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La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

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644 L’AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DELLA ‘‘PRIMA CASA’’<br />

21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293,<br />

all’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348,<br />

all’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388,<br />

all’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455,<br />

all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito,<br />

con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e all’articolo 16 del<br />

decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla<br />

legge 19 luglio 1993, n. 243».<br />

Vi è dunque da chiedersi se la decadenza dall’imposta agevolata e l’applicazione<br />

di interessi e sanzione siano conseguenze riconducibili a tutte le tre<br />

dichiarazioni, in caso di loro difformità dal vero.<br />

<strong>La</strong> risposta appare negativa, per le seguenti motivazioni.<br />

Le tre dichiarazioni di cui sopra non sono omogenee:<br />

a) la <strong>prima</strong> è una dichiarazione ‘‘di intenti’’ (e cioè è una dichiarazione dell’acquirente<br />

circa la sua intenzione di trasferire la propria residenza nel<br />

Comune ove è ubicata la casa oggetto di acquisto);<br />

b) le altre due sono dichiarazioni ‘‘di scienza’’ (circa la non titolarità di altri<br />

immobili).<br />

Quindi, quando la legge parla di «dichiarazione mendace», essa non può<br />

che riferirsi alle ultime due dichiarazioni (le quali, inerendo appunto a una<br />

situazione in atto al momento dell’acquisto, possono essere in effetti o ‘‘veritiere’’<br />

o, appunto, ‘‘mendaci’’); ma non può certo riferirsi alla dichiarazione dell’acquirente<br />

di voler trasferire la propria residenza, la quale, essendo appunto una<br />

dichiarazione ‘‘di intenti’’, non può essere qualificata come ‘‘dichiarazione mendace’’<br />

ove l’intento in essa enunciato non si realizzi (23) . Si tratterà invero di una<br />

dichiarazione che non ha avuto un comportamento conseguente, di una programmazione<br />

non seguita da una conseguente attuazione, di una promessa rivelatasi<br />

inadempiuta, ma non certo di una dichiarazione ‘‘mendace’’: il mendacio è una<br />

‘‘falsità’’ e il falso è una alterazione della realtà esistente, ma non la mancata<br />

realizzazione nel futuro di un proposito formulato nel passato. Pertanto (24) :<br />

(23)<br />

Cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 69/E del 14 agosto 2002, ove si legge che «nel<br />

caso in cui l’intento dichiarato in atto sia reso inattuabile solo in un momento successivo alla<br />

compravendita, [...] non si ravvisa, in detta ipotesi, l’elemento della falsità della dichiarazione,<br />

essenziale per la sanzionabilità della fattispecie».<br />

(24)<br />

Non è dello stesso avviso il CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Commissione<br />

Studi Tributari, Studio n. 30/2005/T del 18 marzo 2005, secondo il quale «Nell’ultima<br />

stesura della norma, la legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della Finanza<br />

pubblica), il termine ‘‘decadenza’’ è usato una sola volta dal legislatore, in relazione a chi, non<br />

risiedendo nel comune in cui è ubicato l’immobile acquistato, dichiari nell’atto di acquisto, a pena<br />

di decadenza, di voler stabilire entro diciotto mesi la residenza nel comune. Ma che si tratti di<br />

decadenza in relazione al comma 4, della nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al<br />

Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro - d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131,<br />

nessuno dubita».

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