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La patologia dell'agevolazione "prima casa" - Notaio-Busani.It

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CAPITOLO IX 643<br />

presenza dei presupposti per l’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong> casa’’), lo scopo della legge,<br />

seppur attraverso questo assai tortuoso percorso, pare soddisfatto. Cosicché: da<br />

un lato, l’agevolazione di cui questi beneficiò in sede di primo acquisto non<br />

dovrebbe essere oggetto di revoca per mancanza del presupposto della residenza<br />

o di decadenza per alienazione infraquinquennale; e, d’altro lato, in sede di<br />

nuovo acquisto, oltre che poter beneficiare di nuovo dell’agevolazione ‘‘<strong>prima</strong><br />

casa’’, il contribuente in questione dovrebbe pure potersi avvalere del credito<br />

d’imposta che deriva dal ‘‘riacquisto’’ infrannuale (il cui presupposto è che si<br />

tratti di un acquisto beneficiato con l’agevolazione effettuato meno di un anno<br />

dopo l’alienazione di una abitazione a sua volta acquistata con l’agevolazione, ai<br />

sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, legge 23 dicembre 1998, n. 448).<br />

9.3. <strong>La</strong> revoca dell’agevolazione per dichiarazione mendace<br />

Come già anticipato sopra, la Nota II bis, comma 4, all’articolo 1, TP1,<br />

dispone, «in caso di dichiarazione mendace», la revoca dalla tassazione agevolata<br />

e l’applicazione degli interessi e di una sanzione, senza però specificare<br />

alcunché in ordine all’individuazione delle dichiarazioni il cui mendacio provoca<br />

quelle conseguenze.<br />

Tuttavia, quest’opera di individuazione non è difficile da compiere, in<br />

quanto il predetto comma 4 si riferisce evidentemente alle dichiarazioni richieste<br />

dal precedente comma 1 quale presupposto per l’ottenimento dell’agevolazione<br />

‘‘<strong>prima</strong> casa’’; infatti, ai sensi di detto comma 1, l’ottenimento dell’agevolazione<br />

‘‘<strong>prima</strong> casa’’ è subordinato («devono ricorrere le seguenti condizioni») al rilascio,<br />

da parte dell’acquirente, «nell’atto di acquisto» (salva la possibilità (22) di formularle<br />

in un ‘‘atto integrativo’’ dell’atto di acquisto) di determinate dichiarazioni.<br />

Più precisamente:<br />

a) la dichiarazione di voler stabilire «entro diciotto mesi dall’acquisto la propria<br />

residenza» nel Comune in cui è ubicato l’immobile acquistato, qualora<br />

egli già non vi risieda;<br />

b) la dichiarazione «di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge<br />

dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione<br />

nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare»;<br />

c) la dichiarazione di «non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di<br />

comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà,<br />

usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata<br />

dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente<br />

articolo ovvero di cui all’articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168,<br />

all’articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni,<br />

dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all’articolo 3, comma 2, della<br />

legge 31 dicembre 1991, n. 415, all’articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge<br />

(22)<br />

Si veda su questo punto il paragrafo 3.8. di questo volume.

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