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Fascicolo 3/2008 - Rdes.it

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La scriminante sportiva nel gioco del calcio 67<br />

r<strong>it</strong>enersi accettate dai calciatori nel momento stesso in cui aderiscono alla FIGC o,<br />

comunque, scendono sul rettangolo di gioco, anche al fine della individuazione di<br />

quelle condotte sportive che possono acquistare rilievo per l’ordinamento giuridico,<br />

sotto il profilo della responsabil<strong>it</strong>à civile.<br />

Occorre considerare che, entro certi lim<strong>it</strong>i, la lesione dell’integr<strong>it</strong>à fisica<br />

del partecipante ad una part<strong>it</strong>a di calcio deve considerarsi eventual<strong>it</strong>à contemplata,<br />

caratterizzandosi, la pratica sportiva considerata, per un certo grado di contrasto<br />

fisico tra i calciatori. In questa sede, dunque, al fine di valutare se sussista o meno<br />

la responsabil<strong>it</strong>à, l’attenzione si sposta sul piano della verifica della sussistenza di<br />

uno stretto collegamento di natura funzionale tra evento lesivo e gioco, anche tenuto<br />

presente che appare evidente che ogni competizione sportiva non può essere<br />

efficacemente svolta senza «energia, aggressiv<strong>it</strong>à, veloc<strong>it</strong>à, rapid<strong>it</strong>à di decisioni,<br />

istintiv<strong>it</strong>à di reazioni, generalmente considerate incompatibili con un elevato<br />

grado di considerazione della altrui incolum<strong>it</strong>à e col costante rispetto delle regole<br />

proprie del gioco; il quale mira ad un risultato alla cui realizzazione sono del<br />

resto indispensabili – come è stato osservato – anche un certo grado di audacia<br />

e spericolatezza». 80<br />

Secondo la predetta ricostruzione, quindi, a differenza di quanto<br />

ordinariamente affermato dai giudici penali, «non viene in rilievo la volontarietà<br />

del fallo o della violazione della regola del gioco ma l’esistenza di uno stretto<br />

collegamento funzionale tra il gioco e l’evento lesivo. Tale relazione viene a<br />

mancare, in primo luogo, se l’atto è posto in essere allo scopo di provocare<br />

lesioni, anche se la condotta in sé non integra una violazione delle regole del<br />

gioco, in quanto non rientra nelle caratteristiche dello stesso che un partecipante<br />

volontariamente provochi lesioni ad un altro giocatore». 81 Sotto questo angolo<br />

visuale, pertanto, la regola sportiva viene ad assumere una valenza meramente<br />

integrativa, complementare e sussidiaria rispetto alle norme vigenti nell’ordinamento<br />

giuridico generale, anche se il comportamento sportivo conforme al regolamento<br />

gode di una presunzione di lice<strong>it</strong>à, superabile soltanto con precisi contrari elementi<br />

oggettivi.<br />

Il suddetto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo viene<br />

interrotto dalla condotta dolosa del calciatore, volta a causare lesioni all’avversario.<br />

Ma, al di là di tale ipotesi estrema e, forse, più facilmente identificabile, una cesura<br />

nel nesso sopra descr<strong>it</strong>to può rinvenirsi anche nel caso del comportamento che, pur<br />

non ascrivibile al campo della volontarietà, risulti avulso dalle caratteristiche proprie<br />

del gioco del calcio, in generale ed incompatibile con le esigenze del contesto in cui<br />

si svolge l’azione di gioco, in particolare. Sono questi, dunque, i parametri da<br />

tenere presente ai fini della verifica della sussistenza di una responsabil<strong>it</strong>à risarc<strong>it</strong>oria<br />

in capo al calciatore che abbia provocato danni all’avversario nel corso di un’azione<br />

di gioco.<br />

La qualificazione del nesso funzionale, dunque, consente alla giurisprudenza<br />

____________________<br />

80<br />

Cass. civ., sez. III, 8 agosto 2002, n. 12012, c<strong>it</strong>.<br />

81<br />

G. FACCI, La responsabil<strong>it</strong>à del partecipante ad una competizione sportiva, c<strong>it</strong>., 1040.

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