26.10.2014 Views

Fascicolo 3/2008 - Rdes.it

Fascicolo 3/2008 - Rdes.it

Fascicolo 3/2008 - Rdes.it

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

44 Ruggero Stincardini e Maila Rocchi<br />

della c<strong>it</strong>ata norma statutaria.<br />

Rammentiamo che, così come per il vincolo di giustizia, anche per la<br />

clausola compromissoria l’individuazione dei soggetti che ad essa sono sottomessi<br />

è operata con rinvio all’art. 30, co. 1 (nota 10).<br />

L’azione di responsabil<strong>it</strong>à verso gli arb<strong>it</strong>ri è inev<strong>it</strong>abilmente promossa da<br />

un soggetto rilevante per l’ordinamento federale: atleta o società sportiva i quali,<br />

con il tesseramento, hanno espressamente accettato e sottoscr<strong>it</strong>to il patto associativo<br />

anche nella parte in cui prevede il compromesso per la pregiudiziale sportiva.<br />

Per le ragioni già espresse in tema di vincolo di giustizia, anche i collegi de<br />

quibus e gli arb<strong>it</strong>ri che li compongono sono soggetti rilevanti per l’ordinamento<br />

federale. Di più: gli arb<strong>it</strong>ri sono scelti dalle parti in l<strong>it</strong>e tra le persone indicate negli<br />

elenchi depos<strong>it</strong>ati presso la FIGC dalle competenti Leghe e dall’AIC, secondo le<br />

disposizioni delle Carte Federali ed assumono la loro funzione consapevoli che<br />

dovranno operare e decidere nell’amb<strong>it</strong>o delle norme federali e delle funzioni che<br />

esse attribuiscono loro. 22<br />

Potrebbe così sostenersi che l’accettazione dell’arb<strong>it</strong>ro ad essere inser<strong>it</strong>o<br />

negli appos<strong>it</strong>i elenchi cost<strong>it</strong>uisce accettazione implic<strong>it</strong>a di tutte le norme federali e<br />

– quindi – anche della clausola compromissoria che lo porrebbe come soggetto<br />

leg<strong>it</strong>timato passivamente ad essere convenuto dinanzi agli organi sportivi per le<br />

sue responsabil<strong>it</strong>à. In tal modo, anche la l<strong>it</strong>e dei tesserati/affiliati contro i loro<br />

arb<strong>it</strong>ri sarebbe soggetta alla clausola compromissoria federale e, per l’effetto, le<br />

parti attrici sarebbero obbligate ad eserc<strong>it</strong>are l’azione secondo quanto previsto<br />

dall’art. 30, co. 3, dello statuto della FIGC.<br />

La mancanza nell’ordinamento di un organo deputato alla risoluzione di<br />

tali specifiche controversie non è rilevante considerato che la norma federale colma<br />

la lacuna prevedendo una competenza residuale generale della CCAS.<br />

Ma nella delicata materia della devoluzione in arb<strong>it</strong>ri di una l<strong>it</strong>e non è<br />

sufficiente un’accettazione implic<strong>it</strong>a della competenza di un organo diverso dal<br />

____________________<br />

22<br />

Accordo Collettivo tra la Lega di serie C e l’AIC (art. 25) «La soluzione di tutte le controversie<br />

concernenti l’attuazione del contratto o comunque il rapporto tra Società e calciatori, sarà<br />

defer<strong>it</strong>a ad un Collegio Arb<strong>it</strong>rale composto da tre membri, di cui due designati, di volta in volta,<br />

rispettivamente dalla società e dal calciatore, tra le persone indicate negli elenchi depos<strong>it</strong>ati<br />

presso la FIGC dalle competenti Leghe e dall’AIC, secondo le disposizioni delle Carte Federali.<br />

Il Presidente sarà designato con la procedura di cui al Regolamento per il funzionamento del<br />

Collegio Arb<strong>it</strong>rale, tra le persone inser<strong>it</strong>e in altro elenco depos<strong>it</strong>ato presso la FIGC,<br />

preventivamente concordato dalle parti firmatarie del presente accordo.<br />

(art. 26) Le formal<strong>it</strong>à procedurali ed i termini per adire il Collegio, per produrre memorie e<br />

deduzioni, ove non diversamente disposto dal presente accordo, sono quelli previsti dall’allegato<br />

Regolamento per il funzionamento del Collegio Arb<strong>it</strong>rale, che si considera parte integrante<br />

dell’Accordo Collettivo.<br />

(Regolamento, art. 7) Il Collegio decide, in unica istanza, sulla base degli atti conformi alle<br />

disposizioni regolamentari; documenti non regolamentari hanno valore meramente indicativo.<br />

Possono essere ammesse eccezionalmente prove testimoniali. Qualora dall’esame degli atti il<br />

Collegio rilevi violazione di disposizioni federali, deve deferire alla competente Commissione<br />

Disciplinari, per le sanzioni del caso, le Società ed i tesserati che ne appaiono responsabili».

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!