La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It
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CAPITOLO IX 647<br />
Ebbene, è facile a questo punto rispondere al quesito circa la conseguenza che<br />
si determina nel caso in cui queste dichiarazioni si rivelino mendaci: qui la mendacità<br />
genera bensì la perdita dell’agevolazione (26) , ma senza che sia comminabile la<br />
sanzione per mendacio, in quanto non si può certo applicare una sanzione in<br />
assenza non solo della norma che prescrive un dato comportamento (e cioè la<br />
necessità di effettuare queste dichiarazioni per ottenere l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’)<br />
ma pure in assenza di una norma che sanziona la <strong>patologia</strong> di quel comportamento.<br />
Ad esempio, ragionando con specifico riguardo alle caratteristiche ‘‘non di<br />
lusso’’ della casa oggetto di acquisto, dato che la legge, al fine della concessione<br />
dell’agevolazione, non richiede che l’acquirente dichiari l’abitazione comprata<br />
come ‘‘non di lusso’’ ma richiede che detta abitazione sia effettivamente ‘‘non di<br />
lusso’’, nel contratto non occorre né alcuna particolare menzione relativa al fatto<br />
che l’abitazione oggetto del contratto stesso non sia di lusso né occorre appunto<br />
che l’acquirente faccia alcuna particolare dichiarazione al riguardo. Di modo<br />
che, se l’acquirente eventualmente rilasci una dichiarazione - menzionata nel<br />
contratto - sul tema delle caratteristiche ‘‘non di lusso’’ dell’abitazione comprata<br />
(oppure se nel contratto sia contenuta una tale affermazione, non riferita ad una<br />
dichiarazione dell’acquirente in tal senso), le agevolazioni devono essere concesse<br />
(o negate) indipendentemente da tale dichiarazione o affermazione, e cioè<br />
solo in relazione al fatto che la casa oggetto del contratto abbia (o meno) le<br />
caratteristiche per essere considerata ‘‘non di lusso’’.<br />
Allora, così come l’agevolazione è concessa per il solo fatto che l’abitazione<br />
sia ‘‘non di lusso’’ (e non per il fatto che venga dichiarata tale, in quanto ogni<br />
dichiarazione sul punto è, come detto, irrilevante), altrettanto irrilevante (nel<br />
senso della non applicabilità di sanzioni) dovrebbe considerarsi qualsiasi dichiarazione<br />
non veritiera che l’acquirente faccia sulle caratteristiche ‘‘non di<br />
lusso’’ dell’abitazione comprata: se l’acquirente dichiari come ‘‘non di lusso’’ una<br />
abitazione che in effetti sia da qualificare come ‘‘di lusso’’, l’agevolazione deve<br />
essere negata, ma non per effetto della dichiarazione mendace bensì per il fatto<br />
che la casa in questione è ‘‘di lusso’’ (allo stesso risultato, e cioè alla tassazione<br />
non agevolata, si sarebbe giunti in assenza di una qualsiasi dichiarazione sulle<br />
caratteristiche ‘‘di lusso’’ o ‘‘non di lusso’’, trattandosi, come si ripete, di dichiarazioni<br />
irrilevanti sotto il profilo della concessione della agevolazione).<br />
In altri termini, non è proprio possibile estendere a dichiarazioni che la<br />
legge non prescrive (e che essa evidentemente non sanziona) il medesimo tratgiorni<br />
dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per l’integrazione<br />
dell’imposta versata». Da ciò discende che, ove si domandi un trattamento tributario<br />
diverso (id est: agevolato o più favorevole) da quello ordinariamente applicabile, dall’atto presentato<br />
alla registrazione (o dai suoi allegati) debbono necessariamente desumersi i presupposti per<br />
l’applicazione di detta peculiare tassazione: l’Ufficio, in altri termini, non ha il dovere di procurarseli<br />
da sé né di desumerli da altre fonti di informazione.<br />
(26)<br />
Qui non si può parlare di decadenza, poiché si tratta di un caso di mancanza ab origine<br />
dei presupposti dell’agevolazione; la decadenza è l’esito infruttuoso del decorso di un termine.