You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
66 Mauro Sferrazza<br />
Ma è possibile osservare che i cr<strong>it</strong>eri elaborati in materia sono utilizzabili anche<br />
sul terreno civile, «specie ove si consideri il consolidato principio, secondo il<br />
quale la normativa aquiliana contiene un implic<strong>it</strong>o rinvio alle disposizioni penali<br />
in materia di cause di giustificazione, in presenza delle quali anche l’illec<strong>it</strong>o<br />
extracontrattuale resterebbe escluso». 74 Ne deriva che, sul piano civilistico, il<br />
danno è ingiusto solo ove sia possibile considerarlo contemporaneamente contra<br />
ius e non iure 75 e, di conseguenza, non è risarcibile laddove sussista un’idonea<br />
causa di giustificazione.<br />
In particolare, la giurisprudenza richiama spesso la figura del c.d. rischio<br />
sportivo, 76 ossia l’accettazione delle conseguenze dannose riconducibili all’alea<br />
normale connaturata all’attiv<strong>it</strong>à eserc<strong>it</strong>ata, che ogni atleta accetta nel momento in<br />
cui intraprende la pratica sportiva. In altri termini, «il rischio sportivo parrebbe<br />
rappresentare il “rovescio della medaglia” della condotta riconducibile all’atleta<br />
medio. Laddove quest’ultima viene r<strong>it</strong>enuta lec<strong>it</strong>a anche quando si estrinsechi in<br />
un insieme di azioni che, in via ordinaria, sarebbero vietate o considerate<br />
pericolose, sul lato opposto (quello della v<strong>it</strong>tima del “sinistro sportivo”) si riversa<br />
l’onere di sopportare, almeno entro certi lim<strong>it</strong>i, le conseguenze di tali<br />
comportamenti». 77<br />
In tal ottica, peraltro, occorre tenere anche presente il contesto specifico in<br />
cui ha origine l’evento lesivo, nel senso che sussiste una certa gradual<strong>it</strong>à dello<br />
stesso rischio accettato, soprattutto in funzione del tipo di incontro (amichevole,<br />
tra professionisti, tra dilettanti, tra ragazzi, tra allievi, ecc.). 78<br />
La condotta del giocatore non professionista, infatti, deve essere correlata<br />
al tipo di competizione in atto, tanto da essere richiesta una particolare cautela e<br />
prudenza per ev<strong>it</strong>are il pregiudizio fisico all’avversario, e quindi un maggior<br />
controllo dell’ardore agonistico, non equiparabile a quello che caratterizza le<br />
competizioni sportive tra professionisti, le cui azioni impetuose, invece, sono<br />
scriminate nei lim<strong>it</strong>i del rischio consent<strong>it</strong>o. 79<br />
Per quanto, specificamente, concerne il piano della responsabil<strong>it</strong>à di ordine<br />
civilistico, la discussione si è accesa, soprattutto, sulla misura agonistica che è<br />
possibile r<strong>it</strong>enere congrua e compatibile con il gioco del calcio e la specifica azione<br />
di gara, onde delineare quali siano le lesioni che possano, anche implic<strong>it</strong>amente,<br />
____________________<br />
prescrizione del reato, pur confermando le statuizioni civili.<br />
74<br />
R. FRAU, La responsabil<strong>it</strong>à civile sportiva nella giurisprudenza. Il gioco del calcio, c<strong>it</strong>., 2027,<br />
che, a tal propos<strong>it</strong>o, richiama Cass. civ., 3 giugno 1998, n. 5462, in Giust. Civ. Mass., 1998,<br />
1205; Trib. Verona, 13 dicembre 1988, in Giur. It., 1990, I, 2, 135; Pret. Trento, 11 maggio 1996,<br />
c<strong>it</strong>.<br />
75<br />
Così, a t<strong>it</strong>olo esemplificativo, Cass. civ., sez. III, 1 aprile 1980, n. 2105, in Giust. Civ. Mass.,<br />
1980, f. 4.<br />
76<br />
Ex multis, Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 2003, n. 482, in Dir. e Giust., n. 5, 2003, 30; Cass.<br />
civ., sez. III, 20 febbraio 1997, n. 1564, in Resp. Civ. Prev., 1997, 699; Cass. civ., sez. III, 10<br />
luglio 1968, n. 2414, in Resp. Civ. Prev., 1969, 335.<br />
77<br />
R. FRAU, ibidem, 2032.<br />
78<br />
Cass. pen., sez. V, 30 aprile 1992, n. 1002, c<strong>it</strong>.<br />
79<br />
Cass. pen., sez. IV, 6 ottobre 2006, n. 33577, in Riv. Dir. Ec. Sport., vol.2, n.3, 2006, 167.