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La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

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CAPITOLO IX 649<br />

i benefici di cui al presente articolo <strong>prima</strong> del decorso del termine di cinque anni<br />

dalla data del loro acquisto» a meno che «il contribuente, entro un anno dall’alienazione<br />

dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo,<br />

proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale»<br />

(28) .<br />

Il legislatore, in altri termini, bensì concede l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’, ma<br />

intende che essa serva ad un acquisto ‘‘stabile’’ e non effimero di una proprietà<br />

abitativa, ciò che viene invece smentito qualora, nell’imminenza dell’acquisto, la<br />

casa oggetto di agevolazione venga poi alienata, sia a titolo oneroso (il che<br />

evidenzia pure un intento speculativo da parte di compra e poi rivende) che a<br />

titolo gratuito (il che comunque evidenzia che non è stato effettuato un acquisto<br />

‘‘stabile’’ ma ‘‘temporaneo’’ o ‘‘transitorio’’); in sostanza, se vi è il caso di un<br />

soggetto che compra una casa e poi la aliena entro cinque anni (termine convenzionalmente<br />

stabilito una volta per tutte dalla stessa legge (29) , per evitare<br />

opinabili indagini nei singoli casi concreti) senza acquisirne un’altra entro un<br />

anno, ciò significa che quel soggetto ha compiuto un acquisto non caratterizzato<br />

da requisiti di permanenza, il quale quindi non ‘‘merita’’ il beneficio fiscale (30) .<br />

Quanto alla sanzione, essa non è qui dunque intesa a colpire un caso di<br />

mendacità, ma a deprecare l’infrazione del ‘‘patto’’ che il contribuente, quando<br />

chiede l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’, ‘‘stipula’’ con l’Amministrazione circa la<br />

destinazione della casa acquistata con il beneficio fiscale ad essere un ‘‘acquisto<br />

stabile’’.<br />

È questa dunque una chiara fattispecie di ‘‘revoca’’ dell’agevolazione e non<br />

di ‘‘decadenza’’: non si tratta infatti, come avviene per la decadenza, del caso del<br />

decorso infruttuoso di un termine, ma della situazione che si verifica a causa di<br />

un provvedimento dell’Amministrazione finalizzato ad accertare la verificazione<br />

(28)<br />

Cfr. BELLINI, Agevolazioni per l’ acquisto della <strong>prima</strong> casa: mancata decadenza per<br />

rivendita, inCorr. Trib., 47/1992, p. 3371.<br />

(29)<br />

Questo termine quinquennale, utilizzato per discriminare le operazioni speculative<br />

dalle altre, ha una evidente ‘‘parentela’’ con quello di cui all’articolo 67, comma 1, lett. b),<br />

d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo il quale «sono redditi diversi [...] b) le plusvalenze<br />

realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di<br />

cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per<br />

la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite<br />

ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari».<br />

(30)<br />

Se questa è la ratio della norma in esame, essa invero dovrebbe suffragare anche la<br />

revoca dell’agevolazione in caso di mutamento d’uso infraquinquennale (ad esempio, da abitazione<br />

a ufficio); peraltro, la legge parla solo di «trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli<br />

immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo» e quindi non legittima l’estensione, alla<br />

fattispecie del mutamento d’uso, delle conseguenze che la legge stessa ascrive alla fattispecie del<br />

trasferimento. Va altresì ricordato che nella Circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E del 18 marzo<br />

2001 l’Amministrazione ha ritenuto che impedisce l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ in sede di nuovo<br />

acquisto la titolarità attuale di un bene immobile non abitativo acquistato con l’agevolazione<br />

‘‘<strong>prima</strong> casa’’ e derivato dal mutamento d’uso di un immobile originariamente di natura abitativa.

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