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La scriminante sportiva nel gioco del calcio 63<br />
Tuttavia, se la condotta sportiva produttiva di eventi lesivi può valutarsi<br />
in termini di assenza di antigiuridic<strong>it</strong>à, qualora si mantenga all’interno delle regole<br />
della pratica sportiva considerata, può rilevarsi come l’operativ<strong>it</strong>à dei diversi cr<strong>it</strong>eri<br />
posti a fondamento della giustificabil<strong>it</strong>à della predetta condotta venga, poi, estesa<br />
a comportamenti agonistici che esulano dai lim<strong>it</strong>i delle regole del gioco del calcio,<br />
laddove appaiano dettati solo dall’esuberanza e dalla passione tipiche con le quali<br />
gli atleti affrontano l’impegno sportivo. Del resto, non appare corretto configurare<br />
un fatto penalmente punibile in ogni condotta proib<strong>it</strong>a dalle regole del gioco, anche<br />
tenuto conto del fatto che «molte azioni violente, per quanto non previste o<br />
addir<strong>it</strong>tura proib<strong>it</strong>e dai regolamenti tecnici, rientrano nella inev<strong>it</strong>abile area del<br />
rischio che ogni atleta accetta al momento di scendere in campo». 62<br />
Non può, dunque, automaticamente assumersi la sussistenza della colpa<br />
nel comportamento dell’atleta che violi il regolamento sportivo, atteso che «nel<br />
consenso è compreso anche il rischio generico del fallo (ad es., il giocatore di<br />
calcio è conscio della possibil<strong>it</strong>à, o addir<strong>it</strong>tura della probabil<strong>it</strong>à, di essere<br />
irregolarmente atterrato con uno sgambetto, o con una spinta che superi i lim<strong>it</strong>i<br />
regolamentari, e partecipando al gioco tac<strong>it</strong>amente consente al rischio di subire<br />
in conseguenza di ciò delle lesioni). È tuttavia configurabile la colpa quando vi<br />
è il superamento del rischio consent<strong>it</strong>o in quella determinata pratica sportiva ed<br />
al quale il gareggiante consente. R<strong>it</strong>iene la Corte che tale superamento si verifichi<br />
quando il fallo, oltre che esser volontario, sia di tale durezza da comportare la<br />
prevedibil<strong>it</strong>à di pericolo serio dell’evento lesivo a carico dell’avversario, proprio<br />
in base alla leges artis, un comportamento agonistico ed anche rude, ma che non<br />
travalichi dal dovere di lealtà sportiva fino a trasmodare nel disprezzo per l’altrui<br />
integr<strong>it</strong>à fisica». 63<br />
E, sotto altro profilo, vi è l’esigenza di escludere la punibil<strong>it</strong>à di determinate<br />
condotte che, seppur violente, appaiano rientrare nell’area di una certa “normal<strong>it</strong>à”<br />
del rischio. La violazione della regola sportiva, dunque, non sempre comporta<br />
conseguenze in termini di responsabil<strong>it</strong>à, punibil<strong>it</strong>à del fatto e risarcibil<strong>it</strong>à del danno,<br />
in occasione del verificarsi di un evento lesivo dell’altrui incolum<strong>it</strong>à personale,<br />
attesa la sottostante valutazione della colpa in termini sensibilmente più ampi.<br />
In tale contesto, come già sopra è cenno, si parla anche di illec<strong>it</strong>o sportivo<br />
in contrapposizione all’illec<strong>it</strong>o penale: nella categoria rientrerebbero quelle condotte<br />
sportive che, pur violando le regole tecniche dell’attiv<strong>it</strong>à agonistica e, in quanto<br />
tali, passibili di sanzione sportiva, non superano la soglia del rischio consent<strong>it</strong>o<br />
nell’esercizio dell’attiv<strong>it</strong>à sportiva e rimangono, dunque, penalmente non<br />
perseguibili. 64<br />
In tal ottica, «in materia di lesioni personali derivanti dalla pratica dello<br />
sport, le elaborazioni dottrinarie e giurisprudenziali hanno, da tempo, defin<strong>it</strong>o i<br />
contorni della nozione di illec<strong>it</strong>o sportivo, nozione che ricomprende tutti quei<br />
____________________<br />
62<br />
E. FORTUNA, Illec<strong>it</strong>o penale e illec<strong>it</strong>o sportivo, c<strong>it</strong>., 934.<br />
63<br />
Cass. pen., sez. V, 30 aprile 1992, n. 1002, c<strong>it</strong>.<br />
64<br />
M. CONTE, Il risarcimento del danno nello sport, Utet, Torino, 2004, 8.