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Fascicolo 3/2008 - Rdes.it

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La responsabil<strong>it</strong>à degli arb<strong>it</strong>ri componenti dei collegi previsti negli accordi collettivi 39<br />

Serie C. 15<br />

2. Brevi cenni sull’arb<strong>it</strong>rato irr<strong>it</strong>uale<br />

In chiusura del paragrafo che precede abbiamo identificato il lodo in esame come<br />

irr<strong>it</strong>uale. L’arb<strong>it</strong>rato irr<strong>it</strong>uale (o «libero») ha la forma, la sostanza e gli effetti di un<br />

patto contrattuale (art. 1372 c.c.) e la decisione degli arb<strong>it</strong>ri cost<strong>it</strong>uisce un obbligo<br />

di natura contrattuale che potrà essere esegu<strong>it</strong>o nelle forme ordinarie<br />

dell’ingiunzione, o con altra specifica azione giudiziaria ordinaria.<br />

Dalla natura negoziale discende che l’arb<strong>it</strong>ro irr<strong>it</strong>uale agisce quale<br />

mandatario delle parti in controversia le quali conferendogli l’incarico fiduciario<br />

di raggiungere un accordo transattivo della l<strong>it</strong>e (art. 1965 c.c.), ovvero un negozio<br />

di accertamento dei reciproci dir<strong>it</strong>ti, si impegnano a considerare la decisione<br />

dell’arb<strong>it</strong>ro come propria volontà contrattuale, obbligatoria e vincolante. Per questo<br />

____________________<br />

l’organizzazione sindacale alla quale aderiscono o abbiano confer<strong>it</strong>o mandato, se i contratti o<br />

accordi collettivi nazionali di lavoro prevedono tale facoltà e stabiliscono: a) le modal<strong>it</strong>à della<br />

richiesta di devoluzione della controversia al collegio arb<strong>it</strong>rale e il termine entro il quale l’altra<br />

parte può aderirvi; b) la composizione del collegio arb<strong>it</strong>rale e la procedura per la nomina del<br />

presidente e dei componenti; c) le forme e i modi di espletamento dell’eventuale istruttoria; d) il<br />

termine entro il quale il collegio deve emettere il lodo, dandone comunicazione alle parti<br />

interessate; e) i cr<strong>it</strong>eri per la liquidazione dei compensi agli arb<strong>it</strong>ri. (co. 2) I contratti e accordi<br />

collettivi possono, altresì, prevedere l’ist<strong>it</strong>uzione di collegi o camere arb<strong>it</strong>rali stabili, composti<br />

e distribu<strong>it</strong>i sul terr<strong>it</strong>orio secondo cr<strong>it</strong>eri stabil<strong>it</strong>i in sede di contrattazione nazionale. (co. 3)<br />

Nella pronuncia del lodo arb<strong>it</strong>rale si applica l’art. 429, co. 3, c.p.c. (co. 4) Salva diversa previsione<br />

della contrattazione collettiva, per la liquidazione delle spese della procedura arb<strong>it</strong>rale si<br />

applicano altresì gli artt. 91, primo comma, e 92 c.p.c.».<br />

15<br />

Sulla natura irr<strong>it</strong>uale dell’arb<strong>it</strong>rato oggetto della presente indagine si confronti, altresì, Cass.<br />

civ., sez. I, 28 settembre 2005, n. 18919 secondo cui «L’art. 24 dello Statuto della Federazione<br />

Italiana Giuoco Calcio (associazione con personal<strong>it</strong>à giuridica di dir<strong>it</strong>to privato) – il quale<br />

prevede l’impegno di tutti coloro che operano all’interno della Federazione ad accettare la<br />

piena e defin<strong>it</strong>iva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari<br />

adottati dalla stessa FIGC, dai suoi organi e soggetti delegati, nelle materie comunque attinenti<br />

all’attiv<strong>it</strong>à sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico,<br />

impegno dal quale è desumibile un divieto, salva specifica approvazione, di devolvere le relative<br />

controversie all’autor<strong>it</strong>à giudiziaria statuale – integra una clausola compromissoria per arb<strong>it</strong>rato<br />

irr<strong>it</strong>uale, fondata, come tale, sul consenso delle parti, le quali, aderendo in piena autonomia<br />

agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia. Siffatto vincolo,<br />

cui l’affiliazione delle società e degli sportivi alle diverse federazioni comporta volontaria<br />

adesione, ripete, altresì, la propria leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à da una fonte legislativa per effetto delle disposizioni<br />

del decreto legge n. 220 del 2003, convert<strong>it</strong>o, con modificazioni, nella legge n. 280 del 2003,<br />

che, all’art. 2, comma secondo, prevede l’onere di adire gli organi della giustizia sportiva nelle<br />

materie di esclusiva competenza dell’ordinamento sportivo, che sono, a mente del comma primo<br />

dello stesso art. 2, quelle aventi ad oggetto l’osservanza e l’applicazione delle norme<br />

regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue<br />

articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attiv<strong>it</strong>à sportive ed agonistiche,<br />

nonchè i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione delle relative sanzioni;<br />

mentre subordina, come è desumibile dalla formulazione dell’art. 3, comma primo, al previo<br />

esaurimento dei gradi della giustizia sportiva anche il ricorso a quella statuale nelle materie ad<br />

essa riservate»; si veda anche Cass. civ., sez. I, 27 settembre 2006, n. 21006.

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