La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It
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648 L’AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DELLA ‘‘PRIMA CASA’’<br />
tamento che la legge impone per le dichiarazioni che essa richiede e che essa<br />
sanziona in caso di mendacità (fermo comunque restando che la agevolazione in<br />
entrambi i casi non viene concessa) (27) .<br />
9.4. <strong>La</strong> revoca dell’agevolazione per alienazione infraquinquennale<br />
<strong>La</strong> Nota II bis, comma 4, all’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al<br />
d.P.R. 131/1986 commina inoltre la revoca dell’agevolazione per il caso del<br />
«trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con<br />
(27)<br />
Cfr. in tal senso anche CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Commissione<br />
studi tributari, Studio del 31 agosto 2005, intitolato I chiarimenti dell’agenzia delle entrate sul tema<br />
delle cd. agevolazioni ‘‘<strong>prima</strong> casa’’, ove si afferma che laddove l’acquirente abbia dichiarato che<br />
l’immobile non abbia le caratteristiche per essere qualificato come bene di lusso, e «successivamente,<br />
l’ufficio del registro abbia riscontrato, tramite l’ufficio tecnico erariale, l’assenza dei requisiti<br />
necessari per far ritenere l’abitazione non di lusso, non si potrebbe imputare al contribuente il<br />
‘mendacio’, né commutare la conseguente sanzione pecuniaria del trenta per cento». Ancora,<br />
sempre secondo CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Commissione Studi Tributari,<br />
Studio n. 35/1999/T del 23 aprile 1999, «si deve innanzitutto verificare se il requisito che si tratti<br />
di ‘‘casa di abitazione non di lusso’’ debba risultare dall’atto, se sia richiesta un’espressa dichiarazione<br />
in tal senso da parte dell’acquirente e se, in caso di non corrispondenza di quanto<br />
dichiarato con la situazione effettiva, questi sia sanzionabile di mendacio. Tra le ‘‘dichiarazioni’’<br />
espressamente previste dalla norma, che sono quelle di cui alle lettere a), b), c) della nota II-bis,<br />
non rientra quella relativa alle caratteristiche non di lusso dell’abitazione. Poiché, per poter avere<br />
l’applicazione dell’aliquota 4%, oggetto del negozio traslativo è una ‘‘casa di abitazione non di<br />
lusso’’, l’eventuale dichiarazione in tal senso resa in atto dalle parti è irrilevante, non essendo<br />
richiesta dalla legge, e non costituisce, in caso di diverso accertamento da parte dell’ufficio,<br />
presupposto per imputare il contribuente di ‘‘mendacio’’. Infatti, le dichiarazioni che possono, se<br />
non veritiere, costituire mendacio sono quelle di cui alle lettere a), b) e c) della nota II-bis, per<br />
essere dichiarazioni su dati soggettivi inerenti il soggetto che le rende, dipendenti dalla sua<br />
situazione personale o di coniugio. Conseguentemente, qualora l’acquirente abbia ritenuto che il<br />
suo acquisto riguardi una casa di abitazione non di lusso e, successivamente, l’ufficio del registro<br />
abbia riscontrato, tramite l’ufficio tecnico erariale, l’assenza dei requisiti necessari per far ritenere<br />
l’abitazione non di lusso, non si può imputare al contribuente il ‘‘mendacio’’, con la conseguente<br />
applicazione della sanzione pecuniaria del 30%. Saranno solo dovute dallo stesso le imposte di<br />
registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria. Per le cessioni soggette all’imposta sul valore<br />
aggiunto sarà dovuta solo la somma pari alla differenza fra l’imposta calcolata in base all’aliquota<br />
applicabile in assenza di agevolazione e quella risultante dall’aliquota agevolata, senza maggiorazione<br />
del 30%. Sulle somme recuperate dal Fisco si ritengono dovuti gli interessi di mora<br />
secondo le disposizioni di cui all’art. 55, comma 4, del D.P.R. n. 131/1986, della legge 26 gennaio<br />
1961, n. 29 e della legge 28 marzo 1962, n. 147. Conseguentemente è da ritenersi non legittimo il<br />
comportamento dell’ufficio del registro che, riscontrata l’insussistenza delle caratteristiche previste<br />
per le abitazioni non di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969, nel recuperare la differenza di imposta,<br />
applichi anche la sanzione del 30% sulla stessa».<br />
Cfr. invece in senso contrario Circolare Agenzia delle Entrate n. 38/E del 12 agosto 2005,<br />
paragrafo 5, secondo cui «come chiarito anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ‘‘...<br />
l’accertamento ... da parte dell’ufficio dell’insussistenza del carattere non di lusso dell’abitazione<br />
(come di ogni altro requisito) determina la decadenza dall’agevolazione per ‘‘dichiarazione mendace’’<br />
e l’applicazione dell’imposta di registro nella misura ordinaria e delle altre conseguenze<br />
‘‘sanzionatorie’’ previste dalla legge’’ (Cass, sezione tributaria, sent. 7 luglio 2000, n. 9150)».