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Fascicolo 3/2008 - Rdes.it

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La responsabil<strong>it</strong>à degli arb<strong>it</strong>ri componenti dei collegi previsti negli accordi collettivi 47<br />

La natura sostanziale dell’ist<strong>it</strong>uto e dunque la fonte stessa dell’arb<strong>it</strong>rato<br />

(sia essa clausola compromissoria o compromesso) incidono sia sulle modal<strong>it</strong>à ed<br />

i cr<strong>it</strong>eri di nomina degli arb<strong>it</strong>ri c.d. irr<strong>it</strong>uali sia sul contenuto delle obbligazioni<br />

intercorrenti tra questi e le parti. L’ampiezza delle norme che disciplinano il rapporto<br />

obbligatorio tra arb<strong>it</strong>ri c.d. irr<strong>it</strong>uali e parti, la atipic<strong>it</strong>à di tale contratto che<br />

sicuramente partecipa del contratto di mandato, diversificandosene per l’oggetto<br />

(non il compiere un atto, ma il compiere un’attiv<strong>it</strong>à volta a risolvere una controversia,<br />

mediante un contratto) espongono quindi gli arb<strong>it</strong>ri irr<strong>it</strong>uali ad un regime piuttosto<br />

ampio e flessibile di responsabil<strong>it</strong>à nei confronti delle parti.<br />

La conseguenza, molte volte sottovalutata, è che mentre nell’arb<strong>it</strong>rato r<strong>it</strong>uale<br />

gli arb<strong>it</strong>ri, proprio per la funzione eserc<strong>it</strong>ata, godono di alcune garanzie, e cioè di<br />

una predeterminazione delle ipotesi di loro responsabil<strong>it</strong>à, nell’arb<strong>it</strong>rato irr<strong>it</strong>uale<br />

gli arb<strong>it</strong>ri, essendo soggetti al generale regime di responsabil<strong>it</strong>à contrattuale, possono<br />

essere chiamati in molteplici ipotesi, anche marginali, a rispondere dei danni<br />

eventualmente lamentati dalle parti.<br />

Per tali ragioni, la stessa dottrina che sostiene la diversificazione della<br />

disciplina applicabile alle due tipologie di arb<strong>it</strong>rato, giunge a r<strong>it</strong>enere che il favor<br />

del quale sembrano godere gli arb<strong>it</strong>ri r<strong>it</strong>uali, anche alla luce della riforma in tema<br />

di responsabil<strong>it</strong>à, 28 potrebbe peraltro determinare la tendenza (già recep<strong>it</strong>a dalla<br />

sentenza che commenta l’Autore c<strong>it</strong>ato) ad una estensione di tale regime di<br />

responsabil<strong>it</strong>à agli arb<strong>it</strong>ri irr<strong>it</strong>uali, apparentemente precluso dalla formulazione<br />

dell’art. 813-ter c.p.c.<br />

____________________<br />

a detto termine un valore meramente orientativo. (Nella specie, la S.C. ha r<strong>it</strong>enuto corretta la<br />

decisione dei giudici di mer<strong>it</strong>o relativa alla non riferibil<strong>it</strong>à alla volontà dei comprom<strong>it</strong>tenti – in<br />

quanto emessa dopo la scadenza del termine all’uopo concesso – della determinazione arb<strong>it</strong>rale;<br />

decisione motivata alla stregua del rilievo che, attesa la essenzial<strong>it</strong>à in via generale del termine<br />

di cui si tratta, non potesse ravvisarsi un univoco intendimento delle parti in senso contrario,<br />

pur in presenza di iniziative apparentemente equivoche – quali la nomina del proprio arb<strong>it</strong>ro da<br />

parte di uno dei comprom<strong>it</strong>tenti o la richiesta al consiglio dell’ordine di procedere alla nomina<br />

del terzo arb<strong>it</strong>ro nella imminenza della scadenza del termine – nel fatto che le stesse parti<br />

avevano sottoscr<strong>it</strong>to il verbale di udienza nel quale si era prorogato il termine per il depos<strong>it</strong>o del<br />

lodo, circostanza che, alla luce dell’eccezione relativa alla avvenuta scadenza del termine,<br />

sollevata proprio dalla parte cui risalivano le predette iniziative, nella precedente udienza dinanzi<br />

agli arb<strong>it</strong>ri, doveva essere interpretata solo come accettazione della proroga della data della<br />

decisione su tale questione pregiudiziale)».<br />

28<br />

S. LA CHINA, L’arb<strong>it</strong>rato, il sistema e l’esperienza, Giuffrè, Milano, 1995, 60, secondo il quale<br />

«in sostanza quando c’è il lodo c’è, qual che ne sia la qual<strong>it</strong>à – mediocre, pessima; errato in<br />

dir<strong>it</strong>to, in fatto, non motivato viziato nella procedura di formazione o nella sua struttura – non<br />

v’è spazio a responsabil<strong>it</strong>à civile e professionale dell’arb<strong>it</strong>rato se il lodo non è impugnabile, o<br />

se, pur sussistendo un motivo di null<strong>it</strong>à, non viene impugnato o, se impugnato, viene confermato;<br />

ma non v’è responsabil<strong>it</strong>à anche se il lodo impugnato venisse annullato, e non vi è perché la<br />

norma dell’art. 813 c.p.v. è esplic<strong>it</strong>a e chiara, e manifesta la decisa scelta del legislatore della<br />

tassativ<strong>it</strong>à dei casi di responsabil<strong>it</strong>à civile dell’arb<strong>it</strong>ro».

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