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La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

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646 L’AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DELLA ‘‘PRIMA CASA’’<br />

in cui è ubicato l’immobile acquistato, qualora egli già non vi risieda (pure<br />

richiesta dalla legge quale presupposto per l’ottenimento dell’agevolazione: «devono<br />

ricorrere le seguenti condizioni»), non dovrebbe essere considerata quale<br />

‘‘dichiarazione mendace’’ ove l’acquirente non onori l’impegno assunto, per la<br />

considerazione che si tratta invero di una promessa non adempiuta ma non certo<br />

di una dichiarazione ‘‘mendace’’, in quanto il mendacio è una ‘‘falsità’’ e il falso è<br />

una alterazione della realtà esistente, ma non la mancata realizzazione nel futuro<br />

di un proposito formulato nel passato.<br />

Occorre anche notare che l’ottenimento dell’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’ comporta<br />

che, in determinate fattispecie, l’acquirente inevitabilmente effettui (pur se la<br />

legge non lo richieda espressamente), altre dichiarazioni (cioè ulteriori rispetto a<br />

quelle di cui sopra, la cui effettuazione è esplicitamente richiesta dalla legge) circa la<br />

propria condizione di soggetto avente diritto all’agevolazione; si pensi ad esempio:<br />

a) alla dichiarazione dell’acquirente che l’abitazione oggetto di acquisto è casa<br />

‘‘non di lusso’’;<br />

b) alla dichiarazione dell’acquirente di risiedere nel Comune ove è ubicata<br />

l’abitazione oggetto del suo acquisto;<br />

c) alla dichiarazione dell’acquirente di svolgere la propria attività lavorativa<br />

nel Comune ove è ubicata l’abitazione oggetto del suo acquisto;<br />

d) alla dichiarazione dell’acquirente (di essere stato trasferito all’estero per<br />

ragioni di lavoro e) che l’abitazione oggetto di acquisto è ubicata nel Comune<br />

ove ha sede il proprio datore di lavoro;<br />

e) alla dichiarazione dell’acquirente (di essere un cittadino italiano emigrato<br />

all’estero e) che l’abitazione oggetto di acquisto è la sua ‘‘<strong>prima</strong> casa’’<br />

nell’intero territorio nazionale;<br />

f) alla dichiarazione dell’acquirente di essere un appartenente alle Forze di<br />

Polizia o alle Forze Armate.<br />

Ora, si tratta di dichiarazioni che, come detto, la legge non richiede espressamente<br />

e la cui mancanza nell’atto di acquisto non impedirebbe di certo l’ottenimento<br />

del beneficio fiscale (si pensi al caso che, in loro mancanza, le situazioni<br />

che abilitano la concessione dell’agevolazione siano comunque dimostrate<br />

all’Amministrazione e da essa riconosciute legittimanti l’ottenimento del beneficio<br />

fiscale). Si tratta peraltro di dichiarazioni che l’atto di acquisto di regola<br />

contiene, al fine ‘‘tecnico’’ di sgombrare preventivamente il campo da qualsiasi<br />

ostacolo possa frapporsi nell’ottenimento dell’agevolazione (25) .<br />

(25)<br />

Occorre infatti sottolineare che, essendo stato sostituito dal sistema della autoliquidazione<br />

il previgente sistema della preventiva liquidazione dell’imposta da parte dell’Ufficio (Cfr.<br />

BUSANI, L’imposta di registro, Milano, 2009, p. 159 e segg.), la legge prevede che il controllo<br />

dell’Ufficio avvenga successivamente all’effettuazione della registrazione: è infatti disposto (articolo<br />

3-ter d. lgs. 18 dicembre 1997 n. 463) che «gli uffici controllano la regolarità dell’autoliquidazione<br />

e del versamento delle imposte e qualora, sulla base degli elementi desumibili dall’atto,<br />

risulti dovuta una maggiore imposta, notificano, anche per via telematica, entro il termine di trenta

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