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La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

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CAPITOLO IX 647<br />

Ebbene, è facile a questo punto rispondere al quesito circa la conseguenza che<br />

si determina nel caso in cui queste dichiarazioni si rivelino mendaci: qui la mendacità<br />

genera bensì la perdita dell’agevolazione (26) , ma senza che sia comminabile la<br />

sanzione per mendacio, in quanto non si può certo applicare una sanzione in<br />

assenza non solo della norma che prescrive un dato comportamento (e cioè la<br />

necessità di effettuare queste dichiarazioni per ottenere l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’)<br />

ma pure in assenza di una norma che sanziona la <strong>patologia</strong> di quel comportamento.<br />

Ad esempio, ragionando con specifico riguardo alle caratteristiche ‘‘non di<br />

lusso’’ della casa oggetto di acquisto, dato che la legge, al fine della concessione<br />

dell’agevolazione, non richiede che l’acquirente dichiari l’abitazione comprata<br />

come ‘‘non di lusso’’ ma richiede che detta abitazione sia effettivamente ‘‘non di<br />

lusso’’, nel contratto non occorre né alcuna particolare menzione relativa al fatto<br />

che l’abitazione oggetto del contratto stesso non sia di lusso né occorre appunto<br />

che l’acquirente faccia alcuna particolare dichiarazione al riguardo. Di modo<br />

che, se l’acquirente eventualmente rilasci una dichiarazione - menzionata nel<br />

contratto - sul tema delle caratteristiche ‘‘non di lusso’’ dell’abitazione comprata<br />

(oppure se nel contratto sia contenuta una tale affermazione, non riferita ad una<br />

dichiarazione dell’acquirente in tal senso), le agevolazioni devono essere concesse<br />

(o negate) indipendentemente da tale dichiarazione o affermazione, e cioè<br />

solo in relazione al fatto che la casa oggetto del contratto abbia (o meno) le<br />

caratteristiche per essere considerata ‘‘non di lusso’’.<br />

Allora, così come l’agevolazione è concessa per il solo fatto che l’abitazione<br />

sia ‘‘non di lusso’’ (e non per il fatto che venga dichiarata tale, in quanto ogni<br />

dichiarazione sul punto è, come detto, irrilevante), altrettanto irrilevante (nel<br />

senso della non applicabilità di sanzioni) dovrebbe considerarsi qualsiasi dichiarazione<br />

non veritiera che l’acquirente faccia sulle caratteristiche ‘‘non di<br />

lusso’’ dell’abitazione comprata: se l’acquirente dichiari come ‘‘non di lusso’’ una<br />

abitazione che in effetti sia da qualificare come ‘‘di lusso’’, l’agevolazione deve<br />

essere negata, ma non per effetto della dichiarazione mendace bensì per il fatto<br />

che la casa in questione è ‘‘di lusso’’ (allo stesso risultato, e cioè alla tassazione<br />

non agevolata, si sarebbe giunti in assenza di una qualsiasi dichiarazione sulle<br />

caratteristiche ‘‘di lusso’’ o ‘‘non di lusso’’, trattandosi, come si ripete, di dichiarazioni<br />

irrilevanti sotto il profilo della concessione della agevolazione).<br />

In altri termini, non è proprio possibile estendere a dichiarazioni che la<br />

legge non prescrive (e che essa evidentemente non sanziona) il medesimo tratgiorni<br />

dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per l’integrazione<br />

dell’imposta versata». Da ciò discende che, ove si domandi un trattamento tributario<br />

diverso (id est: agevolato o più favorevole) da quello ordinariamente applicabile, dall’atto presentato<br />

alla registrazione (o dai suoi allegati) debbono necessariamente desumersi i presupposti per<br />

l’applicazione di detta peculiare tassazione: l’Ufficio, in altri termini, non ha il dovere di procurarseli<br />

da sé né di desumerli da altre fonti di informazione.<br />

(26)<br />

Qui non si può parlare di decadenza, poiché si tratta di un caso di mancanza ab origine<br />

dei presupposti dell’agevolazione; la decadenza è l’esito infruttuoso del decorso di un termine.

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