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Fascicolo 3/2008 - Rdes.it

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62 Mauro Sferrazza<br />

nella dottrina germanica, può parlarsi di adeguatezza sociale, quale particolare<br />

causa di giustificazione, soltanto in relazione alle lesioni che possono essere<br />

considerate conseguenza ordinaria dell’espletamento dell’attiv<strong>it</strong>à sportiva e<br />

dell’azione di gioco. 56 Secondo altri, invece, rimarrebbero non punibili anche gli<br />

eventi lesivi di maggiore grav<strong>it</strong>à, stante l’adeguatezza sociale di tutti gli atti di<br />

violenza sportiva compiuti nel rispetto delle regole della disciplina sportiva<br />

considerata. 57<br />

Il cr<strong>it</strong>erio dell’adeguatezza sociale, tuttavia, appare difficilmente conciliabile<br />

con i principi generali dell’ordinamento penale, atteso che il concetto di social<strong>it</strong>à è<br />

del tutto impreciso e, quindi, inadeguato a prestare parametri certi per<br />

l’individuazione dei valori in relazione ai quali determinare l’adeguatezza<br />

dell’azione. 58<br />

6. L’evento dannoso conseguenza della violazione delle regole sportive<br />

La soluzione è diversa se l’es<strong>it</strong>o dannoso discende da una condotta del giocatore<br />

che si pone in contrasto con il regolamento sportivo vigente nell’ordinamento<br />

calcistico.<br />

In tal ottica, la condotta lesiva tenuta da un calciatore ai danni di un<br />

avversario in violazione delle specifiche regole di gioco non rientra nell’amb<strong>it</strong>o<br />

applicativo della causa di giustificazione atipica o non codificata dell’esercizio<br />

della c.d. violenza sportiva, poiché disattende quei doveri di lealtà e correttezza<br />

che devono caratterizzare ogni sportivo: essa, dunque, è penalmente perseguibile a<br />

t<strong>it</strong>olo di colpa grave o dolo a seconda che il fatto si verifichi nel corso di un’azione<br />

di gioco per final<strong>it</strong>à attinenti alla competizione e la violazione delle regole sia<br />

dovuta all’ansia di risultato ovvero che la gara sia soltanto l’occasione dell’azione<br />

lesiva o quest’ultima sia immediatamente diretta ad intimorire l’avversario ed a<br />

dissuaderlo dall’opporre qualsiasi contrasto oppure a punirlo per un fallo<br />

involontariamente sub<strong>it</strong>o. 59<br />

In altri termini, al regolamento sportivo viene assegnata una funzione<br />

essenzialmente cautelare, atta ad impedire eventi, quali quelli della morte o delle<br />

lesioni permanenti all’integr<strong>it</strong>à fisica, «offensivi di interessi non sacrificabili<br />

mediante l’esercizio dello sport, e pertanto sottratti all’amb<strong>it</strong>o della norma<br />

autorizzativa». 60 E, del resto, ciò che attiene «alla disciplina tecnica del fenomeno<br />

sportivo appare indifferente per il dir<strong>it</strong>to dello Stato e non può essere, né in via<br />

diretta, né in via indiretta, sottoposto ad alcun sindacato di origini statali». 61<br />

____________________<br />

56<br />

In tal senso, G. BETTIOL, Dir<strong>it</strong>to penale, Parte generale, Cedam, Padova, 1982, 325.<br />

57<br />

C. FIORE, L’azione socialmente adeguata nel dir<strong>it</strong>to penale, Morano, Napoli, 1966, 173.<br />

58<br />

G. DE FRANCESCO, La violenza sportive e i suoi lim<strong>it</strong>i scriminanti, c<strong>it</strong>., 595.<br />

59<br />

Cass. pen., sez. V, 2 dicembre 1999, n. 1951, c<strong>it</strong>., 320.<br />

60<br />

G. DE FRANCESCO, ibidem, 598.<br />

61<br />

A. QUARANTA, Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico, in Riv. Dir. Sport.,<br />

1979, 43.

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