -<br />

emerge in modo ancor più palese, raffrontando le diverse discipline previste per gli atti soggetti<br />

ad imposta di registro o ad imposta sul valore aggiunto: in questo secondo caso, come si è visto, il<br />

presunto ‘‘evento successivo alla registrazione’’ legittima non già la liquidazione di un’imposta,<br />

bensì l’applicazione di una sanzione, e quindi l’art. 19 sarebbe chiaramente inapplicabile. Non è<br />

chi non veda quale grave disparità di trattamento si creerebbe rispetto all’ipotesi di un atto soggetto<br />

ad imposta di registro».

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!