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La scriminante sportiva nel gioco del calcio 67<br />
r<strong>it</strong>enersi accettate dai calciatori nel momento stesso in cui aderiscono alla FIGC o,<br />
comunque, scendono sul rettangolo di gioco, anche al fine della individuazione di<br />
quelle condotte sportive che possono acquistare rilievo per l’ordinamento giuridico,<br />
sotto il profilo della responsabil<strong>it</strong>à civile.<br />
Occorre considerare che, entro certi lim<strong>it</strong>i, la lesione dell’integr<strong>it</strong>à fisica<br />
del partecipante ad una part<strong>it</strong>a di calcio deve considerarsi eventual<strong>it</strong>à contemplata,<br />
caratterizzandosi, la pratica sportiva considerata, per un certo grado di contrasto<br />
fisico tra i calciatori. In questa sede, dunque, al fine di valutare se sussista o meno<br />
la responsabil<strong>it</strong>à, l’attenzione si sposta sul piano della verifica della sussistenza di<br />
uno stretto collegamento di natura funzionale tra evento lesivo e gioco, anche tenuto<br />
presente che appare evidente che ogni competizione sportiva non può essere<br />
efficacemente svolta senza «energia, aggressiv<strong>it</strong>à, veloc<strong>it</strong>à, rapid<strong>it</strong>à di decisioni,<br />
istintiv<strong>it</strong>à di reazioni, generalmente considerate incompatibili con un elevato<br />
grado di considerazione della altrui incolum<strong>it</strong>à e col costante rispetto delle regole<br />
proprie del gioco; il quale mira ad un risultato alla cui realizzazione sono del<br />
resto indispensabili – come è stato osservato – anche un certo grado di audacia<br />
e spericolatezza». 80<br />
Secondo la predetta ricostruzione, quindi, a differenza di quanto<br />
ordinariamente affermato dai giudici penali, «non viene in rilievo la volontarietà<br />
del fallo o della violazione della regola del gioco ma l’esistenza di uno stretto<br />
collegamento funzionale tra il gioco e l’evento lesivo. Tale relazione viene a<br />
mancare, in primo luogo, se l’atto è posto in essere allo scopo di provocare<br />
lesioni, anche se la condotta in sé non integra una violazione delle regole del<br />
gioco, in quanto non rientra nelle caratteristiche dello stesso che un partecipante<br />
volontariamente provochi lesioni ad un altro giocatore». 81 Sotto questo angolo<br />
visuale, pertanto, la regola sportiva viene ad assumere una valenza meramente<br />
integrativa, complementare e sussidiaria rispetto alle norme vigenti nell’ordinamento<br />
giuridico generale, anche se il comportamento sportivo conforme al regolamento<br />
gode di una presunzione di lice<strong>it</strong>à, superabile soltanto con precisi contrari elementi<br />
oggettivi.<br />
Il suddetto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo viene<br />
interrotto dalla condotta dolosa del calciatore, volta a causare lesioni all’avversario.<br />
Ma, al di là di tale ipotesi estrema e, forse, più facilmente identificabile, una cesura<br />
nel nesso sopra descr<strong>it</strong>to può rinvenirsi anche nel caso del comportamento che, pur<br />
non ascrivibile al campo della volontarietà, risulti avulso dalle caratteristiche proprie<br />
del gioco del calcio, in generale ed incompatibile con le esigenze del contesto in cui<br />
si svolge l’azione di gioco, in particolare. Sono questi, dunque, i parametri da<br />
tenere presente ai fini della verifica della sussistenza di una responsabil<strong>it</strong>à risarc<strong>it</strong>oria<br />
in capo al calciatore che abbia provocato danni all’avversario nel corso di un’azione<br />
di gioco.<br />
La qualificazione del nesso funzionale, dunque, consente alla giurisprudenza<br />
____________________<br />
80<br />
Cass. civ., sez. III, 8 agosto 2002, n. 12012, c<strong>it</strong>.<br />
81<br />
G. FACCI, La responsabil<strong>it</strong>à del partecipante ad una competizione sportiva, c<strong>it</strong>., 1040.